Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, devono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, fruiscono, personalmente e per i loro familiari conviventi, dell’esenzione da ogni tributo d’entrata e d’uscita per le loro masserizie, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, sia all’atto dell’insediamento della famiglia, o della sua formazione, nello Stato di soggiorno sia al rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare dell’esenzione, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente o i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Restano riservate le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l’impiego dei beni ammessi in franchigia, appartenenti a persone che hanno preso dimora in detto Stato.
Questi agenti, come anche i loro familiari conviventi, sono esenti, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. Riguardo al servizio militare o ad altre prestazioni stabilite dal diritto pubblico, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Riguardo alla nazionalità, il trattamento è il medesimo, qualora non siano cittadini dello Stato di soggiorno. In quest’ultimo Stato essi non sono sottoposti ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini di quel Paese, domiciliati nello stesso Comune.
Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura.
Riguardo alla retribuzione ufficiale degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione esercitano le loro funzioni nella zona, sono applicabili gli accordi concernenti la doppia imposizione, conchiusi tra gli Stati contraenti.
Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le funzioni nella zona, non sono soggette ad alcuna restrizione valutaria. Gli agenti possono trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.