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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriacoconcernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatinella stazione di Buchs (SG)

RU 1996 729

Traduzione

Concluso il 2/10 ottobre 1995
Entrato in vigore il 1° dicembre 1995

(Stato 1° dicembre 1995)

Visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 2 settembre 1963 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è concluso il seguente accordo:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Buchs (SG).

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e austriaco del traffico ferroviario merci e viaggiatori e del traffico stradale delle merci, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione nel traffico stradale.

Art. 2

Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende:

  1. le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–il marciapiede 2 con i binari A 2 e A 3 (per i treni locali Feldkirch–Buchs);–il marciapiede 3 con i binari A 4 e A 5 (per i treni viaggiatori internazionali) e le parti del padiglione doganale accessibili ai viaggiatori (cabine telefoniche, sala d’aspetto, locale di verifica, passaggi laterali, locale per la registrazione dei bagagli, gabinetti) come pure il deposito dei colli espresso sito nella dipendenza a nord del padiglione doganale;–il sottopassaggio fra i marciapiedi 2 e 3;
  2. i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:–i tre locali situati nel padiglione doganale sul marciapiede 3;–il locale, sotto sigillo doganale, situato nella dipendenza a nord del padiglione doganale sul marciapiede 3.

Se, per motivi inerenti all’esercizio ferroviario, i treni viaggiatori non possono essere controllati sui binari A2, A3, A4 oppure A5, il binario d’arresto del treno, il relativo marciapiede come pure le vie di raccordo sono pure considerati appartenenti alla zona.

Art. 3

Per il controllo del traffico ferroviario delle merci nella stazione di Buchs, la zona comprende:

  1. le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–le installazioni ferroviarie e i locali menzionati nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a;–i fasci di binari A, B e C, il fascio 0 con il marciapiede della dogana eccettuato lo stabile, i binari 1–7 del fascio E con la banchina per il bestiame eccettuato lo stabile, il fascio F e il marciapiede di delimitazione, il binario 3 del fascio G, il binario 4 del fascio H e i binari 1–10 e 12 del fascio L;–un’area di deposito nella parte sud del padiglione per le merci locali, i padiglioni merci n. 3, 7a, 11 e 12, eccettuati i locali o parte di essi, utilizzati esclusivamente dagli agenti austriaci e svizzeri come pure dalle Ferrovie federali svizzere o dalle case di spedizione;–le vie di raccordo fra le varie parti della zona;
  2. i locali ad uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:–i locali menzionati dall’articolo 2 paragrafo 1 lettera b;–i locali ufficiali situati al primo piano nello stabile viaggiatori delle Ferrovie federali svizzere nella parte sud dell’Ufficio doganale svizzero;–un locale d’archivio in cantina.

Per il controllo delle merci nel traffico stradale, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione, la zona comprende i settori utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:

  1. il padiglione 12 (senza la zona nazionale) compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a ovest del padiglione;
  2. i padiglioni 7a e 11 (senza la zona nazionale) compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a ovest del padiglione;
  3. la zona di trasbordo al pianterreno dell’edificio del punto franco compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a nord;
  4. le vie di raccordo dirette fra le varie parti della zona.

Art. 4

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione del 2 settembre 1963 2 , l’ufficio austriaco di controllo è attribuito al Comune di Feldkirch.

Art. 5

L’accordo del 24 ottobre 1967 3 concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs è abrogato.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo l’ultima firma.

Esso può essere denunciato in ogni tempo, per scritto, mediante preavviso di sei mesi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto in due esemplari originali in lingua tedesca.

Berna, 10 ottobre 1995

Vienna, 2 ottobre 1995

Per il
Consiglio federale svizzero:

Samuel Moser

Per il
Governo federale austriaco:

Hans‑Dietmar Schweisgut

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