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Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo federale austriaco concernente i controlli svizzero ed austriaco in corso di viaggionei treni viaggiatori sulle rispettive tratte del percorsoSt. Margrethen frontiera austria germanica a Lochau Conchiuso il 2 dicembre 1970 Entrato in vigore il 2 marzo 1971

RU 1971 295

Traduzione

(Stato 2 marzo 1971)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 2 settembre 1963 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso l’accordo seguente:

Art. 1

I controlli svizzero ed austriaco possono essere attuati in corso di viaggio, secondo i bisogni e l’opportunità, nei treni viaggiatori in corsa sulla tratta St. Margrethen e la frontiera austro‑germanica presso Lochau.

Il controllo s’applica a tutte le persone che superano la linea doganale austrosvizzera, ai bagagli a mano e, quando è attuabile, agli animali recati seco dai viaggiatori, ai bagagli registrati ed ai colli a grande velocità o espresso, ove non soggiaciano al controllo veterinario o alla visita fitosanitaria.

Art. 2

I treni in cui s’attua il controllo costituiscono, sulla parte svizzera della tratta, la zona per gli agenti austriaci e, sulla parte austriaca, la zona per gli agenti svizzeri.

Le persone arrestate, le merci e i mezzi di prova sequestrati in Svizzera o in Austria possono essere riportati oltre frontiera dagli agenti svizzeri o austriaci, senza inutili ritardi, col prossimo treno circolante sulla tratta in articolo 1,1.

A Bregenz, gli agenti svizzeri possono trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci sequestrate nel convoglio, come anche i mezzi di prova. Durante il compimento delle operazioni ufficiali, detti posti valgono come «zona».

Art. 3

Le zone previste per l’espletamento del controllo elvetico in territorio austriaco sono attribuite al Comune di St. Margrethen, la zona prevista per il controllo austriaco in territorio elvetico è annessa al Comune di Höchst.

Art. 4

La Direzione circondariale delle dogane, in Coira, e la Direzione delle finanze del Vorarlberg, sentite le autorità competenti svizzere di polizia e quelle austriache di sicurezza nonché le amministrazioni ferroviarie interessate, designano i treni viaggiatori rispondenti alle condizioni in articolo 1,1.

Art. 5

Il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la firma.

L’accordo può essere disdetto in ogni tempo, per scritto, mediante preavviso di sei mesi.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Berna, il 2 dicembre 1970, in duplice esemplare originale, in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Graber

Per il
Governo federale austriaco:

Bielka

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo federale austriaco concernente i controlli svizzero ed austriaco in corso di viaggionei treni viaggiatori sulle rispettive tratte del percorsoSt. Margrethen frontiera austria germanica a Lochau Conchiuso il 2 dicembre 1970 Entrato in vigore il 2 marzo 1971 | Lexipedia | Lexipedia