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Scambio di note
del 1° dicembre 1971 tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione, a Châtelard (Vallese),
di un ufficio a controlli nazionali abbinati

RU 1972 167

(Stato 1° dicembre 1971)

Traduzione 1

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 1° dicembre 1971

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri si complimenta con l’Ambasciata di Svizzera e si pregia di confermare ricevuta della nota del 1° dicembre 1971 in merito all’accordo per l’istituzione, a Châtelard (Vallese) in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati.

L’accordo, adottato a Lione l’8 luglio 1971, dalla commissione franco‑svizzera prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è del seguente tenore:

Art. 1

È istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati a Châtelard, su territorio svizzero, da una parte sulla strada della Forclaz, in vicinanza immediata del confine, e, dall’altra parte, nella stazione di Châtelard.

In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi del traffico, di entrata e uscita, stradale e ferroviario tra Vallorcine e Châtelard.

Art. 2

La zona relativa al traffico stradale comprende:

  1. La porzione di territorio delimitata:–a sud‑ovest, dal confine attraverso il ponte su l’Eau‑Noire;–a nord‑ovest, dalla parete rocciosa, e, oltre quest’ultima, dal limite stradale (incluso il marciapiede);–a sud‑est, dalla riva sinistra dell’Eau‑Noire e il rispettivoprolungamento fino al confine dal margine del ponte attraverso questo fiume;–a nord‑est, da una parallela alla facciata, lato Châtelard, dell’edificio di servizio, situato a venti metri da detta facciata;
  2. l’edificio di servizio situato sulla porzione di territorio definito al paragrafo a, esclusi i locali destinati ai servizi svizzeri.

La zona relativa al traffico ferroviario comprende:

  1. la sezione di binario tra il confine e la stazione di Châtelard;
  2. i tre binari della stazione, i due marciapiedi viaggiatori su tutta la lunghezza e i due passaggi situati alle estremità;
  3. l’edificio ospitante i servizi doganali svizzeri nella stazione di Châtelard, esclusi i locali riservati a questi servizi.

Art. 3

La zona del traffico stradale è suddivisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune da entrambe le amministrazioni, comprendente:–la porzione del territorio menzionata all’articolo 2, 1. a;–la sala di visita dell’ufficio a controlli nazionali abbinati;
  2. un settore riservato ai servizi francesi, comprendente:–cinque locali in uso dell’amministrazione doganale francese;–un ufficio in uso della polizia francese.

Art. 4

La zona relativa al traffico ferroviario è divisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune da entrambe le amministrazioni, comprendente:–la sezione di linea tra il confine e la stazione;–i tre binari della stazione, i due marciapiedi viaggiatori su tutta la lunghezza e i due passaggi situati alle estremità;–la sala di visita situata nei locali della dogana svizzera;
  2. un settore riservato ai servizi francesi, costituito da un locale situato nell’ufficio della dogana svizzera.

Art. 5

I controlli dei servizi svizzeri e francesi sono svolti di norma sui treni fermi in stazione; i locali della stazione riservati ai controlli sono impiegati soltanto in casi di estrema necessità.

I controlli effettuati sui treni dalla Svizzera in direzione della Francia iniziano soltanto nel momento in cui sono scesi i viaggiatori in destinazione della stazione di Châtelard.

Art. 6

Gli agenti francesi delle dogane e della polizia, uniformati e con le armi regolamentari, sono autorizzati a impiegare la ferrovia in provenienza da Vallorcine fino alla stazione di Châtelard e viceversa, per recarsi nella zona relativa al traffico stradale e per il ritorno. Essi devono passare lungo la via più corta per recarsi dalla Stazione alla zona di cui si tratta e viceversa.

Art. 7

La Direzione del V circondario delle dogane svizzere a Losanna e il comandante della polizia vallesana a Sion, da una parte, e la Direzione regionale delle dogane francesi a Chambéry e l’autorità francese di polizia competente, dall’altra parte, disciplinano i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico.

Gli agenti responsabili, in servizio, adottano, di comune intesa, i provvedimenti applicabili immediatamente o per breve tempo, segnatamente per eliminare le difficoltà sorte durante un controllo.

Art. 8

La Direzione del V circondario delle dogane svizzere a Losanna e la Direzione regionale delle dogane francesi a Chambéry, quest’ultima dopo intesa con le autorità di polizia francesi, stabiliscono le indennità per la utilizzazione dei locali messi a disposizione dei servizi francesi; esse stabiliscono parimente la ripartizione dei costi di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia come anche delle altre spese e tasse derivanti dall’utilizzazione dei locali e istallazioni di cui agli articoli 2 a 4.

Art. 9

Il presente accordo abroga quello provvisorio del 30 giugno 1970 3 .

Esso può essere disdetto da ciascuno dei Governi interessati mediante preavviso di 6 mesi. La disdetta prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso. Il Ministero si onora di comunicare all’Ambasciata che il Governo francese approva i disposti dell’accordo. In tal modo la nota dell’Ambasciata e la presente risposta costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 4 , l’intesa fra i due Governi, confermante l’accordo relativo all’istituzione a Châtelard (Vallese), su territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1971. Il Ministero approfitta dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.