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Scambio di note
del 19 dicembre 1994 tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione di un ufficio a controlli
nazionali abbinati a Bardonnex/Saint‑Julien1

RU 1995 4058

Entrato in vigore il 19 dicembre 1994

(Stato 19 dicembre 1994)

Traduzione 2

Ministero
degli Affari Esteri

Parigi, 19 dicembre 1994

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 3 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione a Bardonnex/Saint‑Julien di un ufficio a controlli nazionali abbinati.

L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle Dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore:

«Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, su entrambi i lati della frontiera, sull’autostrada RN 1 A/A 401, a Bardonnex/Saint‑Julien.

I controlli francesi e svizzeri d’entrata e d’uscita delle merci commerciali sono effettuati in questi uffici.

Art. 2

La zona comprende l’insieme degli impianti destinati al controllo delle merci commerciali, ad esclusione dell’area di controllo dei viaggiatori.

La zona è delimitata:

  1. in territorio francese, per l’esercizio dei controlli doganali svizzeri:–a nord dalla frontiera;–a sud dal limite nord dei viadotto;–a est e ad ovest dalla recinzione della piattaforma;
  2. in territorio svizzero per l’esercizio dei controlli doganali francesi:–a nord dalla corsia di retrocessione, quest’ultima compresa;–a sud dalla frontiera;–a est e ad ovest dalla recinzione della piattaforma, compresi gli edifici.

La zona è suddivisa in tre settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente, in entrambi i territori svizzero e francese:–le corsie e i marciapiedi che le costeggiano, le aree di sosta e i cortili doganali;–in ciascuno degli edifici principali, l’atrio con gli sportelli dell’ufficio esportazione e i relativi accessi;–le banchine merci;–le bilance ponte;–i parcheggi per i veicoli privati o per gli agenti in servizio;–nell’edificio principale svizzero:–il corridoio del pianterreno che conduce alla banchina merci;–i WC al primo piano, lato dogana francese;
  2. in territorio francese un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:–nell’edificio principale:–al pianterreno, un ufficio destinato alle operazioni commerciali;–nell’interrato, un locale archivio;–nel padiglione merci: un locale di deposito chiuso;–all’entrata del cortile doganale francese: locali nell’area commerciale d’entrata in Francia;
  3. in territorio svizzero, un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:–nell’edificio principale:–al primo piano: due uffici destinati alle operazioni commerciali;–al pianterreno: un ufficio verifica;–nel padiglione merci: un locale di deposito chiuso.

Art. 3

Le due amministrazioni doganali si accorderanno, ai fini della libera utilizzazione delle bilance ponte ubicate nel settore comune, sulle modalità di accesso ai relativi locali tecnici situati nei rispettivi settori privativi.

Art. 4

è parte integrante dell’accordo

Un piano4 delle zone, costituito da:

  1. un settore comune, colorato di rosa;
  2. un settore riservato agli agenti francesi, colorato di rosso;
  3. un settore riservato agli agenti svizzeri, colorato di blu,

Art. 5

Gli agenti delle dogane dei due Stati incaricati dei controlli, che entrano in servizio nella zona o ne ritornano dopo averlo terminato, possono prendere la strada più breve, sul territorio dello Stato limitrofo passando dagli uffici doganali di Saint‑
Julien e di Perly.

Art. 6

La Direzione regionale delle Dogane francesi del Lemano ad Annecy, da un lato, e la Direzione del VI° circondario delle dogane a Ginevra, dall’altro, disciplinano i dettagli, segnatamente quelli relativi allo svolgimento del traffico.

Gli agenti in servizio responsabili a livello locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo.

Art. 7

Poiché i locali di servizio utilizzati dagli agenti delle due amministrazioni interessate sono pressocché identici, non occorre fissare alcuna indennità per il loro uso né procedere alla ripartizione delle spese di riscaldamento e di illuminazione.

Art. 8

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso dì sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 1960 5 , l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione, a Bardonnex/Saint‑Julien, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.» Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.