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Scambio di note
del 19 dicembre 1994
tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un’area
di controllo francese in territorio svizzero, sulla strada di Troinex
a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital

RU 1995 4062

Entrato in vigore il 19 dicembre 1994

(Stato 19 dicembre 1994)

Traduzione 1

Ministero
degli Affari Esteri

Parigi, 19 dicembre 1994

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un’area di controllo francese in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital.

L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore:

«Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

Un’area di controllo francese è istituita, in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital.

I controlli francesi, nella direzione Francia‑Svizzera e Svizzera‑Francia, sono effettuati su quest’area.

Art. 2

La zona comprende:

  1. un settore ultilizzato in comune dagli agenti dei due Stati (colorato di rosso sul piano3) costituito:–da un tratto di strada su tutta la larghezza tra il confine nazionale (cippo 846) e una linea retta attraversante perpendicolarmente la carreggiata ad una distanza di 23 m dal cippo menzionato;–da un rettangolo di 11,60 m di lunghezza su 3,05 m di larghezza, limitato dal confine nazionale e dal bacino di decantazione;
  2. un settore riservato agli agenti francesi (colorato di blu sul piano4) costituito dal terreno del Comune di Troinex limitato, da un lato, dai bordi nord e est del bacino di decantazione e dal settore comune e, dall’altro, dalla parcella 10079 su 15,40 m e dalla parcella 10147 A su 5,88 m.

Il piano 5 ) della zona è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

Il settore riservato agli agenti francesi, si sensi dell’articolo 2 lettera b, è considerato tale soltanto durante i periodi di controllo. Funge da area di stazionamento per un furgoncino‑ufficio mobile o qualsiasi altro autoveicolo di servizio e per i controlli approfonditi.

Art. 4

La sovranità dello Stato di soggiorno è garantita in qualsiasi circostanza, sia nel settore in comune sia nel settore francese.

Art. 5

La Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della Polizia aeronautica e delle Frontiere dell’Alta Savoia da un canto, e la Direzione del VI° circondario delle dogane svizzere a Ginevra e il Capo della Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra dall’altro, fissano di comune intesa i dettagli dopo avere consultato le altre competenti amministrazioni interessate.

Gli agenti in servizio responsabili a livello locale delle amministrazioni interessate dei due Stati adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo.

Art. 6

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo in cui si precisa che le disposizioni dell’articolo 4 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del titolo III della Convenzione del 28 settembre 1960 6 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 1960, l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione di un’area di controllo francese, in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.» Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.