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Scambio di note
del 19 dicembre 1994
tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un’area
di controllo in territorio svizzero sulla strada di Cara,
nel luogo detto Cara

RU 1995 4047

Entrato in vigore il 19 dicembre 1994

(Stato 19 dicembre 1994)

Traduzione 1

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 19 dicembre 1994

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo che istituisce un’area di controllo sulla strada di Cara in territorio svizzero, nel luogo detto Cara.

L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore:

«Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

Un’area di controllo francese è istituita, in territorio svizzero, sulla strada di Cara nel luogo detto di Cara.

I controlli francesi, nella direzione Francia‑Svizzera e Svizzera‑Francia sono effettuati su quest’area.

Art. 2

La zona comprende:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati (colorato di rosso sul piano3 costituito da:–parte della carreggiata delimitata dal chiodo e da un angolo retto sino all’ufficio doganale svizzero su 12,47 m; una linea retta di 7,40 m dal bordo della recinzione sino all’estremità del terrapieno centrale; il bordo centrale del terrapieno su una lunghezza di 11,90 m; una linea perpendicolare di 3,63 m attraversante la carreggiata; i bordi della carreggiata sino al cippo 113 del confine su una lunghezza di 13,30 m;–tutta la larghezza del confine dal cippo menzionato sino al chiodo, su 28,46 m;
  2. un settore riservato agli agenti francesi (colorato di blu sul piano4) costituito da un quadrilatero di 7,65 e 6,75 m di lunghezza su 3,50 e 4 m di larghezza situato nel prolungamento del terrapieno centrale fra quest’ultimo e l’estremità della carreggiata ad angolo retto rispetto al confine.
  3. 2. Il piano5 della zona è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

Il settore riservato agli agenti francesi, ai sensi dell’articolo 2 lettera b, è considerato tale solo durante i periodi di controllo e funge da area di stazionamento per un furgoncino‑ufficio mobile o qualsiasi altro autoveicolo di servizio e per controlli approfonditi.

Art. 4

La sovranità dello Stato di soggiorno è garantita in qualsiasi circostanza, sia nel settore in comune sia nel settore francese.

Art. 5

La Direzione regionale delle Dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della Polizia Aeronautica e di Frontiera dell’Alta Savoia, da un canto, e la Direzione delle dogane del VI° circondario a Ginevra e il Capo della Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, dall’altro, disciplinano di comune intesa i dettagli, dopo avere consultato le altre amministrazioni competenti interessate.

Gli agenti in servizio responsabili delle amministrazioni locali interessate dei due Stati, adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo.

Art. 6

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante un preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo in cui si precisa che le disposizioni dell’articolo 4 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del titolo III della Convenzione del 28 settembre 1960 6 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 1960, l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione di un’area di controllo in territorio svizzero sulla strada di Cara, nel luogo detto di Cara. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.» Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.