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Scambio di note
del 1° novembre 1975 tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione, a La Cure,
di un ufficio a controlli nazionali abbinati

RU 1976 189

Entrato in vigore il 1° novembre 1975

(Stato 1° novembre 1975)

Traduzione 1

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 1° novembre 1975

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri si complimenta con l’Ambasciata Svizzera e si pregia di confermare ricevuta della nota del 1° novembre 1975 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19602 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue:

Il Consiglio federale svizzero ha preso nota dell’accordo concernente l’istituzione, a La Cure, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Questo accordo, conchiuso a Digione il 2 e 3 maggio 1974, dalla Commissione mista franco-svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della suddetta Convenzione, ha il tenore seguente:

«Accordo concernente l’istituzione, a La Cure, di un ufficio a controlli nazionali abbinati

Vista la Convenzione del 28 settembre 19603 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si è convenuto quanto segue:

Art. 1

1 – Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero, a La Cure.

2 – In questo ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita.

Art. 2

1 – La zona comprende la parte della strada La Cure‑St‑Cergue delimitata ad ovest dal confine tra i cippi 221 e 222 e a sud da un rettilineo prolungante la facciata nord dell’ufficio doganale svizzero.

2 – Il piano, su cui la zona summenzionata è colorata in rosso, è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

La Direzione del V circondario delle dogane svizzere in Losanna e l’autorità svizzera di polizia competente da un lato, e la Direzione regionale delle dogane francesi in Bésançon e l’autorità francese di polizia competente, dall’altro, stabiliscono di comune intesa le questioni di dettaglio. Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante i controlli.

Art. 4

Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due Governi con un preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto il primo giorno del mese seguente la data di scadenza del preavviso.»

Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo.

L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione suddetta del 28 settembre 19604, l’intesa fra i due Governi sulla conferma dell’accordo concernente l’istituzione a La Cure di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Essa propone che il presente accordo entri in vigore il 1° novembre 1975.»

Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni del presente accordo.

In tal modo, la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 5 , l’intesa fra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sull’accordo concernente l’istituzione a La Cure di un ufficio a controlli nazionali abbinati, accordo che entrerà in vigore il 1° novembre 1975.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.