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Scambio di note
del 5 settembre 1991/9 gennaio 1992
tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali
abbinati a Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑Sous‑Jougne1

RU 1992 2066

Entrato in vigore il 1° marzo 1992

(Stato 1° marzo 1992)

Traduzione 2

Ambasciata di Svizzera

Parigi, 9 gennaio 1992

in Francia

Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera porge i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 5 settembre 1991 del seguente tenore:

«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si riferisce all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19603 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

Il Governo francese ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati, in territorio francese e in territorio svizzero, a Vallorbe‑Le‑Creux (Svizzera) e la Ferrière‑sous‑
Jougne (Francia). Questo accordo, firmato il 22 marzo 1991 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 27 maggio 1991 dal Direttore generale delle dogane e dei dazi indiretti francesi, ha il tenore seguente:

Art. 1

1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero e in territorio francese, a Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑sous‑Jougne.

2. In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita del traffico commerciale di merci.

3. In detto ufficio sono inoltre effettuati i controlli degli occupanti di veicoli commerciali.

4. Il controllo del traffico turistico è escluso dal presente accordo.

Art. 2

1. La zona sita in territorio svizzero comprende:

un settore ad uso comune delle amministrazioni dei due Stati, includente la porzione di territorio delimitata:

a Nord, dalla frontiera nazionale;

a Est, dal rilevato stradale costeggiante la piattaforma fino al punto d’intersezione con la strada cantonale 25b;

a Ovest, dal confine costeggiante la strada cantonale 25b fino al punto d’intersezione con l’uscita, dal lato svizzero, dell’area doganale;

a Sud, da una linea retta collegante i punti d’intersezione dei confini orientali e occidentali alla strada cantonale 25b;

esclusi:

i locali di servizio occupati dall’amministrazione svizzera delle dogane e il territorio circostante;

l’edificio di servizio dell’amministrazione svizzera delle dogane, destinato alla demolizione, e il territorio circostante;

i locali occupati dalla ditta di spedizioni Gondrand;

i posti parcheggio tracciati al suolo, riservati ai veicoli leggeri.

2. La zona sita in territorio francese comprende:

un settore ad uso comune delle amministrazioni dei due Stati, includente la porzione di territorio delimitata:

a Sud, dalla frontiera nazionale;

a Est e a Nord, dal rilevato stradale costeggiante la piattaforma fino al punto d’intersezione con la strada nazionale 57;

a Ovest, dal confine costeggiante la strada nazionale 57 fino al punto d’intersezione con l’entrata, dal lato francese, dell’area doganale;

a Nord, da una linea retta collegante i punti d’intersezione dei confini orientali e occidentali alla strada nazionale 57;

esclusi:

l’edificio di servizio delle dogane francesi, il territorio circostante e l’attigua area di controllo per le autovetture;

il locale destinato al controllo del traffico commerciale in transito, situato sullo spartitraffico centrale del parcheggio per i veicoli pesanti;

i posti parcheggio tracciati al suolo, riservati ai veicoli leggeri;

l’edificio occupato dalla ditta di spedizioni Peltier.

3. Un piano d’azzonamento sul quale:

la frontiera nazionale è segnata in rosso,

i confini della zona sono segnati in verde,

il settore e le installazioni ad uso comune sono segnati in giallo,

le zone riservate agli agenti francesi sono segnate in blu e quelle riservate agli agenti svizzeri in rosa,

è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

  1. a) La Direzione del V Circondario delle Dogane svizzere a Losanna e la Direzione regionale delle Dogane francesi a Besançon stabiliscono, di comune accordo, le questioni di dettaglio, d’intesa con le altre amministrazioni interessate;
  1. lo stesso vale per tutte le installazioni doganali da istituire nella zona comune (locali di servizio, pesa a ponte, sala d’ispezione delle merci, scalo merci, ecc.);

2. Gli agenti responsabili in servizio presso gli uffici a controlli nazionali abbinati prendono, di comune accordo, i provvedimenti applicabili all’istante o per un breve periodo segnatamente per appianare le difficoltà che possono sorgere durante i controlli.

Art. 4

Il presente accordo potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

Il Ministero degli Affari Esteri sarebbe grato all’Ambasciata di Svizzera qualora questa gli comunicasse se il Governo svizzero approva o meno le disposizioni di cui sopra.

In caso affermativo, la presente nota e quella di risposta delle autorità svizzere costituiranno la conferma del presente accordo, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione4 succitata.

La parte francese propone che il presente accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta delle autorità svizzere.»

L’Ambasciata si onora di informare il Ministero che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni di questo accordo.

In tal modo, la nota suddetta del Ministero degli Affari Esteri e la presente nota costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 5 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, l’intesa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese in merito all’accordo concernente l’istituzione, in territorio svizzero e in territorio francese, a Vallorbe‑le‑Creux/La Ferrière‑sous‑Jougne, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. L’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della presente nota di risposta, ossia il 1° marzo 1992.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.

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