Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero, sulla strada Allschwil–Hegenheim.
I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita nel traffico di confine e delle persone vengono effettuati da quest’ufficio.
0.631.252.934.954.1
RU 1981 1756
Entrato in vigore il 25 settembre 1981
(Stato 25 settembre 1981)
Traduzione 1
Ministero degli Affari esteri | Parigi, 25 settembre 1981 Ambasciata di Svizzera Parigi |
Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 23 giugno 1981 del tenore seguente:
«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960 2 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:
La Commissione mista prevista all’articolo 27 della citata Convenzione ’ha adottato, il 12 dicembre 1980, a Lione, un Accordo sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati sulla strada Allschwil–Hegenheim.
L’Accordo ha il tenore seguente:
«Vista la Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960 3 concernente gli uffici a controlli abbinati e i controlli in corso di viaggio, si è convenuto quanto segue:
Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero, sulla strada Allschwil–Hegenheim.
I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita nel traffico di confine e delle persone vengono effettuati da quest’ufficio.
La zona comprende:
I piani della zona, sui quali il settore in comune è segnato in rosso, il settore riservato agli agenti francesi in blu, fanno parte integrante dell’Accordo.
La Direzione del I Circondario delle dogane svizzere a Basilea, da una parte, e la Direzione regionale delle dogane francesi in Mulhouse e l’autorità francese di polizia competente, dall’altra, stabiliscono, di comune intesa, i particolari.
Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante il controllo.
La Direzione del 1 Circondario delle dogane a Basilea e la Direzione regionale delle dogane a Mulhouse stabiliscono le indennità per l’uso dei locali messi a disposizione dei servizi francesi; esse fissano pure la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione, di pulizia, ecc. cagionate dall’utilizzazione in comune dei locali e impianti doganali.
Il presente Accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due Governi con un preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto il primo giorno del mese seguente la data di scadenza del preavviso.» Il Consiglio federale ha approvato l’Accordo. Se le disposizioni di cui sopra vengono approvate dal Governo francese, la presente nota e quella di risposta del Ministero all’Ambasciata, costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 4 , l’Accordo tra i due Governi sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati sulla strada Allschwil–Hegenheim. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data menzionata sulla nota francese.» Il Ministero si onora di comunicare all’Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni dell’Accordo. In tal modo, la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 5 , l’Accordo tra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sull’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati sulla strada Allschwil–Hegenheim. Il presente Accordo entra in vigore in data odierna. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.