Lexipedia

0.631.252.934.955.1

Scambio di note del 20 dicembre 1999
tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati
a Basilea-Lysbüchel/Saint-Louis-route

0.631.252.934.955.1 (Stato 29 aprile 2003)

RU 2003 923

Entrato in vigore il 20 dicembre 1999

(Stato 29 aprile 2003)

Traduzione 1

Ministero degli affari esteri

Parigi, 20 dicembre 1999

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli affari esteri esprime la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 20 dicembre 1999, del tenore seguente:

«L’Ambasciata di Svizzera esprime la sua alta considerazione al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 2 tra la Francia e la Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso conoscenza dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Saint-Louis-route 3 /Basilea-Lysbüchel.

Detto accordo annulla e sostituisce l’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati in Basilea-Lysbüchel/Saint-Louis-route, confermato mediante lo scambio di note del 31 luglio 1970 4 . Esso è stato firmato il 18 dicembre 1998 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 12 gennaio 1999 dal Direttore generale delle dogane francesi e dei dazi indiretti, e ha il seguente tenore:

‹Fondandosi sulla Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio è stato convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito a Saint-Louis sul territorio francese e a Basilea-Lysbüchel sul territorio svizzero.

In detto ufficio ha luogo il controllo svizzero e quello francese delle persone e delle merci all’uscita e all’entrata.

Art. 2

La zona comprende:

Un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati, delimitato conformemente alla planimetria tra gli edifici della dogana svizzera e di quella francese come segue:

  1. a ovest, da una linea che corre lungo la facciata dell’edificio doganale svizzero (compresa la rampa);
  2. a est, da una linea interrotta che corre lungo la facciata dell’edificio doganale francese (compresa la scala) e lungo il portale d’entrata e il muro di cinta del vecchio spiazzo doganale;
  3. a nord, dalla linea che corre perpendicolarmente da est a ovest, attraverso il semaforo lampeggiante dello spartitraffico;
  4. a sud, dalla linea che corre perpendicolarmente dall’estremità settentrionale dell’edificio ubicato in Elsässerstrasse n. 261/263 al muro del vecchio spiazzo doganale, attraverso il cippo di confine n. 5a;

ad esclusione:

  1. delle cabine di sdoganamento ubicate sotto la tettoia centrale, riservate esclusivamente agli agenti francesi e svizzeri.

Art. 3

La Direzione del I circondario delle dogane a Basilea e la Direzione regionale delle dogane e dei dazi indiretti a Mulhouse stabiliscono, di comune intesa, i particolari, concertandosi con le altre amministrazioni interessate.

Gli agenti responsabili in servizio presso l’ufficio a controlli nazionali abbinati prendono, di comune intesa, le misure applicabili a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che sorgessero durante il controllo.

Art. 4

Le condizioni dell’esercizio dell’infrastruttura comune sono disciplinate in una convenzione particolare.

Art. 5

Se le esigenze relative alla circolazione lo richiedono, segnatamente in caso di deviazione temporanea del traffico sull’asse autostradale, le autorità locali, dopo aver conferito con le rispettive direzioni, sono autorizzate a estendere puntualmente i compiti affidati a questo ufficio doganale giusta l’articolo 1.

Art. 6

Il presente accordo sostituisce l’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati in Basilea-Lysbüchel/Saint-Louis-route, concluso e confermato il 31 luglio 1970 mediante scambio di note.

Il presente accordo potrà essere disdetto, da ciascuno dei due Governi, con preavviso di sei mesi. La disdetta diviene effettiva il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.› Il Consiglio federale ha approvato i disposti dell’accordo. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella che il Ministero degli affari esteri le invierà in risposta costituiscano l’intesa reciproca dei due Governi relativa alla conferma dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Basilea-Lysbüchel/Saint-Louis-route giusta l’articolo 1 paragrafo 4 della succitata convenzione del 28 settembre 1960. Essa propone che l’accordo entri in vigore il 20 dicembre 1999. L’Ambasciata di Svizzera coglie quest’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.» Il Ministero degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata di Svizzera che il Governo della Repubblica Francese approva i disposti dell’accordo. Il Ministero degli affari esteri coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.