0.631.252.934.96
Scambio di note
del 1° novembre 1975 tra la Svizzera e la Francia
concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo
al confine franco‑svizzero
RU 1976 186
Entrato in vigore il 1° novembre 1975
(Stato 1° novembre 1975)
Traduzione 1
Ministero |
Parigi, 1° novembre 1975 |
Ambasciata di Svizzera |
|
Parigi |
Il Ministero degli Affari Esteri si compiace con l’Ambasciata di Svizzera e si onora di attestare la ricezione della sua nota del 1° novembre 1975 del tenore seguente:
«L’Ambasciata di Svizzera si compiace con il Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 19602 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue: |
|
Il Consiglio federale ha preso nota dell’accordo concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero. Questo accordo, adottato a Digione il 2 e 3 marzo 1974, dalla Commissione mista franco‑svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione suddetta, ha il tenore seguente: |
|
«Accordo concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero |
|
Vista la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 19603 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue: |
|
Art. 1 |
|
1 – L’abbinamento dei controlli svizzeri e francesi nel traffico di pascolo può essere eseguito, in territorio svizzero o in territorio francese, secondo la procedura prevista negli articoli 2 e 3. |
|
2 – I controlli di cui al capoverso 1 s’applicano al bestiame e alle persone che lo conducono o l’accompagnano, ai pertinenti mezzi di trasporto, alle provviste, al materiale e ai latticini. |
|
Art. 2 |
|
Per l’esercizio dei controlli, la zona può essere costituita sul piazzale ufficiale (parti di strada, di edifici di servizio e altri impianti) di un ufficio doganale svizzero o francese, oppure su qualsiasi altro spazio adeguato, determinato dalle autorità competenti secondo l’articolo 3. |
|
Art. 3 |
|
1 – La Direzione di circondario delle dogane svizzere competente e la Direzione regionale delle dogane francesi competente stabiliscono, d’intesa con i servizi veterinari interessati, le modalità d’applicazione del presente accordo. |
|
2 – Esse determinano segnatamente, prima dell’inizio dell’estivazione o dello svernamento, i punti di passaggio del confine, le zone di cui all’articolo 2 come anche la durata dell’orario dei controlli. |
|
Art. 4 |
|
Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte con un preavviso di sei mesi. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese seguente la data dello scambio del preavviso.» |
|
Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo. |
|
L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella che le sarà comunicata in risposta dal Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione suddetta del 28 settembre 19604, l’intesa fra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’abbinamento dei controlli nel traffico al confine franco‑svizzero. Essa propone che il presente accordo entri in vigore il 1° novembre 1975.» |
Il Ministero degli Affari Esteri si onora di comunicare all’Ambasciata che le disposizioni del presente accordo sono approvate dal Governo francese.
In queste condizioni, la predetta nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 5 , l’intesa fra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero circa la conferma dell’accordo sull’abbinamento dei controlli nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero, accordo che entrerà in vigore il 1° novembre 1975.
Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.