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Scambio di note
del 1° novembre 1975 tra la Svizzera e la Francia
concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo
al confine franco‑svizzero

RU 1976 186

Entrato in vigore il 1° novembre 1975

(Stato 1° novembre 1975)

Traduzione 1

Ministero
degli Affari Esteri

Parigi, 1° novembre 1975

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri si compiace con l’Ambasciata di Svizzera e si onora di attestare la ricezione della sua nota del 1° novembre 1975 del tenore seguente:

«L’Ambasciata di Svizzera si compiace con il Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 19602 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso nota dell’accordo concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero. Questo accordo, adottato a Digione il 2 e 3 marzo 1974, dalla Commissione mista franco‑svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione suddetta, ha il tenore seguente:

«Accordo concernente i controlli abbinati nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero

Vista la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 19603 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

1 – L’abbinamento dei controlli svizzeri e francesi nel traffico di pascolo può essere eseguito, in territorio svizzero o in territorio francese, secondo la procedura prevista negli articoli 2 e 3.

2 – I controlli di cui al capoverso 1 s’applicano al bestiame e alle persone che lo conducono o l’accompagnano, ai pertinenti mezzi di trasporto, alle provviste, al materiale e ai latticini.

Art. 2

Per l’esercizio dei controlli, la zona può essere costituita sul piazzale ufficiale (parti di strada, di edifici di servizio e altri impianti) di un ufficio doganale svizzero o francese, oppure su qualsiasi altro spazio adeguato, determinato dalle autorità competenti secondo l’articolo 3.

Art. 3

1 – La Direzione di circondario delle dogane svizzere competente e la Direzione regionale delle dogane francesi competente stabiliscono, d’intesa con i servizi veterinari interessati, le modalità d’applicazione del presente accordo.

2 – Esse determinano segnatamente, prima dell’inizio dell’estivazione o dello svernamento, i punti di passaggio del confine, le zone di cui all’articolo 2 come anche la durata dell’orario dei controlli.

Art. 4

Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte con un preavviso di sei mesi. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese seguente la data dello scambio del preavviso.»

Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo.

L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella che le sarà comunicata in risposta dal Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione suddetta del 28 settembre 19604, l’intesa fra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’abbinamento dei controlli nel traffico al confine franco‑svizzero. Essa propone che il presente accordo entri in vigore il 1° novembre 1975.»

Il Ministero degli Affari Esteri si onora di comunicare all’Ambasciata che le disposizioni del presente accordo sono approvate dal Governo francese.

In queste condizioni, la predetta nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 5 , l’intesa fra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero circa la conferma dell’accordo sull’abbinamento dei controlli nel traffico di pascolo al confine franco‑svizzero, accordo che entrerà in vigore il 1° novembre 1975.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.

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