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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio Conchiusa l’11 marzo 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 luglio 1963 Entrata in vigore il 10 luglio 1963

RU 1963 735; FF 1961 I 724 ediz. ted. 712 ediz. franc.

Testo originale

(Stato 10 luglio 1963)

Il Consiglio federale svizzer

e

il Presidente della Repubblica Italiana

animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

A termini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «Controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni.
  2. «Stato di soggiorno» indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell’altro Stato.
  3. «Stato limitrofo» indica l’altro Stato.
  4. «Zona» indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo.
  5. «Agenti» indica le persone appartenenti alle amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.
  6. Uffici» indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.

Art. 2

Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario stradale e per via d’acqua.

Esse, a tal fine, possono:

  1. istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi;
  3. autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, nel quadro della presente Convenzione,

L’istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione

  1. degli uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. dei percorsi sui quali il controllo può essere eseguito in corso di viaggio saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorità competenti dei due Stati.

Art. 3

La zona può comprendere:

per ciò che concerne il traffico ferroviario:

  1. una parte della stazione e dei suoi impianti;
  2. la tratta di linea fra la frontiera e l’ufficio, nonchè parti delle stazioni situate su tale percorso;
  3. ove trattisi del controllo su un treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, nonchè una parte delle stazioni ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure parti di stazioni attraversate dal treno;

per ciò che concerne il traffico stradale:

  1. una parte degli edifici di servizio;
  2. settori di strada e di altri impianti;
  3. la strada tra la frontiera e l’ufficio;
  4. se si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;

Allorquando un accordo, concluso in virtù del precedente articolo 2, paragrafo 3, non include nella zona una parte di territorio rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1 a 3, esso può stabilire l’applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti e obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facoltà di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.

per ciò che concerne la navigazione:

  1. una parte degli edifici di servizio;
  2. settori della via navigabile, come pure impianti rivieraschi e portuali;
  3. la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;
  4. se si tratti del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, nonchè il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina.

Titolo II Controllo

Art. 4

Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo, secondo le stesse formalità e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Le persone non potranno essere arrestate nella zona, nè condotte nello Stato limitrofo, se non per fatti sottoposti alla giurisdizione dello Stato limitrofo. Il Comune al quale l’ufficio dello Stato limitrofo è aggregato sarà, se del caso, indicato dal Governo di tale Stato.

Allorquando le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.

Il presente articolo non pregiudica l’applicazione nella zona, da parte dello Stato di soggiorno, delle norme di legge, regolamentari ed amministrative diverse da quelle relative al controllo.

Art. 5

La presente Convenzione non pregiudica i poteri dello Stato di soggiorno per quanto concerne il diritto di mantenere l’ordine pubblico nella zona.

Art. 6

Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre in tale Stato, le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.

Art. 7

Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese di entrata.

Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

Gli agenti dello Stato di uscita non possono più effettuare il loro controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l’assenso dell’agente competente dello Stato di entrata.

Deroghe all’ordine delle operazioni stabilito nel paragrafo 1 di cui sopra non saranno autorizzate se non in quanto esse siano giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro motivo vi si opponga. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo dello Stato di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo di uscita, presso gli agenti dello Stato di uscita. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o a sequestri, essi hanno la precedenza.

Art. 8

Gli agenti dello Stato limitrofo possono transferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonchè le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Art. 9

Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di quest’ultimo all’atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell’inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l’esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.

Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata.

Art. 10

Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e assicurarne la rapidità, nonchè per impedire che persone, merci e altri beni lascino l’itinerario o il luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati.

Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, ove vengano subito sequestrati nella zona o in prossimità di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorità agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l’uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.

A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le competenti autorità dello Stato di soggiorno procederanno all’audizione di testimoni e di esperti, nonchè a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all’autorità dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.

La collaborazione prevista al precedente paragrafo 3 è tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.

Titolo III Agenti

Art. 11

Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l’esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo.

Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l’atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Art. 12

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identità e la loro qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano riservate le decisioni di divieto d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.

Le competenti amministrazioni dello Stato di soggiorno possono esigere che agenti dello Stato limitrofo, esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno, siano richiamati nel proprio Paese.

Art. 13

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 14

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a regolare le loro condizioni di residenza conformemente alle norme sul soggiorno degli stranieri. Le competenti autorità rilasciano loro gratuitamente l’autorizzazione di soggiorno.

L’autorizzazione di soggiorno è rilasciata gratuitamente ai membri della famiglia conviventi con tali agenti e che non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale autorizzazione può essere loro rifiutata solo nel caso in cui essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d’ingresso che li concerna personalmente. Le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detti agenti di una autorizzazione a esercitare attività lucrativa. Qualora tale autorizzazione venga accordata, il suo rilascio può comportare la percezione delle tasse regolamentari.

Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio ai sensi delle Convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di una autorizzazione di soggiorno in ragione della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.

Art. 15

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, alle condizioni stabilite dalla legislazione di quest’ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell’esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, tanto all’atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti.

Detti agenti, nonchè i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalità e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.

Gli agenti dello Stato limitrofo i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.

Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti Contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona. Rimane ferma l’esenzione da ogni contribuzione diretta personale, prevista sia dalla Convenzione conclusa tra le Parti Contraenti il 23 dicembre 1873 1 per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso e a Pino, sia da quella conclusa il 2 dicembre 1899 2 per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l’esercizio della sezione Iselle–Domodossola, in favore degli agenti dello Stato limitrofo addetti ai servizi delle stazioni menzionate in dette convenzioni.

Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

Titolo IV Uffici

Art. 16

Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati saranno stabilite di comune accordo tra le amministrazioni competenti dei due Stati.

Art. 17

Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  1. gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonchè le indennità eventualmente dovute per il loro utilizzo;
  2. i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

Art. 18

I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.

Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all’interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonchè a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all’occorrenza, richiedere a tal fine l’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

Art. 19

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non dovranno, all’uopo, essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l’esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.

Art. 20

Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d’impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonchè lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.

I Governi dei due Stati s’impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l’utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione.

Restano inoltre riservate le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.

Art. 21

La corrispondenza od i colli di servizio, nonchè i valori, in provenienza o destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l’intervento del servizio postale. Tale invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.

Titolo V Dichiaranti in dogana

Art. 22

Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare presso i servizi di tale Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo alle stesse condizioni e con le stesse modalità che nello Stato limitrofo.

Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone residenti nello Stato limitrofo che ivi effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte a tale riguardo alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo concernenti le operazioni medesime. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo. Il presente paragrafo si applica altresì alle imposte sulla cifra d’affari. L’attività che un dichiarante in dogana, residente nello Stato limitrofo, esercita presso un ufficio di tale Stato situato nello Stato di soggiorno non fa sorgere di per sè stessa l’obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in quest’ultimo Stato.

Le persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale italiano o svizzero.

Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 a 3 per quanto riguarda il passaggio della frontiera e il soggiorno in detto Stato. Le facilitazioni compatibili con tali norme debbono essere concesse. Qualora l’attività di dette persone sia sottoposta ad autorizzazione per il fatto che esse la esercitano in qualità di stranieri nello Stato di soggiorno, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente da parte delle autorità competenti.

Art. 23

A parte i casi contemplati nell’articolo 22, le persone residenti nell’uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell’altro Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo, senza particolare abilitazione professionale, ma, ove occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana. Dette persone devono essere trattate dalle autorità dell’altro Stato sul piano di una completa uguaglianza.

Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili in particolare alle persone residenti nell’uno dei due Stati che effettuano tali operazioni a titolo professionale. Per quanto riguarda le imposte sulla cifra di affari, i servizi resi in un ufficio dell’altro Stato devono essere sempre considerati come resi nello Stato al quale l’ufficio appartiene. L’attività che un dichiarante in dogana residente nell’uno dei due Stati esercita presso un ufficio dell’altro Stato non fa sorgere di per sè stessa l’obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in quest’ultimo Stato.

Sono applicabili inoltre le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 24

Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le misure amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 25

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo‑svizzera la quale avrà il compito:

  1. di preparare gli accordi previsti all’articolo 2, paragrafo 3;
  2. di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
  3. di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dalla applicazione della presente Convenzione.

Detta Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il Presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

Art. 26

Restano espressamente riservate le misure che l’una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.

Art. 27

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Berna, l’11 marzo 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

Ugo Calderoni

Protocollo finale

Al momento della firma della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera, conclusa in data odierna, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto la disposizione seguente che fa parte integrante della Convenzione medesima:

Vi è identità di vedute sul fatto che, all’entrata in vigore della Convenzione, le disposizioni della medesima, che siano suscettibili di applicazione immediata, saranno messe di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati in pratica attuazione – mutatis mutandis – negli uffici a controlli nazionali abbinati che formano oggetto di accordi esistenti tra le Parti Contraenti e prevarranno sulle corrispondenti disposizioni previste in detti accordi.

Fatto a Berna, l’11 marzo 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

Ugo Calderoni