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0.631.252.945.461.2

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati
al valico autostradale turistico di Brogeda

RU 1972 239

Testo originale

Concluso il 26 novembre 1971
Entrato in vigore il 1° dicembre 1971

(Stato 7 agosto 1985)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana,

in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio dell’11 marzo 1961 1 , dello Scambio di note del 13 ottobre 1967 2 , hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico autostradale turistico di Brogeda ed hanno nominato a tal fine loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 13

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio italiano, al valico autostradale turistico di Brogeda.

Presso detto ufficio sono effettuati i controlli italiani e svizzeri di entrata e di uscita relativi al traffico dei viaggiatori, cioè delle persone a bordo di veicoli, del loro bagaglio, dei veicoli stessi, degli effetti d’uso, dei campioni commerciali, delle piccole quantità di merci destinate ad uso privato o comunque di non rilevante valore, della valuta e delle carte‑valori che dette persone possono recare seco per esigenze personali.

È pure ammesso il passaggio, ma solo nella direzione Nord‑Sud, di veicoli stradali pesanti, vuoti o trasportanti materiali d’imballaggio vuoti.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 1961 4 , l’ufficio svizzero situato in territorio italiano è aggregato al Comune di Chiasso.

Art. 25

La zona prevista per i controlli italiani e svizzeri di entrata e di uscita è costituita da:

  1. un settore da utilizzare in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:–le carreggiate autostradali, comprese le corsie di sicurezza o lo spartitraffico, a partire dalla linea del confine politico sul ponte internazionale fino ad una linea retta parallela alla facciata nord‑est dei padiglioni A‑G tracciata a 48 metri a nord‑est di detta facciata, con esclusione dell’edificio del corpo di guardia della Guardia di Finanza e dell’area circostante;–il piazzale coi posteggi delimitato a monte dal muro di sostegno della camionale e dal lato opposto dal muro di sostegno verso il Breggia;–i locali di visita del bagaglio situati al pianterreno dei padiglioni A e G;–i locali adibiti alla visita delle persone nei padiglioni A, C, E e F;–le scale del padiglione F;–i padiglioni sussidiari per i servizi doganali ai due estremi delle strisce dei posteggi poste sull’asse del padiglione F;–le rimesse per la visita dei veicoli al pianterreno dell’edificio per agli alloggi di servizio ed il passaggio che ad esse conduce quando utilizzati per detta visita;
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:–gli uffici della Dogana svizzera situati al pianterreno dei padiglioni A, C, E, F, G e il padiglione sussidiario ubicato a nord delle strisce dei posteggi poste sull’asse del padiglione F, usufruibili anche dalla Polizia svizzera;–gli uffici della Dogana e della Polizia svizzere situati al primo piano.

I limiti della zona, ove necessario, saranno contrassegnati da idonea segnaletica.

Una planimetria ufficiale della zona sarà affissa nell’ufficio italiano del padiglione A e nell’ufficio svizzero del padiglione G.

Art. 3

Gli agenti svizzeri possono entrare nella zona, in uniforme, con le loro armi regolamentari e con il loro veicolo, anche per prendere disposizioni relative alla regolazione del traffico in territorio svizzero per il passaggio della frontiera o per invertire il senso di marcia.

Gli agenti italiani, in uniforme, con le loro armi regolamentari e con il loro veicolo possono entrare in territorio svizzero sull’autostrada, fino al primo passaggio aperto nello spartitraffico, per invertire il senso di marcia.

Gli agenti più elevati in grado della Dogana e della Polizia italiane in servizio in loco possono consentire e facilitare, di volta in volta, l’entrata nella zona alle persone incaricate della manutenzione e revisione delle attrezzature tecniche svizzere della zona, nonchè agli addetti ai servizi svizzeri di manutenzione e di soccorso autostradale, con i loro veicoli e i loro utensili.

Analogamente gli agenti più elevati in grado della Dogana e della Polizia svizzere in servizio in loco possono consentire e facilitare, di volta in volta, l’entrata in territorio svizzero sull’autostrada, fino al primo passaggio aperto nello spartitraffico, agli addetti ai servizi italiani di manutenzione e di soccorso autostradale con i loro veicoli e i loro utensili, ai fini della inversione del senso di marcia.

Art. 4

La Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Circoscrizione doganale a Como e l’Ufficio della Il Zona di Polizia di frontiera a Como dall’altra, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio, in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzazione della zona.

Inoltre, gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati ad adottere, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni e dai Comandi citati al paragrafo 1, o dalle preposte Direzioni Centrali.

Art. 5

Gli agenti svizzeri possono accedere al luogo di servizio nella zona e da essa ritornare seguendo i percorsi concordati dalle autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1971.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l’osservanza di un termine di almeno sei mesi per il primo giorno di un mese.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Modena, il 26 novembre 1971, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la Confederazione Svizzera:

Lenz

Per la Repubblica Italiana:

Tomasone