Nel traffico viaggiatori i controlli italiani e svizzeri in entrata ed in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Como–Lugano e viceversa. I controlli riguardano le persone e i loro bagagli personali.
Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma dell’articolo 14 sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno.
Nelle stazioni terminali dei percorsi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione, le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati come «zone».
Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1, ovvero utilizzando il percorso di cui al precedente articolo 10.
Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso indicato nel presente articolo paragrafo 1.
Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione quadro, la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso, quella per gli agenti italiani al Comune di Como.