Il presente Accordo è applicabile ai voli di alianti e alle ascensioni in pallone libero attuati a titolo sportivo o scientifico tra il territorio della Repubblica d’Austria e il territorio della Confederazione Svizzera.
0.631.254.163
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica d’Austria concernente le formalità doganali applicabili al traffico aereo di alianti e palloni liberi che varcano il confine Conchiuso il 13 aprile 1976 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 settembre 1976
RU 1976 1850
Traduzione
(Stato 28 settembre 1976)
Art. 1
Art. 2
Prima della partenza di un aliante o di un pallone libero a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente, l’equipaggio e i passeggeri devono sottoporsi alle formalità doganali presso il posto di confine situato nel luogo di partenza o, in mancanza di siffatto posto di confine, presso l’ufficio del servizio di sicurezza più vicino o presso un altro organo incaricato di tale compito, conformemente alle prescrizioni giuridiche dello Stato in cui avviene la partenza.
Art. 3
Dopo l’atterraggio di un aliante o di un pallone libero sul territorio dell’altra Parte contraente, l’equipaggio e i passeggeri devono sottoporsi senza indugio alle formalità doganali presso il posto di confine situato nel luogo d’atterraggio o, in mancanza di siffatto posto di confine, in Austria presso l’ufficio del servizio di sicurezza più vicino o presso un organo del servizio pubblico di sicurezza e, in Svizzera, presso l’ufficio di polizia più vicino.
Art. 4
Gli alianti e i palloni liberi possono parimenti decollare e atterrare fuori di un aerodromo doganale.
Se un aliante o un pallone libero non è riesportato entro il termine di un mese dopo l’atterraggio, deve esserne avvisato senza indugio l’ufficio doganale più vicino. Altrimenti le formalità doganali possono essere compiute dall’ufficio doganale di confine all’atto dell’uscita, sulla via di ritorno.
Art. 5
L’equipaggio e i passeggeri possono recare a bordo di alianti o di palloni liberi, oltre all’equipaggiamento di quest’ultimi, soltanto merci non sottoposte, all’atto dell’esportazione o dell’importazione, né a restrizioni né a dazi o ad altre tasse.
Art. 6
In occasione di voli attraverso il confine giusta il presente accordo, l’equipaggio deve recare un documento d’accompagnamento (lasciapassare) rilasciato dalle autorità competenti. Gli organi specificati agli articoli 2 e 3 del presente Accordo devono confermare su tale documento d’accompagnamento il compimento delle formalità doganali alla partenza e all’atterraggio.
Il documento d’accompagnamento deve recare le indicazioni circa le prescrizioni e condizioni da osservarsi dall’equipaggio conformemente al presente Accordo, l’avviso di volo, l’autorizzazione di decollo, la conferma dell’atterraggio, le formalità doganali come anche le eventuali osservazioni delle autorità doganali.
Art. 7
Ciascuna Parte contraente deve riprendere le persone che, in virtù del presente Accordo, sono penetrate o entrate nel territorio dell’altra Parte contraente e non ne sono cittadini, senza tener conto della durata del loro soggiorno in tale Stato.
Art. 8
A meno che il presente Accordo non disponga altrimenti, il traffico di alianti e palloni liberi attraverso il confine è disciplinato dalle prescrizioni giuridiche interne usuali.
I collegamenti radio tra alianti o palloni liberi e i veicoli incaricati di ricondurli sono consentiti senza autorizzazione suppletiva, sulle frequenze previste a tale scopo nello Stato in cui avviene il decollo.
Art. 9
Per ragioni d’ordine o di sicurezza pubblici, segnatamente di difesa nazionale o di protezione della salute e della vita, ciascuna Parte contraente può dichiarare inapplicabili, temporaneamente o localmente, talune disposizioni del presente Accordo, eccettuate quelle dell’articolo 7. La dichiarazione sarà comunicata senza indugio e per scritto all’altra Parte contraente mediante via diplomatica.
Art. 10
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate per scritto, mediante via diplomatica, l’adempimento delle rispettive condizioni interne per l’entrata in vigore.
L’Accordo rimane in vigore sinché una delle due Parti contraenti non lo denunci per scritto, mediante via diplomatica, osservando un termine di disdetta di sei mesi. Fatto a Vienna, il 13 aprile 1976, in doppio esemplare, nella lingua tedesca.
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