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Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito Conchiusa il 5 febbraio 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 1960 Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960 Entrata in vigore il 1° gennaio 1961

RU 1960 1639; FF 1960 I 133 ediz. ted. e franc.

Traduzione1

(Stato 1° giugno 1981)

La Confederazione svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

animate dal desiderio di agevolare il traffico vicinale di confine e il traffico di transito fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Traffico di confine

Art. 1 Disposizioni generali

È considerato traffico di confine, secondo la presente Convenzione, il traffico vicinale di merci fra le zone doganali di confine. Sono tali le strisce di territorio a lato del confine, o della riva del lago di Costanza, profonde dieci chilometri. Per derogazione resa necessaria dalle condizioni locali, tale profondità può estendersi, in tutto, fino a venti chilometri.

I luoghi, cui le disposizioni della presente Convenzione si riferiscono, sono registrati nell’allegato I. Le amministrazioni doganali dei due Stati possono, di comune accordo e nei limiti delle disposizioni del capoverso 1, mutare gli elenchi recati in quell’allegato.

Sono considerati confinanti, secondo la presente Convenzione, le persone fisiche che hanno il domicilio, o dimorano stabilmente, nelle zone doganali di confine.

Art. 2 Traffico rurale e forestale

I confinanti, che hanno le case e i fabbricati rurali d’esercizio nella zona doganale di confine dell’uno Stato e passano il confine per coltivare i fondi situati in quella dell’altro Stato, possono importare ed esportare in franchigia dei diritti d’entrata e d’uscita, per il governo di tali fondi:

  1. affinchè vi rimangano in permanenza:a.i mezzi necessari, come concimi di ogni genere, materie per la protezione delle piante, piante e parti di piante destinate alla coltivazione, sementi, pali, pertiche, pali da vigna, materiale per siepi, carburanti, lubrificanti, foraggi e quant’altro occorra per macchine, veicoli e animali da soma o da tiro. Le quantità che sopravanzino devono essere riprese;b.i prodotti greggi di tali fondi, salvo quelli della viticoltura e della tabacchicoltura;c.tutti i prodotti agricoli e forestali, compresi quelli dell’allevamento del bestiame, della viticoltura e della tabacchicoltura, originari dei fondi intersecati dalla linea doganale. Quest’agevolezza può essere negata, se, considerate le condizioni locali, sia da temere che si trascorra in abusi;
  2. affinchè vi rimangano temporaneamente:
  3. gli attrezzi, i veicoli, le macchine, compresi gli accessori, e gli animali da soma e da tiro.

Le agevolezze menzionate nel capoverso 1 sono ugualmente concesse ai «Länder», Cantoni e Comuni adiacenti, e a tutte le persone giuridiche che abbiano la sede e gli edifici rurali d’esercizio, come anche l’amministrazione, nella zona doganale di confine.

Art. 3 Passaggio di animali per il pascolo e altre occorrenze

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita:

  1. gli animali dei confinanti dell’una zona, condotti a pascolare nell’altra, e indi ricondotti non più tardi del giorno dopo;
  2. gli animali dei confinanti dell’una zona, condotti nell’altra, per la pesatura, la monta, la ferratura, la castrazione, la cura veterinaria, e indi ricondotti nella zona di provenienza.

Art. 4 Importazioni di provviste personali nei due Stati

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita i cibi e le bevande, non eccedenti il bisogno giornaliero, che i confinanti dell’una zona importano, per sè, nell’altra o che sono loro apportati da congiunti o da impiegati. Questa agevolezza non concerne le bevande alcooliche, salvo il vino d’uve fresche, il sidro e la birra.

L’esenzione dei diritti d’entrata e d’uscita sul tabacco manufatto, importato come provvista di viaggio, è disciplinato, quanto al traffico di confine, dalle disposizioni particolari dei due Stati, indipendentemente dall’articolo 11.

Art. 5 Importazioni di medicamenti nei due Stati

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita i medicamenti imballati per la vendita a minuto, le fasciature e i disinfettanti:

  1. che i confinanti d’una zona importano dall’altra, sempre che, considerati per la quantità, sia da presumere ne facciano un uso immediato, nè si possa esigere, per le condizioni locali, che li acquistino nel loro paese;
  2. che i medici, i veterinari e le levatrici importano da una zona, per adoperarli immediatamente nell’altra, in una cura, purchè le quantità sopravanzate siano reimportate nella zona di provenienza.

Art. 6 Importazione di fiori e di piante d’ornamento nei due Stati

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita i fiori naturali, i fiori artificiali e le piante d’ornamento, anche acconciati in mazzi, in ghirlande e in vasi, che i confinanti dell’una zona importano nell’altra, come loro dono per feste familiari, solennità religiose, cerimonie funebri o l’addobbo di tombe.

Art. 7 Importazioni di prodotti greggi e di materie ausiliarie nei due Stati

I concimi di ogni genere, il lino e la canapa in steli, i foraggi verdi o secchi (p. es. l’erba, le piante da foraggio, il fieno e i foraggi tritati), la paglia, le frasche, i giunchi, il muschio, la torba, la terra di torbiera, la terra ordinaria, la sabbia, la ghiaia, l’argilla e la terra da stoviglia ordinarie, la cenere, il limo e le immondizie, purchè non lavorati, che provengono da una zona doganale di confine dell’uno dei due Stati, e siano importati nell’altra zona per i bisogni di confinanti di quest’ultima, sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita, in quanto l’esigano le condizioni locali ed economiche.

Art. 8 Merci per la vendita incerta

Le merci, esclusi i cibi, le bevande e il tabacco, inviate o portate dai confinanti dell’una zona, per la vendita incerta nell’altra, sono esentati da ogni diritto d’entrata o d’uscita, se, rimaste invendute, siano reimportate nel paese di provenienza.

Art. 9 Traffico di perfezionamento

Le merci menzionate appresso, importate, dai confinanti dell’una zona nell’altra zona, per gli scopi parimente indicati e secondo le forme stabilite nei due Stati per il traffico di perfezionamento, e poi reimportate nella zona di provenienza, sono esenti da ogni diritto d’entrata e d’uscita, in quanto un tale traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche:

  1. il legname da squadrare, spaccare o segare, il grano da macinare, i semi e i frutti oleosi da torchiare, la canapa da battere, le pelli da conciare, e simili prodotti agricoli, destinati a subire una di queste operazioni o un’operazione analoga;
  2. le merci necessarie ai bisogni esclusivi dei confinanti e delle aziende stabilite nelle due zone doganali di confine, destinate a essere lavorate, modificate o riparate. Le lavanderie e le tintorie possono far raccogliere la merce nell’una delle zone doganali di confine da depositi situati nell’altra. Per le merci date in perfezionamento nel paese dal quale provengono, non occorre esaminare se il traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche.

Per le merci che soggiacciono a diritti ad valorem, la franchigia concerne anche il maggior valore risultante dal perfezionamento; per le merci non soggette a un simile diritto, la franchigia concerne anche il materiale aggiunto in tale operazione. Questa agevolezza non è concessa in alcuno dei due casi, se il materiale aggiunto non proviene dal traffico libero interno dello Stato in cui è operato il perfezionamento, nè per i pezzi di ricambio, o gli accessori, montati su macchine o su veicoli.

I prodotti accessori e i residui, che non vengono reimportati nella zona di provenienza, sono trattati secondo la legislazione dello Stato nel quale rimangono.

Art. 10 Merci per altri usi temporanei

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita, con condizione che siano riesportati nella zona di provenienza:

  1. gli attrezzi, gli strumenti e le macchine, che i confinanti dell’una zona importano nell’altra per l’esercizio della loro professione, per lavori di studio, di ricerche, o artistici. È vietato adoperare le macchine per la fabbricazione industriale di merci;
  2. le altre cose, compresi i veicoli e gli animali, che i confinanti dell’una zona importano nell’altra per il loro proprio uso;
  3. i congegni, i veicoli e gli animali da tiro, compresi gli accessori, importati dai servizi di salvataggio dell’una zona, nell’altra zona, per aiutare nel caso d’incendio, inondazione, infortunio, ecc.;
  4. i veicoli adoperati dalle amministrazioni pubbliche dell’una zona, per attraversare l’altra, o per condurvisi in uffici che vi abbiano.

Le cose menzionate nel capoverso 1 vanno reimportate nella zona di provenienza, dopo l’uso, ma nel termine massimo di sei mesi.

Art. 11 Agevolezze nell’importazione di merci in Germania

Sono esentate da ogni diritto d’entrata e d’uscita le merci seguenti, quando siano importate personalmente dall’avente diritto, per l’uso suo proprio o per quello della sua famiglia, dalla zona doganale svizzera di confine in quella germanica:

  1. per i confinanti della zona germanica maggiori di 16 anni:a.due volte il mese:al massimo125 g di caffèoppure60 g d’estratto di caffè,d’essenza di caffè, o d’altra preparazione simile, e50 g di tè;b.una volta la settimana:al massimo5 sigari o10 «stumpen» o20 sigarette o40 grammi di tabacco da pipasciolti o in imballaggi intaccati;
  2. per giorno e per salariato maggiore di 16 anni, domiciliato nella zona doganale germanica di confine e lavorante in quella svizzera, dove sia anche rimunerato (Grenzgänger):al massimo3 sigari o5 «stumpen» o10 sigarette o25 g di tabacco da pipasciolti o in imballaggi intaccati.

Le agevolezze secondo il numero 1, lettera b, e il numero 2, non sono cumulative. Alla persona che si vale delle agevolezze secondo il numero 1 o 2 non ne sono accordate altre per le quantità di simili merci in più di quelle tollerate.

Art. 12 Agevolezze nell’importazione in Svizzera

Sono esentati da ogni diritto d’entrata e d’uscita:

  1. i legumi, le patate e le bacche, raccolti nella zona doganale germanica di confine e trasportati dal produttore, oppure da un parente o da impiegato di quello, come anche da un organismo di vendita competente, per essere offerti in vendita sul mercato ai confinanti della zona svizzera, per il consumo di questi, con condizione che la quantità importata non superi, per importatore e per giorno di mercato, 100 kg, di cui, al massimo, 20 kg di patate e 20 kg di bacche. La fornitura a domicilio, nel luogo e giorno di mercato, è pareggiata alla vendita in quest’ultimo;
  2. le merci, esclusi il burro, la margarina e le uova, importate dai confinanti nella zona doganale svizzera di confine per donarle, usarle o consumarle loro stessi, per l’esercizio della loro professione o per adoperarle nella loro azienda, con condizione che l’ammontare dei diritti sia minore di 50 centesimi.

I pesci delle voci 0301,10/12 2 della tariffa doganale svizzera 3 , pescati nel lago di Costanza e consumati nella zona doganale svizzera di confine, sono gravati d’un dazio di 2 franchi per 100 kg, peso lordo. Le importazioni sono ristrette a 50 quintali metrici, per anno civile.

Le fabbriche di laterizi situate nella zona doganale germanica di confine e, menzionate nell’allegato II, possono importare, in un anno civile, per l’impiego nella zona svizzera, nelle quantità e ai dazi diminuiti qui indicati: I Governi dei due Stati hanno facoltà di modificare, mediante un semplice scambio di note, l’elenco delle fabbriche di laterizi contenuto nell’allegato II.

Voce della tariffa
doganale svizzera4

Designazione della merce

Quantità in q
metrici

Aliquota
del dazio
per q
metrico fr.

ex 6904.20

Mattoni massicci (muloni)

2 550

0,25

ex 6904.20

Mattoni, forati trasversalmente

4 560

0,25

ex 6905.10

Tegole, gregge o ricoperte da un intonaco
terroso (engobées)


15 000


0,50

ex 6905.10

Tegole a uncinetto, gregge o ricoperte
da intonaco terroso (engobées)


1 800


0,50

Art. 13 Procedura di sdoganamento delle merci importate
ed esportate temporaneamente

La franchigia per le merci importate ed esportate temporaneamente è accordata soltanto se sia accertabile la loro identità. Le autorità doganali di ciascuno dei due Stati accettano i contrassegni doganali dell’altro Stato. Ciascuno Stato si riserva il diritto d’apporre i suoi propri contrassegni.

Le garanzie dei diritti doganali, e le misure di vigilanza e di sicurezza sono ristrette al minimo comportabile con lo scopo cui sono intese. Salvo che a cagione di un abuso non sia necessario, in casi singoli applicare simili misure, non è richiesta alcuna garanzia nè, ordinariamente, alcun documento doganale: nel traffico rurale e forestale (art. 2, cpv. 1, n. 2), nel trasferimento di animali per il pascolo e per altre occorrenze (art. 3), per i veicoli e i congegni dei servizi di salvataggio (art. 10, cpv. 1, n. 3), per i veicoli di amministrazioni pubbliche (art. 10, cpv. 1, n. 4), nè per gli oggetti di culto, i veicoli, gli strumenti o altro che i medici, i veterinari, le levatrici e gli ecclesiastici adoperano nell’altra zona doganale di confine nell’esercizio della loro professione (art. 10, cpv. 1, n. 1 e 2).

I carburanti, i lubrificanti, i foraggi, e quant’altro occorra, possono essere trasportati in franchigia dei diritti doganali, purchè in quantità usuali, in occasione dell’importazione e dell’esportazione temporanea di macchine, veicoli, e animali, secondo gli articoli 2, 3, 9 e 10. Il sopravanzo dev’essere riportato nella zona di provenienza.

Art. 14 Agevolezze quanto al luogo e al tempo del passaggio

Se le condizioni locali lo esigono, le autorità doganali dei due Stati possono, a richiesta, consentire che, nel traffico di confine, l’importazione e l’esportazione di merci avvengano fuori delle strade doganali e delle ore ordinarie di servizio. La domanda dev’essere presentata agli uffici doganali di ciascuno Stato, più vicini al punto in cui s’intende varcare il confine. I servizi di salvataggio secondo l’articolo 10, numero 3, sono esentati dall’obbligo di chiedere un tale permesso. Nel traffico rurale e forestale, il permesso è accordato senza riscossione di tassa.

Le amministrazioni doganali dei due Stati possono convenire di accordare ai confinanti dell’una zona il permesso di portare con loro nell’altra zona, fuori delle ore ordinarie di servizio e delle strade doganali, quanto sia da adoperare o consumare nel viaggio.

Art. 15 Agevolezze di polizia veterinaria

Il traffico rurale e forestale (art. 2), il trasferimento di animali per il pascolo o per altri scopi (art. 3), le importazioni e le esportazioni di concimi naturali (art. 7) e di animali per un uso temporaneo (art. 10) sono esentati dalle forme prescritte dalla polizia veterinaria. In caso di epizoozie, questa agevolezza può essere temporaneamente revocata.

Capo II Traffico di transito

Art. 16 Disposizioni generali

È considerato traffico di transito, secondo la presente convenzione, il traffico di merci, e di mezzi di trasporto, da un luogo a un altro del medesimo Stato contraente, quando, a cagione dell’andamento della linea confinaria e delle condizioni topografiche, il tratto di comunicazione traversante il territorio dell’altro Stato, è la via più breve e più agevole alla circolazione.

Il traffico di transito è permesso su tutti i tratti di comunicazione menzionati nell’allegato III, a prescindere dalla provenienza e destinazione della merce e del mezzo di trasporto, purchè siano applicabili le disposizioni della presente Convenzione e siano aperti gli uffici doganali. Anche il capoverso 2 dell’articolo 14 è applicabile al traffico di transito.

Le amministrazioni doganali dei due Stati possono, di comune accordo, modificare, in conformità del capoverso 1, l’elenco dei tratti di comunicazione. In casi straordinari, esse hanno la facoltà di autorizzare il traffico di transito su tratti non menzionati nell’allegato III.

Le amministrazioni doganali dei due Stati possono convenire di accordare, al transito dei mezzi pubblici di trasporto, delle agevolezze più larghe di quelle previste nel presente capo.

Le autorità doganali hanno facoltà di negare la concessione delle agevolezze previste nel presente capo, qualora dubitino non si trascorra in abusi.

Le autorità doganali dei due Stati si presteranno vicendevole aiuto nelle indagini circa la dimora delle merci e dei mezzi di trasporto nel traffico di transito.

Art. 17 Alleviamento dei diritti nel traffico di transito

Il traffico di transito è esentato da diritti d’entrata e d’uscita, non meno che da garanzie, purchè siano osservate le forme prescritte nel presente capo.

Quando non fossero osservate le disposizioni che disciplinano il traffico di transito, i diritti sono esigibili. Non sono riscossi, se è fornita la prova che la merce o il mezzo di trasporto sarà, o sia stato, ricondotto intatto nello Stato di provenienza.

Art. 18 Certificato di transito

Nel traffico di transito, lo sdoganamento è trattato con un certificato di transito, stabilito e adoperato in comune dalle autorità doganali dei due Stati. Il certificato di transito non è richiesto per le merci esenti da dazio, le biciclette usate, e i veicoli che possono varcare il confine senza un documento doganale. Per gli altri veicoli, il conducente può ottenere che al trattamento con certificato di transito sia sostituito quello con documento doganale.

Lo sdoganamento delle merci mediante un certificato di transito è ammesso soltanto, se:

  1. la loro identità possa essere riscontrata e assicurata agevolmente; o
  2. siano trasportate con veicoli o recipienti suscettibili d’una chiusura doganale sicuramente efficace; o
  3. siano trasportate esclusivamente per ferrovia, sotto continua vigilanza della medesima; o
  4. siano scortabili dalle dogane secondo l’articolo 19, capoverso 4.

Art. 19 Procedura di sdoganamento

L’ufficio doganale d’uscita dello Stato d’uscita decide se siano adempiute le condizioni per lo sdoganamento con certificato di transito. L’ufficio doganale d’entrata dello Stato di transito ha il diritto di respingere l’invio, ovvero di prendere delle misure suppletive, qualora riscontri che l’identità della merce non sia accertabile con sicurezza, che l’efficacia della chiusura doganale dei veicoli o dei recipienti non sia bastevolmente sicura, che l’invio non possa essere scortato dalle dogane.

Il certificato di transito per autoveicoli reca soltanto i contrassegni di polizia. La loro identità è riscontrata mediante la licenza di circolazione.

Le amministrazioni doganali interessate stabiliscono di comune accordo le condizioni cui debbono soddisfare i veicoli e i recipienti, perché siano giudicati suscettivi d’una chiusura doganale sicuramente efficace. Le autorità doganali dello Stato di transito riconoscono le attestazioni di chiusura concesse dalle autorità doganali dello Stato d’uscita e le chiusure doganali apposte dagli uffici doganali dello Stato d’uscita devono essere accettate da quelli dello Stato di transito. Questi ultimi possono nondimeno, quando occorra per evitare abusi, aggiungere la loro chiusura, oppure rompere la prima, riscontrare il carico e sostituirvi la propria. Queste operazioni sono registrate sul certificato di transito.

La scorta doganale è ordinata in casi straordinari, con l’assenso dell’ufficio doganale d’entrata dello Stato di transito, quando, a cagione del peso o del volume del carico, massimamente trattandosi di masserizie domestiche, di suppellettili da spettacolo ambulante o d’altro, i mezzi di trasporto e i recipienti non siano suscettibili d’una chiusura doganale sicuramente efficace. La scorta è fatta dagli agenti doganali dello Stato di transito.

A transito ultimato, il certificato è presentato con la merce e i mezzi di trasporto, per lo scarico, all’ufficio doganale d’uscita dello Stato di transito e all’Ufficio doganale d’entrata dello Stato d’uscita.

Soltanto gli uffici doganali possono recare mutazioni o aggiunte al certificato di transito. Le medesime devono essere firmate dal funzionario e provvedute dal bollo ufficiale.

Art. 20 Durata del transito

La validità del certificato di transito è ristretta al tempo necessario a compiere il transito senza interruzione. La durata massima è nondimeno:

  1. di 1 mese, se le merci siano trasportate esclusivamente per ferrovia e sotto continua vigilanza della medesima;
  2. di 24 ore, negli altri casi.

Art. 21 Comportamento durante il transito

Durante il transito, non è permesso caricare, scaricare nè trasferire su altro veicolo, le merci. Questo divieto non concerne le merci trasportate esclusivamente per ferrovia e sotto continua vigilanza della medesima.

Nessuna persona può essere scaricata o caricata durante il transito, se non in un pubblico trasporto, per il necessario cambiamento di vettura.

Non è lecito deviare dal tratto di comunicazione, eccetto che questo non sia divenuto impervio.

Ogni distruzione e smarrimento, così totale come parziale, di merci o di mezzi di trasporto in transito, dev’essere denunciato e fatto accertare in scritto nel posto più vicino di dogana o di polizia. Questo documento va presentato all’ufficio doganale d’uscita dello Stato di transito e all’ufficio doganale d’entrata dello Stato d’uscita.

Art. 22 Norme di polizia veterinaria

È gli animali in transito non devono accostare alcuna bestia estranea.

Il transito di animali vivi, di parti d’animali (carne, pelli, ecc.), di prodotti animali (latte, ecc.), e di qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa (letame, colaticcio, ecc.), è permesso senza visita veterinaria di confine, con le condizioni seguenti:

  1. gli animali, esclusi i solipedi adoperati come bestie da tiro, da soma, o da sella, devono essere accompagnati d’un certificato del Comune, in cui si affermi che pervengono da luogo, o da mandra, della zona doganale di confine, non soggetto a misure ufficiali di quarantena, per sospetto, o presenza, d’un’epizoozia sottoposta all’obbligo della notificazione;
  2. le parti di animali, i prodotti animali, e qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa, devono essere accompagnati d’un certificato del Comune, in cui si affermi che provengono da un luogo della zona doganale di confine;
  3. gli animali vivi, le parti d’animali, i prodotti animali, e qualsiasi cosa che possa essere portatrice di malattia contagiosa, devono essere trasportati su veicolo o in colli. Questa disposizione non concerne i solipedi adoperati come bestie da tiro, da soma o da sella;
  4. i veicoli, i recipienti, e i colli, per i trasporti professionali, devono essere congegnati in maniera che nulla possa cadere o scorrer fuori;
  5. il transito dev’essere possibilmente compiuto senza fermate;

In caso d’epizoozia, ciascuno Stato può revocare le agevolezze stabilite nel presente articolo.

Quando non si ha alcuna epizoozia, i veterinari ufficiali competenti per ciascuna zona doganale di confine possono, di comune accordo e limitatamente al traffico fra tali zone, accordare delle agevolezze in casi speciali.

Art. 23 Disposizioni fitosanitarie

Nel traffico di transito di piante e parti di piante, non sono necessari i certificati d’origine, nè i certificati fitosanitari. Quando non siavi pericolo, il trattamento doganale ha luogo senza alcuna formalità fitosanitaria. Gli uffici competenti di ciascuno Stato s’informano vicendevolmente d’un tale pericolo.

Capitolo III Disposizioni comuni

Art. 24 Ampiezza dell’esenzione dei diritti; applicazione dei divieti
d’importazione e d’esportazione e delle altre leggi

Sono considerati diritti, secondo la presente convenzione, i dazi d’entrata e d’uscita, e ogni altra imposta o tassa riscossa in occasione dell’importazione e dell’esportazione di merci, eccettuate le tasse per servizi speciali.

Le merci, per le quali la presente convenzione prevede l’esenzione o una diminuzione dei diritti, non sono sottoposte ai divieti, nè alle limitazioni d’importazione o d’esportazione, stabiliti per motivi economici. I pagamenti di tali merci non soggiacciono alle restrizioni che disciplinano nei due Stati il servizio dei pagamenti. Le disposizioni del presente capoverso non concernono le merci per la vendita incerta secondo l’articolo 8.

La presente convenzione nulla muta quanto alle altre leggi vigenti nei due Stati.

Art. 25 Cooperazione tra le amministrazioni doganali dei due Stati; misure
di vigilanza e di sicurezza

Le autorità doganali dei due Stati convengono un orario di servizio e una competenza quanto allo sdoganamento, comuni agli uffici doganali corrispondenti.

Le autorità doganali dei due Stati convengono, quando occorra, le misure di vigilanza e di sicurezza necessarie a impedire che siano abusate le agevolezze previste nella presente Convenzione.

Art. 26 Commissione mista

Subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, sarà istituita una commissione permanente mista, composta di tre membri per ciascuno Stato. Quand’è necessario, la commissione può farsi assistere da periti. Essa ha l’ufficio di proporre quanto occorra a una buona applicazione della presente Convenzione e allo scioglimento delle questioni che vi attengono.

Ciascuno Stato può chiedere, in ogni momento, l’adunanza della commissione.

Art. 27 Abrogazioni di Convenzioni anteriori

Entrando in vigore la presente Convenzione, sono abrogati:

  1. la Convenzione del 9 marzo 19395 fra la Svizzera e la Germania relativa al traffico di confine;
  2. il capitolo terzo della Convenzione germano-svizzera del 15 gennaio 19366 concernente le questioni sollevate dall’incorporazione del territorio fuori della linea doganale di Jestetten nel territorio doganale germanico.

Art. 28 Ratificazione, entrata in vigore, disdetta

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, come prima sia possibile, in Bonn.

La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la scambio degli strumenti di ratificazione.

La Convenzione può essere disdetta per la fine di ogni anno civile, con un avviso dato tre mesi prima. Fatto in Berna, il 5 febbraio 1958, in due originali.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Lenz

Zepf

Allegato I

(ad art. 1, cpv. 2)

Elenco
dei luoghi compresi nella zona doganale svizzera di confine

*

Testo aggiornato giusta l’art. 1 dell’Acc. del 1° set. 1971 tra la Direzione generale delle dogane svizzere e il Ministro federale dell’economia e della Repubblica federale di
Germania, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1385).

Direzione del Circondario doganale di Basilea

1.Cantone di Basilea Città:

Basilea

Bettingen

Riehen

2.Cantone di Basilea Campagna:

Aesch

Allschwil

Arisdorf

Arlesheim

Augst

Benken

Biel

Binningen

Birsfelden

Bottmingen

Bubendorf

Buus

Frenkendorf

Füllinsdorf

Giebenach

Hemmiken

Hersberg

Itingen

Lausen

Liestal

Lupsingen

Maisprach

Münchenstein

Muttenz

Nusshof

Oberwil

Ormalingen

Pratteln

Reinach

Rickenbach

Rothenfluh

Schönenbuch

Seltisberg

Sissach

Therwil

Wintersingen

3.Cantone di Soletta:

Büren

Dornach

Gempen

Hochwald

Nuglar-St. Pantaleon

4.Cantone di Argovia:

Bözen

Effingen

Eiken

Elfingen

Etzgen

Frick

Gallenkirch

Gansingen

Gipf-Oberfrick

Hellikon

Herznach

Hornussen

Hottwil

Ittenthal

Kaiseraugst

Kaisten

Laufenburg

Linn

Magden

Mandach

Mettau

Möhlin

Mönthal

Mumpf

Münchwilen

Oberbözberg

Oberhofen

Obermumpf

Oeschgen

Olsberg

Remigen

Rheinfelden

Riniken

Rüfenach

Schupfart

Schwaderloch

Sisseln

Stein

Stilli

Sulz

Ueken

Unterbözberg

Villigen

Wallbach

Wegenstetten

Wil

Wittnau

Wölflinswil

Zeihen

Zeiningen

Zuzgen

Direzione del Circondario doganale di Sciaffusa

1.Cantone di Argovia:

Baldingen

Böbikon

Böttstein

Döttingen

Endingen

Ennetbaden

Fisibach

Freienwil

Full-Reutenthal

Kaiserstuhl

Klingnau

Koblenz

Leibstadt

Lengnau

Leuggern

Mellikon

Oberehrendingen

Obersiggenthal

Rekingen

Rietheim

Rümikon

Schneisingen

Siglistorf

Tegerfelden

Unterehrendingen

Unterendingen

Untersiggenthal

Wisliskofen

Würenlingen

Zurzach

2.Cantone di Zurigo:

Adlikon

Bachenbülach

Bachs

Benken

Berg

Buch

Bülach

Dachsen

Dättlikon

Dielsdorf

Dorf

Eglisau

Feuerthalen

Flaach

Flurlingen

Freienstein

Glattfelden

Gross-Andelfingen

Henggart

Hochfelden

Höri

Humlikon

Hüntwangen

Klein-Andelfingen

Laufen-Uhwiesen

Marthalen

Neerach

Nefenbach

Niederglatt

Niederweningen

Oberstammheim

Oberweningen

Ossingen

Rafz

Regensberg

Rheinau

Rorbas

Schleinikon

Schöfflisdorf

Stadel

Steinmaur

Trüllikon

Truttikon

Unterstammheim

Volken

Waltalingen

Wasterkingen

Weiach

Wil

3.Cantone di Sciaffusa (tutti luoghi):

Altdorf

Bargen

Barzheim

Beggingen

Beringen

Bibern (Reiath)

Buch

Buchberg

Büttenhardt

Dörflingen

Gächlingen

Guntmadingen

Hallau

Hemishofen

Hemmenthal

Hofen

Lohn

Löhningen

Merishausen

Neuhausen

a. Rheinfall

Neunkirch

Oberhallau

Opfertshofen

Osterfingen

Ramsen

Rüdlingen

Sciaffusa

Schleitheim

Siblingen

Stein a. Rhein

Stetten

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

4.Cantone di Turgovia:

Alterswilen

Altishausen

Altnau

Amriswil

Andhausen

Andwil

Arbon

Basadingen

Berg

Berlingen

Biessenhofen

Birwinken

Bonau

Bottighofen

Buch b. Uesslingen

Buchackern

Dettighofen

Diessenhofen

Dippishausen

Donzhausen

Dotnacht

Dozwil

Dünnershaus

Egnach

Ellighausen

Engishofen

Engwang

Engwilen

Ennetaach

Erlen

Ermatingen

Eschenz

Eschikofen

Felben

Frasnacht

Frauenfeld

Freidorf

Fruthwilen

Gottlieben

Gottshaus

Graltshausen

Gündelhart

Guntershausen

Güttingen

Happerswil-Buch

Hefenhofen

Herdern

Herrenhof

Hessenreuti

Homburg

Horn

Hugelshofen

Hüttlingen

Hüttwilen

Illhart

Illighausen

Kaltenbach

Kesswil

Klarsreuti

Kreuzlingen

Kümmertshausen

Landschlacht

Langenhart

Langrickenbach

Lanzenneunforn

Leimbach

Lipperswil

Lippoldswilen

Mammern

Mannenbach

Märstetten

Mattwil

Mauren

Mettendorf

Mett-Oberschlatt

Müllheim

Neuwilen

Niederneunforn

Niedersommeri

Nussbaumen

Oberaach

Oberhofen b. K.

Oberneunforn

Obersommeri

Opfershofen

Ottoberg

Pfyn

Raperswilen

Räuchlisberg

Rheinklingen

Riedt

Roggwil

Romanshorn

Salen-Reutenen

Salenstein

Salmsach

Scherzingen

Schlattingen

Schocherswil

Schönenbaumgarten

Siegershausen

Sitterdorf

Sonterswil

Steckborn

Tägerwilen

Triboltingen

Uerschhausen

Uesslingen

Unterschlatt

Uttwil

Wagenhausen

Wäldi

Warth

Weerswilen

Weiningen

Wellhausen

Wigoltingen

Wilen b. N.

Willisdorf

Zihlschlacht

Zuben

5.Büsingen am Hochrhein

Direzione del Circondario doganale di Coira

1.Cantone di San Gallo:

Au

Balgach

Berg

Berneck

Eggersriet

Gaiserwald

Goldach

Häggenschwil

Mörschwil

Muolen

Rebstein

Rheineck

Rorschach

Rorschacherberg

San Gallo

St. Margrethen

Steinach

Thal

Tübach

Untereggen

Waldkirch

Wittenbach

2.Cantone di Appenzello Interno:

Grub

Heiden

Lutzenberg

Rehetobel

Reute

Speicher

Trogen

Wald

Walzenhausen

Wolfhalden

3.Cantone di Appenzello Esterno:

Oberegg

II. Elenco
dei luoghi compresi nella zona doganale germanica di confine

«Oberfinanzdirektion» di Friburgo in Brisgovia

1.Ufficio doganale principale di Lörrach:

Adelhausen

Altenschwand

Bergalingen

Binzen

Brombach

Degerfelden

Dossenbach

Efringen-Kirchen

Egringen

Eichen

Eichsel

Eimeldingen

Enkenstein

Fahrnau

Fischingen

Grenzach

Haagen

Hägelberg

Haltingen

Hasel

Hauingen

Hausen i. W.

Herten

Höllstein

Hornberg

Hüsingen

Hütten

Huttingen

Inzlingen

Istein

Karsau

Langenau

Lörrach

Mappach

Märkt

Maulburg

Minseln

Niedergebisbach

Nordschwaben

Oeflingen

Oetlingen

Raitbach

Rheinfelden

Rickenbach

Rippoldingen

Rümmingen

Säckingen

Schallbach

Schlächtenhaus

Schopfheim

Schwörstadt

Steinen

Wallbach

Wehr

Weil (Rhein)

Weitenau

Wiechs

(Krs. Lörrach)

Wieslet

Willaringen

Wintersweiler

Wittlingen

Wollbach

Wyhlen

2.Ufficio doganale principale di Waldshut:

Aichen

Albbruck

Altenburg

Baltersweil

Bannholz

Bechtersbohl

Bergöschingen

Berwangen

Bettmaringen

Bierbronnen

Binzgen

Birkingen

Birndorf

Blumegg

Breitenfeld

Buch

Bühl

Dangstetten

Degernau

Dettighofen

Detzeln

Dillendorf

Dogern

Eberfingen

Epfenhofen

Erzingen

Eschbach

Fützen

Geisslingen

Görwihl

Griessen

Grimmelshofen

Grunholz

Gurtweil

Hänner

Harpolingen

Hauenstein

Hochsal

Hogschür

Hohentengen

Horheim

Hottingen

Jestetten

Immeneich

Indlekofen

Kadelburg

Krenkingen

Küssnacht

Laufenburg (Baden)

Lausheim

Lembach

Lienheim

Lottstetten

Luttingen

Mauchen

Murg

Niederhof

Niederwihl

Nöggenschwiel

Oberalpfen

Obereggingen

Oberhof

Oberlauchringen

Obermettingen

Oberwangen

Oberwihl

Ofteringen

Rechberg

Reckingen

Remetschwiel

Rheinheim

Riedern am Sand

Rotzel

Rotzingen

Rüsswihl

Schachen

Schwaningen

Schwerzen

Stetten

Stühlingen

Tiengen (Oberrhein)

Uehlingen

Unteralpfen

Untereggingen

Unterlauchringen

Untermettingen

Unterwangen

Waldkirch

Waldshut

Weilheim

Weisweil

Weizen

Wilfingen

Wutöschingen

3.Ufficio doganale principale di Singen:

Achdorf

Beuren a. d. Aach

Beuren am Ried

Bietingen

Binningen

Blumberg

Blumenfeld

Büsslingen

Duchtlingen

Ebringen

Friedingen a. d. Aach

Gailingen

Gottmadingen

Hausen a. d. Aach

Hilzingen

Hondingen

Kommingen

Leipferdingen

Mühlhausen (Hegau)

Nordhalden

Randegg

Riedböhringen

Riedheim

Riedöschingen

Rielasingen

Schlatt a. Randen

Schlatt unter Krähen

Singen (Hohentwiel)

Talheim

Tengen

Uttenhofen

Watterdingen

Weil

Weiterdingen

Welschingen

Wiechs a. Randen

Worblingen

4.Ufficio doganale principale di Constanza:

Ahausen

Allensbach

Baitenhausen

Bankholzen

Bermatingen

Bodman

Bohlingen

Böhringen

Bonndorf

(Krs. Ueberlingen)

Buggensegel

Daisendorf

(b. Meersburg)

Deisenhofen

(b. Ueberlingen)

Dettingen

Dingelsdorf

Espasingen

Gaienhofen

Grasbeuren

Grundholten

Güttingen

Hagnau

Hegne

Hemmenhofen

Hödingen

Horn

Immenstaad

Ittendorf

Iznang

Kaltbrunn

Kippenhausen

Kluftern

Konstanz

Langenrain

Liggeringen

Litzelstetten

Ludwigshafen a. See

Markdorf

Markelfingen

Meersburg

Mimmenhausen

Mittelstenweiler

Möggingen

Moos

Mühlhofen

Nesselwangen

Neufrach

Nussdorf

Oberstenweiler

Oberuhldingen

Oehningen

Raderach

Radolfszell

Reichenau

Riedheim

Salem

Schienen

Sipplingen

Stahringen

Steisslingen

Stetten über

Meersburg

Tüfingen

Ueberlingen

Ueberlingen am Ried

Unteruhldingen

Wahlwies

(Krs. Konstanz)

Weiler

Wiechs

(Krs. Stockach)

«Oberfinanzdirektion» di Stoccarda

Ufficio doganale principale di Friedrichshafen:

Achberg

(Kreis Sigmaringen)

Ailingen

Eriskirch

Ettenkirch

Friedrichshafen

Kehlen

Kressbronn a. B.

Langenargen

Langnau

Meckenbeuren

Neukirch

Neuravensburg

Oberteuringen

Tannau

Tettnang

«Oberfinanzdirektion» Monaco

Ufficio doganale principale di Lindau:

Bodolz

Bösenreutin

Hege

Hergensweiler

Lindau

Niederstaufen

Nonnenhorn

Oberreitnau

Sigmarszell

Unterreitnau

Wasserburg

Weissensberg

Allegato II7

(ad art. 12, cpv. 3)

Elenco delle fornaci di laterizi nella zona germanica di confine, i cui laterizi possono essere importati nella zona doganale svizzera di confine secondo aliquote daziarie diminuite:

  1. Tonwerke Kandern GmbH, Werk Rümmingen, Krs. Lörrach
  2. Ziegelwerk August Michel, Murg
  3. Ziegelwerk Erzingen GmbH, Erzingen
  4. Ziegelwerk Eisenmann, Tengen, Krs. Konstanz
  5. Tonwerke Thayngen AG, Zweigniederlassung Ziegelwerk Rickelshausen, Rickelshausen bei Radolfzell
  6. Falzziegelwerk KG, Konstanz
  7. Ziegelwerk Leo Ott OHG, Diesendorf
  8. Ziegelwerk Leo Ott, Bermatingen
  9. Ziegelwerk Immenstaad Emil Heger & Co., Immenstaad/Bodensee
  10. Ziegelwerk Zeppelin-Wohlfahrt GmbH, Friedrichshafen
  11. Ziegelwerk Benedikt Hakspiel, Mariabrunn, Gemeinde Eriskirch
  12. Ziegelwerk Gebhardt, Dillmannsdorf, Gemeinde Eriskirch

Allegato III8

(ad art. 16, cpv. 2)

Elenco dei tratti di transito

I. Germania–Svizzera–Germania

1. Traffico stradale

1.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Basel-Hiltalingerstr.–
Weil am Rhein-Friedlingen

2.

Basel-Bad. Bhf.-Basel-Bad. Bahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–
Weil am Rhein-Autobahn

3.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Basel-Freiburgerstr.–
Weil am Rhein–Otterbach

4.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Weilstr.–Weil am Rhein-Ost

5.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen–Lörrach-Stetten

6.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen

7.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

8.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)

9.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Stein/Bad Säckingen–Bad Säckingen

10.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Stein AG Holzbrücke–Bad Säckingen-
Alte Rheinbrücke

11.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)

12.

Basel-Bad. Bhf.–Basel-Bad. Bahn–Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke

13.

Weil am Rhein-Friedlingen–Basel-Hiltalingerstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

14.

Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–
Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

15.

Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)

16.

Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Stein/
Bad Säckingen–Bad Säckingen

17.

Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein-Autobahn–Stein AG
Holzbrücke–Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke

18.

Weil am Rhein-Autobahn–Basel/Weil am Rhein‑Autobahn–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)

19.

Weil am Rhein‑Autobahn–Basel/Weil am Rhein‑Autobahn–Koblenz–Waldshut‑Rheinbrücke

20.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel‑Freiburgerstr.–Riehen‑Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

21.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel‑Freiburgerstr.–Rheinfelden (Schweiz)–Rheinfelden (Baden)

22.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel–Freiburgerstr.–Stein/Bad Säckingen–
Bad Säckingen

23.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Stein AG Holzbrücke–
Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke

24.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Laufenburg (Schweiz)–Laufenburg (Baden)

25.

Weil am Rhein-Otterbach–Basel-Freiburgerstr.–Koblenz–
Waldshut-Rheinbrücke

26.

Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–linkes Wiesenufer–
Lörrach-Wiesenuferweg (nur Personenverkehr)

27.

Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen–Lörrach-Stetten

28.

Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen

29.

Weil am Rhein-Ost–Riehen-Weilstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

30.

Lörrach-Stetten–Riehen–Riehen-Inzlingerstr.–Inzlingen

31.

Lörrach-Stetten–Riehen–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

32.

Inzlingen–Riehen-Inzlingerstr.–Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn

33.

Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Zurzach–Rheinheim

34.

Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Kaiserstuhl–Rötteln

35.

Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf

36.

Günzgen–Wasterkingen–Wil-Grenze–Bühl

37.

Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Schlauchenberg–Baltersweil

38.

Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf

39.

Bühl–Wil-Grenze–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf

40.

Baltersweil–Rafz-Schlauchenberg–Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf

41.

Altenburg-Nohl–Nohl–Schleitheim–Stühlingen

42.

Altenburg-Nohl–Nohl–Bargen–Neuhaus

43.

Altenburg-Nohl–Nohl–Merishausen–Wiechs-Schlauch

44.

Altenburg-Nohl–Nohl–Hofen–Büsslingen

45.

Altenburg-Nohl–Nohl–Thayngen-Schlatt–Schlatt am Randen

46.

Altenburg-Nohl–Nohl–Thayngen–Bietingen

47.

Altenburg-Nohl–Nohl–Neudörflingen–Randegg

48.

Altenburg-Nohl–Nohl–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

49.

Altenburg-Nohl–Nohl–Diessenhofen–Gailingen-Brücke

50.

Altenburg-Nohl–Nohl–Ramsen–Rielasingen

51.

Altenburg-Nohl–Nohl–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

52.

Altenburg-Nohl–Nohl–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

53.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Trasadingen–Erzingen

54.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Schleitheim–Stühlingen

55.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Bargen–Neuhaus

56.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Merishausen–Wiechs-Schlauch

57.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Hofen–Büsslingen

58.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Thayngen-Schlatt–Schlatt am Randen

59.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Thayngen–Bietingen

60.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Neudörflingen–Randegg

61.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

62.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Diessenhofen–Gailingen-Brücke

63.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Ramsen–Rielasingen

64.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

65.

Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

66.

Jestetten-Wangental–Osterfingen–Trasadingen–Erzingen

67.

Jestetten-Wangental–Osterfiingen–Wunderklingen–Eggingen

68.

Jestetten-Wangental–Osterfingen–Schleitheim–Stühlingen

69.

Erzingen–Trasadingen–Schleitheim–Stühlingen

70.

Erzingen–Trasadingen–Bargen–Neuhaus

71.

Erzingen–Trasadingen–Hofen–Büsslingen

72.

Erzingen–Trasadingen–Thayngen–Schlatt–Schlatt am Randen

73.

Erzingen–Trasadingen–Thayngen–Bietingen

74.

Erzingen–Trasadingen–Neudörflingen–Randegg

75.

Erzingen–Trasadingen–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

76.

Erzingen–Trasadingen–Diessenhofen–Gallingen-Brücke

77.

Erzingen–Trasadingen–Ramsen–Rielasingen

78.

Erzingen–Trasadingen–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

79.

Erzingen–Trasadingen–Trägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

80.

Eggingen–Wunderklingen–Thayngen–Bietingen

81.

Stühlingen–Schleitheim–Hofen–Büsslingen

82.

Stühlingen–Schleitheim–Thayngen-Schlatt–Schlatt am Randen

83.

Stühlingen–Schleitheim–Thayngen–Bietingen

84.

Stühlingen–Schleitheim–Neudörflingen–Randegg

85.

Stühlingen–Schleitheim–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

86.

Stühlingen–Schleitheim–Diessenhofen–Gailingen-Brücke

87.

Stühlingen–Schleitheim–Ramsen–Rielasingen

88.

Stühlingen–Schleitheim–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

89.

Stühlingen–Schleitheim–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

90.

Neuhaus–Bargen–Merishausen–Wiechs-Schlauch

91.

Neuhaus–Bargen–Thayngen–Bietingen

92.

Neuhaus–Bargen–Diessenhofen–Gailingen-Brücke

93.

Neuhaus–Bargen–Stein am Rhein–Grenze–Öhningen

94.

Neuhaus–Bargen–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

95.

Wiechs-Dorf–Altdorf–Hofen–Büsslingen

96.

Wiechs-Dorf–Altdorf–Thayngen-Ebringerstr.–Ebringen

97.

Wiechs-Dorf–Altdorf–Thayngen–Bietingen

98.

Wiechs-Dorf–Altdorf–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

99.

Büsslingen–Hofen–Thayngen–Bietingen

100.

Büsslingen–Hofen–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

101.

Schlatt am Randen–Thayngen-Schlatt–Thayngen-Ebringerstr.–Ebringen

102.

Schlatt am Randen–Thayngen-Schlatt–Thayngen–Bietingen

103.

Bietingen–Thayngen–Dörflingen-Laag–Gailingen-West

104.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Ramsen–Rielasingen

105.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

106.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

107.

Gailingen-Ost–Ramsen-Dorf–Buch-Grenze-Gottmadingen

108.

Gailingen-Ost–Ramsen-Dorf–Ramsen–Rielasingen

109.

Gailingen-Ost–Ramsen-Dorf–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

110.

Murbach–Buch-Dorf–Ramsen–Rielasingen

111.

Murbach–Buch-Dorf–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

112.

Gottmadingen–Buch–Grenze–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

113.

Rielasingen–Ramsen–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

114.

Öhningen–Stein am Rhein-Grenze–Tägerwilen/Kreuzlingen–Konstanz

2. Traffico ferroviario

115.

Waldshut-Bhf.–Waldshut–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./
Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.

116.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–
Neuhausen-SBB–Altenburg-Rheinau-Bhf./Jestetten-Bhf./Lottstetten-Bhf.

117.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.

118.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Konstanz–Konstanz

119.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.

120.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Konstanz–Konstanz

3. Traffico misto

121.

Waldshut-Bhf.–Waldshut–Zurzach–Rheinheim

122.

Waldshut-Bhf.–Waldshut–Kaiserstuhl–Rötteln

123.

Waldshut-Bhf.–Waldshut–Wasterkingen–Günzgen

124.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Bargen–Neuhaus

125.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Merishausen–Wiechs-Schlauch

126.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Hofen–Büsslingen

127.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–
Thayngen-Schlatt–Schlatt am Randen

128.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Diessenhofen–Gailingen–Brücke

129.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–
Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

130.

Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.–Kreuzlingen–Konstanz

131.

Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./
Jestetten-Bhf./Altenburg–Rheinau-Bhf.

132.

Rheinheim–Zurzach–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./
Altenburg-Rheinau-Bhf.

133.

Rötteln–Kaiserstuhl–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./
Altenburg-Rheinau-Bhf.

134.

Günzgen–Wasterkingen–Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./
Altenburg-Rheinau-Bhf.

135.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Schleitheim–Stühlingen

136.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Bargen–Neuhaus

137.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Merishausen–Wiechs–Schlauch

138.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Hofen–Büsslingen

139.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Thayngen–Schlatt–Schlatt am Randen

140.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Diessenhofen–Gailingen-Brücke

141.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Ramsen–Rielasingen

142.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Stein am Rhein-Grenze–Öhningen

143.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Steckborn–Wangen

144.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Steckborn–Gaienhofen

145.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Ermatingen–Reichenau

146.

Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB–Kreuzlingen–Konstanz

147.

Stühlingen–Schleitheim–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–
Thayngen-Bhf./Singen-Pbf.

148.

Stühlingen–Schleitheim–Konstanz–Konstanz (links-rheinisch)

149.

Neuhaus–Bargen–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen–Bhf./
Singen-Pbf.

150.

Wiechs-Schlauch–Merishausen–Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–
Thayngen-Bhf./Singen-Pbf.

151.

Büsslingen–Hofen–Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.

152.

Schlatt am Randen–Thayngen-Schlatt–Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.

153.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Steckborn–Wangen

154.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Steckborn–Gaienhofen

155.

Gallingen-Brücke–Diessenhofen–Ermatingen–Reichenau

156.

Gailingen-Brücke–Diessenhofen–Konstanz–Konstanz

157.

Öhningen–Stein am Rhein-Grenze–Konstanz–Konstanz

158.

Wangen–Steckborn–Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz–Konstanz

159.

Gaienhofen–Steckborn–Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz–Konstanz

160.

Reichenau–Ermatingen–Tägerwilen/Kreuzlingen/Konstanz–Konstanz

II. Svizzera–Germania–Svizzera

1. Traffico stradale

1.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Rheinfelden (Baden)–
Rheinfelden (Schweiz)

2.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Bad Säckingen–Stein/Bad Säckingen

3.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Bad Säckingen–Alte Rheinbrücke–Stein AG Holzbrücke

4.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Laufenburg (Baden)–
Laufenburg (Schweiz)

5.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Waldshut-Rheinbrücke–Koblenz

6.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Günzgen–Wasterkingen

7.

Riehen-Grenzacherstr.–Grenzacherhorn–Erzingen–Trasadingen

8.

Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke–Günzgen–Wasterkingen

9.

Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke–Erzingen–Trasadingen

10.

Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke–Eggingen–Wunderklingen

11.

Koblenz–Waldshut-Rheinbrücke–Stühlingen–Schleitheim

12.

Zurzach–Rheinheim–Günzgen–Wasterkingen

13.

Zurzach–Rheinheim–Erzingen–Trasadingen

14.

Zurzach–Rheinheim–Stühlingen–Schleitheim

15.

Kaiserstuhl–Rötteln–Günzgen–Wasterkingen

16.

Kaiserstuhl–Rötteln–Erzingen–Trasadingen

17.

Wil-Grenze–Bühl–Erzingen–Trasadingen

18.

Rafz-Schlauchenberg–Baltersweil–Jestetten–Wangental–Osterfingen

19.

Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf–Altenburg-Rheinbrücke–Rheinau

20.

Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf–Altenburg-Nohl–Nohl

21.

Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf–Jestetten-Hardt–Neuhausen
am Rheinfall

22.

Rafz-Solgen/-Grenze–Lottstetten/-Dorf–Jestetten-Wangental–Osterfingen

23.

Rheinau–Altenburg-Rheinbrücke–Altenburg–Nohl–Nohl

24.

Rheinau–Altenburg-Rheinbrücke–Jestetten-Hardt–Neuhausen am Rheinfall

25.

Rheinau–Altenburg-Rheinbrücke–Jestetten-Wangental–Osterfingen

26.

Neuhausen am Rheinfall–Jestetten–Hardt–Jestetten-Wangental–Osterfingen

27.

Merishausen–Wiechs–Schlauch–Wiechs-Dorf–Altdorf

28.

Thayngen–Bietingen–Gailingen-Brücke–Diessenhofen

29.

Thayngen–Bietingen–Murbach–Buch-Dorf

30.

Thayngen–Bietingen–Gottmadingen–Buch-Grenze

31.

Thayngen–Bietingen–Konstanz–Tägerwilen/Kreuzlingen

32.

Neudörflingen–Randegg–Murbach–Buch-Dorf

33.

Dörflingen-Laag–Gailingen-West–Gailingen-Brücke–Diessenhofen

34.

Dörflingen-Laag–Gailingen-West–Gailingen-Ost–Ramsen-Dorf

35.

Dörflingen-Laag–Gailingen-West–Murbach–Buch-Dorf

36.

Diessenhofen–Gailingen–Brücke–Gailingen-Ost–Ramsen-Dorf

37.

Diessenhofen–Gailingen-Brücke–Murbach–Buch-Dorf

38.

Ramsen–Rielasingen–Bietingen–Thayngen

39.

Ramsen–Rielasingen–Konstanz–Kreuzlingen/Tägerwilen

2. Traffico ferroviario

40.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Waldshut-Bhf.–Waldshut

41.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–
Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.

42.

Waldshut–Waldshut-Bhf.–Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–
Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.

43.

Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./
Singen-Bhf.–Konstanz–Konstanz

3. Traffico misto

44.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Rheinfelden (Baden)–
Rheinfelden (Schweiz)

45.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Bad Säckingen–Stein/Bad Säckingen

46.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke–
Stein AG Holzbrücke

47.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Laufenburg (Baden)–Laufenburg (Schweiz)

48.

Basel-Bad. Bahn–Basel-Bad. Bhf.–Waldshut–Rheinbrücke–Koblenz

49.

Koblenz–Waldshut–Rheinbrücke–Waldshut-Bhf./Erzingen-Bhf.–
Erzingen-Bhf./Schaffhausen-Bhf.

50.

Waldshut–Waldshut-Bhf.–Stühlingen–Schleitheim

51.

Rafz-Bhf.–Lottstetten-Bhf./Jestetten-Bhf./Altenburg-Rheinau-Bhf.–Altenburg–Rheinbrücke–Rheinau

52.

Rheinau–Altenburg-Rheinbrücke–Altenburg-Rheinau-Bhf.–Neuhausen-SBB

53.

Trasadingen–Erzingen–Erzingen-Bhf.–Erzingen-Bhf.

54.

Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf.–Gottmadingen–Buch-Grenze

55.

Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.–Konstanz–Kreuzlingen/Tägerwilen

56.

Schaffhausen-Bhf./Thayngen-Bhf.–Thayngen-Bhf./Singen-Bhf.–Rielasingen–Ramsen.

Protocollo finale

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania, nel firmare la presente convenzione, sono d’accordo sui seguenti punti.

I. Le agevolezze previste nell’articolo 9 non devono, con riserva delle condizioni stabilite nel medesimo, essere negate per motivi economici. La Repubblica federale di Germania conviene segnatamente che le condizioni economiche sono adempiute secondo il diritto doganale germanico; la Svizzera, dal canto suo, rinuncia ad applicare il principio dell’utile conseguito, secondo il quale la cifra d’affari, nel traffico di perfezionamento passivo, in franchigia, non può ascendere che a una percentuale determinata della cifra d’affari conseguita nell’interno del paese. Le autorità competenti esamineranno di buon grado se le condizioni locali ed economiche giustifichino un traffico di perfezionamento secondo l’Art. 9.

II. (1) Si conviene, in aggiunta all’ordinamento sul traffico di transito secondo il capo II, che il traffico è permesso, senza alcuna formalità doganale, sui tratti di strada seguenti:

  1. la strada che dalla parte nord dei casali di Reiath conduce, attraverso il territorio germanico, alla casa di vacanza;
  2. le vie di congiunzione attraverso il territorio svizzero:a.Lörrach–Maienbühl–Inzlingen;b.Gottmadingen–Hofenacker–Rielasingen.

(2) Sul territorio dello Stato di transito, non è lecito sostare nè allontanarsi dalla strada. Le due amministrazioni doganali hanno il diritto d’invigilare sul traffico e di reprimere gli abusi.

III. 9 Il certificato di transito, secondo l’Art. 18, può del pari essere adoperato come permesso di transito, da chi non possieda un documento di riconoscimento valido per il passaggio del confine, oppure non desideri valersene. In questi casi, può essere riscossa, per il certificato di transito, una tassa da determinarsi, di comune accordo, dalle amministrazioni interessate.

Fatto a Berna, il 5 febbraio 1958, in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Lenz

Zepf

Scambio di lettere del 5 febbraio 1958
tra la Svizzera e la Germania

Il Presidente

Berna, 5 febbraio 1958

della Delegazione germanica

Al Presidente

della Delegazione svizzera

Direttore Generale delle Dogane Dr. Lenz

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, la quale reca:

  1. «Mi riferisco alla Convenzione sul traffico di confine e di transito, firmata oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, e mi reco a onore di comunicarle quanto segue:
  2. I fagiuoli da conserva, provenienti manifestamente dall’isola di Reichenau, possono essere importati in Svizzera, in ogni tempo, sul fondamento di contratti di coltivazione e di fornitura, conchiusi tra i produttori di Reichenau, o le organizzazioni di vendita, e le fabbriche svizzere di conserve. Simili contratti devono essere convalidati dall’Ufficio10 delle importazioni ed esportazioni del Dipartimento federale dell’economia pubblica e la convalidazione è data fintando che la Svizzera abbisogni di fagiuoli da conserva di provenienza estera».

Voglia gradire, signor Presidente, l’espressione della mia distinta considerazione.

Zepf