Non sono soggetti a dazi d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
- I concimi di qualsiasi genere, le materie per la protezione delle piante, i semi e le sementi, le piante silvestri, i piantimi (eccettuati quelli degli alberi fruttiferi e delle piante ornamentali), le pertiche, i pali per la vite ed altri, le macchine che servono all’economia agricola e forestale, gli utensili e i veicoli, comprese le bestie da lavoro, i foraggi e i carburanti necessari, quando sono trasportati dalle case d’abitazione o dagli stabilimenti agricoli situati nella zona di confine di uno dei due Paesi sui fondi siti e coltivati nella zona di confine dell’altro; vanno pure esenti da qualsiasi tassa quando essi sono ritrasportati da questi fondi alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli. Le macchine, gli utensili, i veicoli e le bestie da lavoro godono tuttavia della franchigia solo se vengono riesportati a lavoro ultimato. Questa condizione è parimente applicabile ai foraggi, ai carburanti e ai lubrificanti non utilizzati.
- Mediante previa dichiarazione alla dogana o con autorizzazione speciale, il trasporto attraverso la frontiera del bestiame e degli attrezzi necessari ai lavori agricoli può eccezionalmente essere fatto anche su strade non permesse, allorchè le condizioni locali o il genere dei lavori da farsi lo giustifichino, e dato che siano costituite le garanzie doganali previste dalle ordinanze e, infine, se l’abitante della zona ritorni il giorno stesso dalla zona in cui si è recato. Il passaggio del bestiame dovrà tuttavia avvenire solo attraverso le strade designate a questo scopo, di comune accordo tra le autorità amministrative competenti.
- I prodotti greggi ricavati dai fondi agricoli e forestali menzionati nel numero 1 e trasportati dal coltivatore, dai membri della sua famiglia o dai suoi impiegati alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli situati nell’altra zona di confine. Sono eccettuati i prodotti della viticoltura.
- Tutti i prodotti dell’economia agricola e forestale, compresi quelli dell’allevamento del bestiame e della viticoltura, ricavati da un fondo attraversato dalla linea doganale, quando sono trasportati alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli da parte di questi ultimi separate dal confine.
- Il latte e i latticini originari dal bestiame, dell’una delle zone, che passa l’inverno o l’estate nell’altra zona, qualora siano importati dall’affittuario o dal proprietario del bestiame. L’esenzione da dazio vale anche per i latticini che sono importati dopo il ritorno del bestiame, ma al più tardi entro quattro settimane dopo lo scarico dell’alpe.
Fruiscono parimente della franchigia dei dazi i buoi, le vacche e gli animali giovani (compresi i prodotti da loro ricavati) importati nella valle di Samnaun per un periodo di tempo che sarà fissato dall’autorità doganale e che non potrà in ogni caso oltrepassare due anni, purchè l’entrata e l’uscita siano annunciate all’ufficio doganale e siano costituite le garanzie per la spedizione doganale con annotazione.
Le agevolezze previste nei numeri da I a 2 sono concesse alle stesse condizioni anche ai Cantoni, ai Comuni e alle corporazioni di diritto pubblico nelle zone di confine.
Gli abitanti della zona di confine che, in virtù di contratti di lavoro, attendono periodicamente in luogo vicino al loro domicilio, a lavori agricoli o forestali nelle aziende agricole o forestali della zona doganale confinante, possono attraversare liberamente la linea doganale con gl’istrumenti del mestiere senza essere soggetti a tasse e senza esser tenuti a seguire le strade permesse, semprechè ritornino al loro domicilio sei giorni al più tardi dopo il loro arrivo nel luogo del lavoro; restano inoltre riservate le disposizioni prese dall’autorità per la protezione degli interessi della dogana. Le derrate alimentari comuni, le bevande ed il vitto preparati per questi operai nel luogo del loro domicilio, può essere portato loro in franchigia da qualsiasi dazio o tassa, attraverso la frontiera, purchè il portatore ritorni al suo domicilio il giorno stesso in cui ha passato la frontiera.