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0.631.256.934.951

Sentenza
della Corte Permanente
di Giustizia Internazionale2

CS 11 122

Traduzione1

del 7 giugno 1932 (Stato 7 giugno 1932)

La Corte decide:

sulla questione formulata nell’art. 1, cpv. 1, del Compromesso 3

che l’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia 4 , con i suoi allegati, non ha abrogato né ha per iscopo di far abrogare tra la Francia e la Svizzera le stipulazioni del Protocollo delle Conferenze di Parigi del 3 novembre 1815, del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815, del Trattato di Torino del 16 marzo 1816 e del Manifesto della Corte dei Conti di Sardegna del 9 settembre 1829 relativi alla struttura doganale ed economica delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex,

sulle questioni formulate nell’art. 2, cpv. 1, del Compromesso 3

che il Governo francese deve arretrare la sua linea doganale conformemente alle stipulazioni dei Trattati e degli atti menzionati dovendo questo regime restare in vigore fino a quando non sarà stato modificato mediante accordo fra le Parti;

che l’arretramento della linea doganale non pregiudica il diritto, per il Governo francese, di riscuotere, alla frontiera politica, delle tasse fiscali che non hanno il carattere di tributi doganali;

che occorre prevedere, se si mantengono le zone franche, a favore dei prodotti delle zone, un’importazione di merci in franchigia o a dazi ridotti attraverso la linea delle dogane federali;

che occorre dare atto al Governo svizzero della dichiarazione fatta su questa materia all’udienza del 22 aprile 1932 dal suo agente presso la Corte;

che occorre fissare al 1° gennaio 1934 la data in cui dev’essere effettuato l’arretramento della linea doganale francese.

Visto:

Il Giudice facente funzione di Presidente:

D. Anzilotti

Il Presidente della Corte:

Il Segretario:

M. Adatchi

Å. Hammarskjöld