0.631.256.934.951
Sentenza
della Corte Permanente
di Giustizia Internazionale2
CS 11 122
Traduzione1
del 7 giugno 1932 (Stato 7 giugno 1932)
La Corte decide:
sulla questione formulata nell’art. 1, cpv. 1, del Compromesso 3
che l’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia 4 , con i suoi allegati, non ha abrogato né ha per iscopo di far abrogare tra la Francia e la Svizzera le stipulazioni del Protocollo delle Conferenze di Parigi del 3 novembre 1815, del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815, del Trattato di Torino del 16 marzo 1816 e del Manifesto della Corte dei Conti di Sardegna del 9 settembre 1829 relativi alla struttura doganale ed economica delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex,
sulle questioni formulate nell’art. 2, cpv. 1, del Compromesso 3
che il Governo francese deve arretrare la sua linea doganale conformemente alle stipulazioni dei Trattati e degli atti menzionati dovendo questo regime restare in vigore fino a quando non sarà stato modificato mediante accordo fra le Parti;
che l’arretramento della linea doganale non pregiudica il diritto, per il Governo francese, di riscuotere, alla frontiera politica, delle tasse fiscali che non hanno il carattere di tributi doganali;
che occorre prevedere, se si mantengono le zone franche, a favore dei prodotti delle zone, un’importazione di merci in franchigia o a dazi ridotti attraverso la linea delle dogane federali;
che occorre dare atto al Governo svizzero della dichiarazione fatta su questa materia all’udienza del 22 aprile 1932 dal suo agente presso la Corte;
che occorre fissare al 1° gennaio 1934 la data in cui dev’essere effettuato l’arretramento della linea doganale francese.
Visto: |
Il Giudice facente funzione di Presidente: |
D. Anzilotti |
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Il Presidente della Corte: |
Il Segretario: |
M. Adatchi |
Å. Hammarskjöld |