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0.632.11

Convenzione internazionale
sul Sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci

RU 1987 2686; FF 1985 III 327

Traduzione

Conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19861
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 settembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988

(Stato 18 agosto 2025)

Preambolo

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici
del Consiglio di cooperazione doganale,

desiderose di facilitare il commercio internazionale;

desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l’analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale;

desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l’azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati;

considerando che l’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950 2 ;

considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione;

considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali;

considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarificazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d’importazione e d’esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall’altro;

considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTC1) delle Nazioni Unite;

considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale;

considerando che è importante garantire l’aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale;

considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale;

considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s’intende:

  1. per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell’allegato alla convenzione;
  2. per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all’importazione;
  3. per nomenclatura statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all’elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d’esportazione;
  4. per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all’importazione;
  5. per convenzione che istituisce il consiglio: la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19503;
  6. per Consiglio: il consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;
  7. per segretario generale: il segretario generale del consiglio;
  8. per ratifica: la ratifica propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione.

Art. 2 Allegato

L’allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti

Fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo 4:

  1. Ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente Paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche:1)a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;2)ad applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato;3)a seguire l’ordine di numerazione del sistema armonizzato;
  2. ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d’importazione e d’esportazione conformemente al codice di sei cifre del sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;
  3. nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 che precedono.

Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.

Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all’interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell’allegato alla presente convenzione.

Art. 4 Applicazione parziale da parte dei Paesi in via di sviluppo

Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l’applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.

Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s’impegna a prendere tutte le misure per applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da «0» oppure da «00».

Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.

Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s’impegna formalmente ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all’articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

Art. 5 Assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un’assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al sistema armonizzato, come pure sull’applicazione della presente convenzione.

Art. 6 Comitato del sistema armonizzato

Conformemente alla presente convenzione, è istituito un comitato, denominato comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.

Il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all’anno.

Le sue riunioni sono convocate dal segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del consiglio.

In seno al comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale convenzione futura, quando un’unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un’unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11, lettera b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.

Il comitato del sistema armonizzato elegge un suo presidente e uno o più vicepresidenti.

Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Invita, qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.

Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.

Art. 7 Funzioni del comitato

Il comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, le seguenti funzioni:

  1. propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell’evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio interzionale;
  2. redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato;
  3. formula raccomandazioni al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato;
  4. riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all’applicazione del sistema armonizzato;
  5. fornisce, d’ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il comitato può ritenere idonee;
  6. presenta, a ogni sessione del consiglio, rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
  7. esercita, per quanto riguarda il sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzione che il consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.

Le decisioni amministrative del comitato del sistema armonizzato aventi un’incidenza sul bilancio sono sottoposte all’approvazione del consiglio.

Art. 84 Ruolo del consiglio e procedura di riesame

Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell’articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame.

Fatti salvi i paragrafi 3–6 del presente articolo, ogni Parte contraente della presente convenzione può, per quanto concerne le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti dal comitato del sistema armonizzato, formulare una domanda 1°) di riesame della questione da parte del comitato del sistema armonizzato o 2°) di sottomissione della questione al consiglio. Nessuna delle Parti contraenti può richiedere il riesame da parte del comitato del sistema armonizzato né la sottomissione al consiglio di una questione ai sensi del presente paragrafo, se la questione è già stata esaminata a due riprese dal comitato del sistema armonizzato.

Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione ha notificato al segretario generale l’intenzione di voler formulare una domanda di riesame da parte del comitato del sistema armonizzato o di sottomissione al consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio che è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato ai fini di un riesame.

Il comitato del sistema armonizzato esamina la questione oggetto di una domanda di riesame in occasione della prima sessione successiva al suo rinvio, conformemente ai paragrafi 2–4 del presente articolo, e prende una decisione nel corso della stessa sessione, a condizione che non vi siano circostanze particolari che vi si oppongano.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il comitato del sistema armonizzato può riesaminare le note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato o le raccomandazioni concernenti il sistema armonizzato al massimo due volte dopo la loro prima redazione da parte del comitato del sistema armonizzato.

Art. 9 Aliquota dei diritti doganali

Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le parti in causa.

Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle parti in causa al comitato del sistema armonizzato che l’esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.

Se il comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all’articolo III lettera e), della convenzione che istituisce il consiglio.

Le parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio.

Art. 11 Condizioni richieste per diventare Parte contraente

Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

  1. gli Stati membri del consiglio;
  2. Le unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente convenzione; e
  3. qualsiasi altro Stato al quale il segretario generale indirizzi un invio a tal fine conformemente alle istruzioni del consiglio.

Art. 12 Procedura per diventare Parte contraente

Ogni Stato o unione doganale o economica che risponda alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente convenzione:

  1. firmandola senza riserva di ratifica;
  2. depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
  3. aderendovi dopo che la convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.

La presente convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle unioni doganali o economiche di cui all’articolo Il fino al 31 dicembre 1986 nella sede del consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.

Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di 3 mesi, al minimo, rispetto alla data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui al precedente articolo 11, l’hanno firmata senza riserva di ratifica, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988. 5

Per ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o unione doganale o economica ha firmato la convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d’entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 14 Applicazione da parte dei territori dipendenti

Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente convenzione, sia successivamente, può notificare al segretario generale che la presente convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.

La presente convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al segretario generale secondo le condizioni previste all’articolo 15.

Art. 15 Denuncia

La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Art. 16 Procedura d’emendamento

Il consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente convenzione.

Ogni Parte contraente può notificare al segretario generale un’obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.

Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.

Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:

  1. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al’1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica; oppure
  2. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.

Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente, nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al sistema armonizzato emendato.

Si considera che ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 17 Diritti delle Parti contraenti relativamente al sistema armonizzato

Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell’articolo 6, l’articolo 8 e il paragrafo 2 dell’articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

  1. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure
  2. fino alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
  3. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato, purché essa si sia formalmente impegnata ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell’articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.

Art. 18 Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 19 Notifiche da parte del segretario generale

Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 4;
  2. le firme, ratifiche i adesioni di cui all’articolo 12;
  3. la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 13;
  4. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 14;
  5. le denunce ricevute conformemente all’articolo 15;
  6. gli emendamenti alla presente convenzione raccomandati conformemente all’articolo 16;
  7. le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all’articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
  8. gli emendamenti accettati conformemente all’articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.

Art. 20 Registrazione presso le Nazioni Unite

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 6 , la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all’articolo 11.

(Seguono le firme)

Allegato7

(art. 2)

Nomenclatura del Sistema armonizzato8

Gli emendamenti dell’allegato sono stati notificati dal segretario generale dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) a Bruxelles come segue:

  1. entrata in vigore 1.1.1992
  2. entrata in vigore 1.1.1996
  3. entrata in vigore 1.1.2002
  4. entrata in vigore 1.1.2007
  5. entrata in vigore 1.1.2012
  6. entrata in vigore 1.1.2017
  7. entrata in vigore 1.1.2018 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2017)
  8. entrata in vigore 1° gennaio 2022
  9. entrata in vigore 1° gennaio 2023 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022)
  10. entrata in vigore 1° gennaio 2024 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022)

0.632.11

Campo d’applicazione il 18 agosto 20259

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F))

Entrata in vigore

Albania

16 maggio

2012 A

1° gennaio

2014

Algeria

24 ottobre

1991

1° gennaio

1992

Andorra

11 luglio

2006 A

1° agosto

2006

Angola

4 aprile

2011 A

1° gennaio

2013

Arabia Saudita

10 marzo

1988

1° gennaio

1990

Argentina

11 gennaio

1994

11 gennaio

1994

Armenia

5 gennaio

2009 A

1° gennaio

2011

Australia

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Austria

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Azerbaigian

7 luglio

2000

7 luglio

2000

Bahama

13 settembre

2011 A

3 ottobre

2011

Bahrein

14 dicembre

2001 A

1° gennaio

2002

Bangladesh

22 settembre

1987 A

1° luglio

1988

Belarus

21 ottobre

1998 A

1° gennaio

2000

Belgio

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Benin

24 luglio

2006 A

1° gennaio

2008

Bhutan

27 ottobre

2006 A

1° gennaio

2007

Bolivia

27 aprile

2004 A

1° gennaio

2006

Bosnia ed Erzegovina

14 agosto

2012 A

1° gennaio

2014

Botswana

13 febbraio

1987

1° gennaio

1988

Brasile

8 novembre

1988

1° gennaio

1989

Brunei

28 giugno

2014 A

28 giugno

2014

Bulgaria

30 ottobre

1990 A

1° gennaio

1992

Burkina Faso

25 settembre

1990

1° gennaio

1992

Burundi

18 gennaio

2017 A

1° gennaio

2019

Cambogia

27 giugno

2002 A

1° gennaio

2003

Camerun

16 maggio

1988 A

1° luglio

1989

Canada

14 dicembre

1987

1° gennaio

1988

Capo Verde

19 maggio

2008

1° gennaio

2010

Ceca, Repubblica

16 novembre

1993 A

16 novembre

1993

Ciad

5 settembre

1990 A

1° gennaio

1992

Cile

17 febbraio

2005 A

1° gennaio

2007

Cina

23 giugno

1992 A

1° gennaio

1993

Cipro

21 marzo

1994 A

21 marzo

1994

Colombia

21 ottobre

2002 A

21 ottobre

2002

Comore

7 gennaio

2013

1° gennaio

2015

Congo (Brazzaville)

27 marzo

2007 A

1° gennaio

2009

Congo (Kinshasa)

10 novembre

1987

1° gennaio

1988

Corea (Sud)

27 novembre

1987

1° gennaio

1988

Costa Rica

3 luglio

2012 A

1° gennaio

2014

Côte d’Ivoire

25 gennaio

1990 A

1° gennaio

1991

Croazia

29 settembre

1994 A

29 settembre

1994

Cuba

3 novembre

1995 A

1° gennaio

1997

Danimarca

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Dominicana, Repubblica

7 settembre

2006 A

1° gennaio

2008

Ecuador

22 ottobre

2008 A

1° gennaio

2010

Egitto

27 maggio

1999 A

1° gennaio

2000

El Salvador

28 giugno

2025 A

30 giugno

2025

Emirati Arabi Uniti

27 giugno

2002 A

1° luglio

2002

Eritrea

17 gennaio

2003 A

17 gennaio

2003

Estonia

26 maggio

1993 A

1° gennaio

1995

Eswatini

26 novembre

1985 F

1° gennaio

1988

Etiopia

1° marzo

1995 A

1° marzo

1995

Figi

23 dicembre

1997 A

1° gennaio

1998

Filippine

28 giugno

2001

28 giugno

2001

Finlandia

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Francia

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Isole Wallis e Futuna

24 maggio

1989

1° aprile

1989

Nuova Caledonia

20 aprile

1988

1° gennaio

1988

Polinesia francese

20 aprile

1988

1° gennaio

1989

St. Pierre e Miquelon

20 aprile

1988

1° gennaio

1988

Gabon

7 luglio

2000

1° gennaio

2002

Gambia

21 giugno

2019 A

1° gennaio

2021

Georgia

27 marzo

2009 A

1° gennaio

2011

Germania

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Ghana

29 giugno

2007

1° gennaio

2009

Giappone

22 giugno

1987 A

1° gennaio

1988

Gibuti

12 giugno

2015 A

1° settembre

2015

Giordania

10 giugno

1985 F

1° gennaio

1988

Grecia

15 luglio

1988

1° gennaio

1990

Guatemala

18 settembre

2014 A

18 settembre

2014

Guinea

23 settembre

1997

1° gennaio

1998

Guinea-Bissau

23 maggio

2013 A

1° gennaio

2015

Haiti

17 gennaio

2000 A

17 gennaio

2000

India

23 giugno

1986

1° gennaio

1988

Indonesia

5 luglio

1993 A

1° gennaio

1995

Iran

28 febbraio

1995

1° gennaio

1997

Irlanda

22 dicembre

1987

1° gennaio

1988

Islanda

28 ottobre

1987

1° gennaio

1988

Israele

5 agosto

1987

1° gennaio

1988

Italia

31 maggio

1989

1° gennaio

1991

Kazakstan

26 marzo

2004 A

1° gennaio

2006

Kenya

29 luglio

1988 A

1° luglio

1989

Kirghizistan

4 gennaio

2007 A

1° gennaio

2009

Kosovo

31 ottobre

2020 A

1° gennaio

2022

Kuwait

27 novembre

2003 A

1° gennaio

2005

Lesotho

12 dicembre

1985 F

1° gennaio

1988

Lettonia

4 gennaio

1996 A

1° gennaio

1998

Libano

3 maggio

1996 A

3 maggio

1996

Liberia

26 giugno

2010 A

1° gennaio

2012

Libia

17 maggio

1993 A

1° gennaio

1995

Lituania

20 giugno

1994 A

1° gennaio

1995

Lussemburgo

11 luglio

1988

11 luglio

1988

Macedonia del Nord

31 marzo

1995 A

31 marzo

1995

Madagascar

22 dicembre

1987

1° gennaio

1988

Malawi

25 ottobre

1988 A

1° aprile

1989

Malaysia

15 dicembre

1987 A

1° gennaio

1988

Maldive

7 luglio

2000

1° gennaio

2002

Mali

15 giugno

1994 A

1° gennaio

1995

Malta

20 dicembre

1989 A

1° gennaio

1990

Marocco

27 febbraio

1992

1° luglio

1992

Mauritania

3 aprile

2001 A

1° gennaio

2003

Maurizio

10 giugno

1985 F

1° gennaio

1988

Messico

6 settembre

1991 A

14 febbraio

1992

Moldova

10 giugno

2004 A

1° gennaio

2006

Mongolia

30 settembre

1991 A

1° gennaio

1993

Montenegro

23 marzo

2007 A

23 marzo

2007

Mozambico

11 ottobre

2012 A

1° gennaio

2014

Myanmar

5 dicembre

1994 A

1° gennaio

1995

Namibia

5 maggio

2004 A

1° gennaio

2006

Nepal

25 agosto

2006 A

28 luglio

2006

Niger

16 marzo

1990 A

1° luglio

1991

Nigeria

15 marzo

1988

15 marzo

1988

Norvegia

27 agosto

1987

1° gennaio

1988

Nuova Zelanda

22 settembre

1987 A

1° gennaio

1988

Oman

12 maggio

2016

1° gennaio

2018

Paesi Bassi

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Pakistan

22 settembre

1987

1° luglio

1988

Palestina

10 marzo

2017 A

1° gennaio

2018

Panama

24 agosto

1998 A

1° gennaio

2000

Papua Nuova Guinea

18 dicembre

2013 A

1° gennaio

2014

Paraguay

12 gennaio

2007 A

1° gennaio

2009

Perù

9 luglio

1998 A

1° gennaio

2000

Polonia

12 settembre

1995 A

1° gennaio

1996

Portogallo

4 novembre

1987

1° gennaio

1988

Qatar

28 settembre

2004 A

1° gennaio

2006

Regno Unito

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Guernesey

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Isola di Man

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Jersey

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Rep. Centrafricana

11 giugno

1998 A

18 maggio

1998

Romania

5 dicembre

1996 A

1° gennaio

1997

Ruanda

27 luglio

1992 A

1° gennaio

1993

Russia

18 giugno

1996

1° gennaio

1997

São Tomé e Príncipe

2 luglio

2013 A

1° gennaio

2015

Senegal

21 settembre

1989 A

1° gennaio

1991

Serbia

9 gennaio

2002 A

1° luglio

2002

Seychelles

21 agosto

2020 A

1° gennaio

2022

Sierra Leone

12 giugno

2015 A

1° gennaio

2017

Singapore

30 novembre

2005 A

1° gennaio

2006

Siria

12 novembre

2007 A

1° gennaio

2009

Slovacchia

7 giugno

1993 A

7 giugno

1993

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 novembre

1992

Spagna

28 settembre

1987

1° gennaio

1988

Sri Lanka

3 maggio

1988

1° gennaio

1989

Stati Uniti

31 ottobre

1988 A

1° gennaio

1989

Sudafrica

25 novembre

1987

1° gennaio

1988

Sudan

10 dicembre

1993 A

10 dicembre

1993

Svezia

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Svizzera

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Tagikistan

6 luglio

2005 A

1° gennaio

2007

Tanzania

24 gennaio

2008 A

1° gennaio

2008

Thailandia

16 dicembre

1991 A

1° gennaio

1993

Togo

12 febbraio

1990 A

1° gennaio

1991

Tunisia

28 ottobre

1987

1° gennaio

1989

Turchia

15 dicembre

1988 A

1° gennaio

1989

Turkmenistan

24 aprile

2023 A

1° gennaio

2025

Ucraina

26 agosto

2002 A

1° gennaio

2004

Uganda

11 luglio

1989 A

1° gennaio

1991

Ungheria

27 agosto

1990

1° gennaio

1991

Unione europea

22 settembre

1987

1° gennaio

1988

Uruguay

17 ottobre

2011 A

1° gennaio

2012

Uzbekistan

17 novembre

1998 A

1° gennaio

2000

Vanuatu

28 marzo

2018 A

1° gennaio

2020

Venezuela

23 ottobre

1998 A

2 novembre

1998

Vietnam

26 marzo

1998 A

1° gennaio

2000

Yemen

30 settembre

2002 A

1° gennaio

2003

Zambia

22 dicembre

1986 F

1° gennaio

1988

Zimbabwe

5 novembre

1986 F

1° gennaio

1988