Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell’articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame.
Fatti salvi i paragrafi 3–6 del presente articolo, ogni Parte contraente della presente convenzione può, per quanto concerne le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti dal comitato del sistema armonizzato, formulare una domanda 1°) di riesame della questione da parte del comitato del sistema armonizzato o 2°) di sottomissione della questione al consiglio. Nessuna delle Parti contraenti può richiedere il riesame da parte del comitato del sistema armonizzato né la sottomissione al consiglio di una questione ai sensi del presente paragrafo, se la questione è già stata esaminata a due riprese dal comitato del sistema armonizzato.
Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione ha notificato al segretario generale l’intenzione di voler formulare una domanda di riesame da parte del comitato del sistema armonizzato o di sottomissione al consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio che è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato ai fini di un riesame.
Il comitato del sistema armonizzato esamina la questione oggetto di una domanda di riesame in occasione della prima sessione successiva al suo rinvio, conformemente ai paragrafi 2–4 del presente articolo, e prende una decisione nel corso della stessa sessione, a condizione che non vi siano circostanze particolari che vi si oppongano.
Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il comitato del sistema armonizzato può riesaminare le note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato o le raccomandazioni concernenti il sistema armonizzato al massimo due volte dopo la loro prima redazione da parte del comitato del sistema armonizzato.