Il paragrafo 1 dell’articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema di designazione e di codificazione delle merci 3 (denominata qui di seguito «Convenzione») è sostituito dal testo seguente: … 4
0.632.111
Protocollo d’emendamento
della Convenzione internazionale
sul Sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci
RU 1987 2699
Traduzione
Concluso a Bruxelles il 24 giugno 1986
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 22 settembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988
(Stato 1° gennaio 1988)
Le Parti contraenti della Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 1 e la Comunità Economica Europea.
considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 2 (fatta in Bruxelles il 14 giu. 1983) entri in vigore il 1° gennaio 1988,
considerando che, senza un emendamento dell’articolo 13 di detta Convenzione, l’entrata in vigore della medesima resterebbe incerta,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
A. Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione, purché al minimo diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui all’articolo Il della medesima, abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato, o Unione doganale o economica, può depositare il proprio strumento di accettazione del Protocollo qualora non abbia previamente o contemporaneamente firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o non abbia, nello stesso modo, depositato il proprio strumento di ratifica o adesione alla Convenzione. B. Ogni Stato o Unione doganale o economica che diviene Parte contraente della Convenzione dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, giusta il paragrafo A qui innanzi, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo.