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0.632.14

Convenzione internazionale concernente le statistiche economiche Conchiusa a Ginevra il 14 dicembre 1928 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 1930 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 luglio 1930 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 dicembre 1930 Emendata con protocollo conchiuso a Parigi il 9 dicembre 1948

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Traduzione2

(Stato 12 marzo 2007)

Preambolo

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente della Repubblica austriaca; S.M. il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; S.M. il Re della Gran Bretagna, Irlanda e dei Domini britannici d’oltremare, Imperatore delle Indie; S.M. il Re dei Bulgari; S.M. il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica polacca per la Città libera di Danzica; S.M. il Re d’Egitto; il Governo della Repubblica dell’Estonia; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; S. A. il Reggente d’Ungheria; S.M. il Re d’Italia; S.M. l’Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Lettonia; S. A. R. la Granduchessa di Lussemburgo; S. M. il Re di Norvegia; S. M. la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica Polacca; il Presidente della Repubblica del Portogallo; S. M. il Re di Romania; S.M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni; S.M. il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca,

riconoscendo quanto sia importante disporre di statistiche che indichino la situazione ed il movimento dell’economia mondiale nel suo complesso e nei differenti paesi, e di stabilire queste statistiche su basi che permettano di confrontarle fra loro;

considerato che questo scopo meglio non potrebbe essere raggiunto che con un’azione simultanea e concertata, e sotto forma di una Convenzione internazionale atta ad assicurare la preparazione e la pubblicazione ufficiale di diverse categorie di statistiche economiche e l’adozione generale di metodi uniformi per l’elaborazione di determinati rilievi statistici; hanno a questo scopo designato quali loro plenipotenziari:

(si omettono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si impegnano a stabilire ed a pubblicare, per tutte le parti dei territori sotto la loro amministrazione ai quali si applica la presente Convenzione, ed ai diversi intervalli convenuti, le categorie di statistiche previste all’articolo 2 qui appresso. 3

Per quanto concerne le statistiche previste dalla presente Convenzione, qualsiasi territorio avente un’organizzazione statistica speciale può essere considerato per le statistiche così stabilite, come formante un’unità distinta. Nelle statistiche pubblicate in conformità della presente Convenzione, il territorio al quale esse si applicano dovrà essere specificato.

Gli obblighi definiti nella presente Convenzione sono subordinati alle clausole interpretative ed alle riserve accolte nel Protocollo allegato alla presente Convenzione, nonché alle riserve che potranno ulteriormente essere ammesse in virtù delle disposizioni dell’articolo 17.

Art. 2

Le categorie di statistiche previste all’articolo precedente sono le seguenti:

I. Commercio estero

  1. Rilevamenti annuali e mensili della quantità e del valore delle importazioni e delle esportazioni4.
  2. Rilevamenti annuali e, se possibile, trimestrali, o di preferenza mensili, indicanti il tonnellaggio netto delle navi di ciascuna nazionalità impiegate nel commercio estero, entrate nei porti del paese e uscite da essi.

II. Professioni

Rilevamenti della popolazione secondo le professioni, stabiliti e pubblicati almeno una volta per un periodo decennale e riferentesi all’ultimo anno del periodo decennale (ciò al 1930, 1940, 1950, ecc.) o ad un anno prossimo per quanto possibile a quest’Ultimo 5 .

III. Agricoltura, allevamento del bestiame, selvicoltura, pesca

A. Censimento generale dell’agricoltura fatto, se possibile, una volta per ogni periodo decennale, ai sensi delle proposte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e, se possibile, per l’anno indicato da quest’Ultimo 6 .

B. Rilevamenti annuali indicanti:

  1. la ripartizione delle superfici coltivate tra le principali colture, specificando, se possibile, nei casi in cui vi sarebbe l’interesse di farlo, tanto le superfici seminate o piantate quanto le superfici dove la raccolta è stata fatta, e
  2. la quantità della raccolta per queste colture.

C. Rilevamenti periodici, annuali se possibile, del numero dei capi per le principali specie del bestiame vivo, indicando, se possibile, il sesso e l’età.

D. Per quanto concerne i paesi pei quali la produzione del legname ha importanza economica, rilevamenti periodici sul patrimonio forestale indicando la superficie boschiva e, se possibile, la cubatura del legname su fusto vivente, la crescita annua e il taglio annuo. Sarebbe bene distinguere, per quanto possibile, le differenti specie di legname.

E. Per quanto concerne i Paesi pei quali la pesca costituisce un ramo importante e organizzato dell’attività economica, rilevamenti annui che diano i seguenti ragguagli:

  1. quantità sbarcata dei principali generi di pesca marittima e, se possibile, della pesca interna;
  2. nazionalità delle navi dalle quali sono sbarcati questi prodotti;
  3. numero e categoria delle navi nazionali impiegate nella pesca;
  4. numero delle persone occupate su queste navi.

Qualora sia impossibile compilare rilevamenti completi, si indicherà approssimativamente in quale misura essi sono incompleti.

IV. Miniere e metallurgia

Rilevamenti (almeno annuali) della quantità prodotta di quelli dei minerali e dei metalli indicati qui appresso, la cui produzione nel paese ha importanza nazionale:

  1. Minerali non metallici:
    Carbone (carbone bituminoso o antracite), lignite e coke,
    Petrolio e gas naturale,
    Nitrati,
    Fosfati,
    Minerali potassici,
    Zolfo.
  2. Minerali metallici e metalli:

a.

Minerali:

Ferro,

Alluminio,

Stagno,

Manganese,

Rame,

Piombo,

Zinco,

Nichelio.

b.

Produzione di fonderia (effettiva o stimata)

Ferro e acciaio,

Stagno,

Antimonio,

Argento,

Rame,

Zinco,

Tungsteno,

Oro,

Alluminio,

Manganese,

Molibdeno,

Platino.

Piombo,

Nichelio,

Bismuto,

V. Industria

A. Rilevamenti statistici, a intervalli regolari e , se possibile, almeno ogni dieci anni:

  1. degli stabilimenti industriali o almeno di quelli di una certa importanza e
  2. se possibile, degli stabilimenti commerciali.

Queste statistiche possono essere stabilite, sia isolatamente sia in unione ad un censimento della popolazione o a un censimento della produzione industriale; esse menzioneranno specialmente:

  1. Per questi stabilimenti, il numero delle persone di ambo i sessi che vi sono occupate e, se possibile, la loro ripartizione tra le diverse categorie professionali e tra adulti e adolescenti, indicando il limite d’età fra queste due categorie.
  2. Sarà pure stabilito, se possibile, per approssimazione, il numero delle persone impiegate negli stabilimenti non censiti.
  3. Per gli stabilimenti industriali, la potenza nominale dei motori primari istallati,
    distinguendo, se possibile:i.i motori a vapore;ii.i motori a scoppio o a combustione interna;iii.i motori idraulici
  4. e la potenza nominale dei motori elettrici istallati, indicando se l’energia elettrica è prodotta nello stabilimento o proviene dal di fuori. In ciascuna categoria si dovrà distinguere, se possibile, i motori normalmente utilizzati e i motori non utilizzati o di riserva.

B. Rilevamenti della produzione industriale completi per quanto a ciascun Paese sia possibile di fornirli con sufficiente esattezza 7 .

C. Serie statistiche indicanti, per periodi regolari, se possibile trimestrali o, di preferenza, mensili, le variazioni dell’attività industriale nei rami più rappresentativi della produzione, sia in cifre assolute, sia in cifre relative riferentisi a un periodo preso per base dei confronti 8 .

VI. Indici dei prezzi9

Indici:

  1. esprimenti il movimento generale dei prezzi all’ingrosso, stabiliti e pubblicati mensilmente;
  2. esprimenti il movimento generale del costo della vita, stabiliti e pubblicati almeno ogni trimestre.

Gli indici del costo della vita potranno essere calcolati per una sola città o per alcune città scelte tra le più rappresentative, e considerate separatamente o insieme.

Ciascuna pubblicazione degli indici dovrà contenere un riferimento ad una breve esposizione ufficiale indicante gli articoli i prezzi dei quali hanno servito per il calcolo degli indici, nonché i metodi applicati.

Oltre gli indici, dovranno essere pubblicati i prezzi all’ingrosso delle principali merci, per quanto possibile alla stessa epoca, e giusta il loro valore assoluto o relativo.

Art. 3

Le alte Parti contraenti, allo scopo di facilitare il confronto delle statistiche del commercio estero dei differenti paesi si impegnano ad adottare i principi enunciati nella parte I dell’allegato I 10 per l’allestimento di questa categoria di statistiche. Le alte Parti contraenti si impegnano inoltre a stabilire, a titolo di prova, nella misura in cui i mezzi. di investigazione di cui dispongono lo permettano, le tabelle statistiche specificate nella parte III dell’allegato I 11 .

Art. 4

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare, in linea generale, i principi enunciati nell’allegato II 12 , per quanto concerne la compilazione delle statistiche sulla pesca, e convengono di applicarli per quanto possibile nelle loro rispettive statistiche.

Art. 5

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare, in linea generale, i principi a cui si ispira l’allegato III 13 , destinato per quanto possibile a servire di base per la compilazione delle statistiche della produzione dei minerali e dei metalli di cui all’articolo 2, IV, nel caso in cui la produzione nel paese di detti minerali e metalli sia considerata di importanza nazionale, e convengono di adottare gli stessi pricipî nel caso in cui compilassero delle statistiche sulla produzione di altri minerali e metalli.

Art. 6

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare, in linea generale, i principi a cui si ispira l’allegato IV, aggiunto alla Convenzione a titolo di programma‑tipo, per un censimento della produzione industriale 14 , e convengono di esaminare la possibilità di adottare quelli fra questi principî che fossero applicabili allorché essi avessero a stabilire un censimento completo o parziale del tipo di quello indicato in detto allegato.

Art. 7

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare, in linea generale, i principî a cui si ispira l’allegato V, aggiunto alla Convenzione a titolo di esempio, allo scopo di stabilire gli indici dell’attività industriale 15 , e convengono di esaminare la possibilità di adottare quelli fra questi principî che sarebbero applicabili allorché essi avessero a stabilire su larga base gli indici dell’attività industriale.

Art. 8

Il Consiglio economico e sociale, oltre le funzioni speciali che gli sono affidate in virtù delle disposizioni della presente Convenzione e degli istrumenti annessi, potrà presentare tutti i suggerimenti che gli sembreranno utili allo scopo di migliorare o sviluppare i principî e gli accordi stipulati nella Convenzione circa le categorie delle statistiche che vi sono previste. Esso potrà pure presentare dei pareri concernenti altre categorie di statistiche di carattere analogo, di cui sembrerà desiderabile e possibile assicurare l’uniformità internazionale. Esso esaminerà tutti i suggerimenti tendenti ai medesimi scopi che gli potranno essere sottoposti dal Governo di una qualsiasi delle alte Parti contraenti. Se ad un dato momento la metà almeno delle Parti della presente Convenzione ne esprime il desiderio, il Consiglio economico e sociale è pregato di convocare una conferenza allo scopo di rivedere e, se del caso, di allargare la presente Convenzione.

Art. 9

Le alte Parti contraenti convengono che i loro servizi di statistica si scambieranno direttamente fra loro i dati statistici, stabiliti e pubblicati da essi in conformità delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10

Qualora fra due o più Parti contraenti dovesse nascere controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nel caso in cui questa controversia non potesse essere composta, sia direttamente tra le Parti, sia in altro modo di regolamento amichevole, le Parti potranno, di comune accordo, sottoporre la controversia, a scopo di regolamento amichevole, al Consiglio economico e sociale. In questo caso, il Consiglio potrà invitare le Parti a sottoporgli, oralmente o per iscritto, le loro osservazioni e presenterà un parere consultivo in merito al punto controverso.

Art. 11

Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione che, con la sua accettazione della presente Convenzione, essa non intende assumere alcun obbligo per quanto concerne l’insieme o parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare o collocati sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato; in questo caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori facenti oggetto di una tale dichiarazione. Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà ulteriormente notificare al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essa intende rendere la presente Convenzione applicabile a tutti o a parte dei suoi territori che erano oggetto della dichiarazione prevista al paragrafo precedente. In questo caso, la Convenzione si applicherà ai territori contemplati nella notificazione, un anno dopo il ricevimento di questa notificazione da parte del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Parimente, ciascuna delle alte Parti contraenti può, in qualsiasi momento, allo spirare del termine di cinque anni previsto nell’articolo 16, dichiarare che intende far cessare l’applicazione della presente Convenzione per l’insieme o per parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare, o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori che sono oggetto di una tale dichiarazione, sei mesi dopo il ricevimento di questa dichiarazione da parte del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà a tutti i membri dell’Organizzazione ed agli Stati non membri, cui avrà fatto pervenire un esemplare della presente, le dichiarazioni e notificazioni ricevute in virtù del presente articolo.

Art. 12

La presente Convenzione di cui fanno egualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data d’oggi; essa fino al trenta settembre millenovecentoventinove potrà essere firmata in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro rappresentato alla conferenza di Ginevra o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della detta Convenzione. La presente Convenzione sarà ratificata. A contare dall’entrata in vigore del Protocollo di Parigi, modificante la Convenzione, gli strumenti di ratificazione dovranno essere inviati al segretario generale delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà ricevimento a tutti i membri dell’Organizzazione ed agli Stati non membri cui abbia fatto pervenire un esemplare della presente.

Art. 13

A contare dalla data d’entrata in vigore del Protocollo di Parigi, modificante la Convenzione, si potrà aderire alla medesima in nome di ciascun membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro cui il Consiglio economico e sociale avesse deciso di comunicare ufficialmente la presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno trasmessi al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne notificherà ricevimento a tutti i membri dell’Organizzazione ed agli Stati non membri cui fosse stato comunicato un esemplare della presente.

Art. 14

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo il ricevimento da parte del segretario generale della Società delle Nazioni delle ratificazioni o adesioni, di almeno dieci membri della Società delle Nazioni o Stati non membri.

Art. 15

Ogni ratificazione o adesione, data dopo l’entrata in vigore della Convenzione, in conformità dell’articolo 14, produrrà i suoi effetti novanta giorni dopo la data del suo ricevimento da parte del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

Dopo spirato un termine di cinque anni, a contare dalla sua entrata in vigore ai termini dell’articolo 14, la presente Convenzione potrà essere disdetta per iscritto; l’istrumento della disdetta viene depositato presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che essa sarà stata ricevuta dal segretario generale e non sarà operante che per ciò che concerne il membro dell’Organizzazione o lo Stato non membro, in nome del quale sarà stato depositato l’istrumento. Il segretario generale notificherà le disdette a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri cui avesse comunicato un esemplare della presente. Se in seguito a denunzie simultanee o successive, il numero dei membri e Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione, si riduce a un numero inferiore a dieci, la Convenzione cesserà di essere in vigore.

Art. 17

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare le riserve apposte alla applicazione della presente Convenzione, quali sono formulate nel Protocollo allegato alla Convenzione e per quanto concerne i Paesi che vi sono nominalmente designati. I Governi dei Paesi che sono disposti ad aderire alla Convenzione in virtù dell’articolo 13, ma che desiderano essere autorizzati ad apportare riserve all’applicazione della Convenzione, potranno informare della loro intenzione il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Egli comunicherà immediatamente queste riserve agli Stati partecipi della presente Convenzione, chiedendo loro se hanno obiezioni da fare. Se entro un termine di sei mesi, a contare dalla detta comunicazione, nessun Paese ha sollevato obiezioni, la riserva in questione sarà considerata come accettata.

Art. 18

La presente Convenzione sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, alla data in cui essa entra in vigore.

In fede di che, i plenipotenziari nominati sopra hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il quattordici dicembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della segreteria della Società delle Nazioni, e di cui copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i membri della Società ed agli Stati non membri, menzionati all’articolo 12.

(Seguono le firme)

Protocollo

Al momento di procedere alla firma della Convenzione portante la data d’oggi, i plenipotenziari sottoscritti dichiarano di accettare, per quanto concerne le diverse disposizioni della Convenzione, l’interpretazione specificata nella prima parte del presente Protocollo, e di accettare parimente le riserve fatte in virtù dell’art. 17 di detta Convenzione e comprese nella seconda parte del presente Protocollo.

I

Resta inteso:

  1. che nessuna stipulazione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o toccare la competenza dell’Istituto internazionale di agricoltura16;
  2. che nessuna disposizione della presente Convenzione impone l’obbligo di raccogliere e pubblicare delle cifre che causino la divulgazione di informazioni relative ad uno stabilimento privato qualsiasi;
  3. che ciascuna delle alte Parti contraenti potrà, in caso di forza maggiore o di avvenimenti gravi minaccianti la sicurezza dello Stato, sospendere eccezionalmente, per una durata breve per quanto possibile e nella misura che sarà richiesta dalle circostanze, l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  4. che le disposizioni dell’art. 2, I, lett. a, non esigono l’indicazione della quantità per le categorie speciali di merci, allorché questa indicazione non è di alcuna utilità pratica dal punto di vista statistico;
  5. che nei rilievi mensili richiesti dall’art. 2, I, lett. a:a.l’enumerazione degli articoli e le informazioni corrispondenti possono essere presentati in forma abbreviata;b.i ragguagli forniti pei casi nei quali il commercio estero di un Paese è relativamente poco importante possono essere semplicemente riassunti;
  6. che le proposte dell’Istituto internazionale d’agricoltura17, menzionate all’art. 2, III, lett. A, sono quelle che furono adottate dalla nona assemblea dell’Istituto e riprodotte, a titolo documentario, nell’allegato VI18, e che, nel caso in cui l’assemblea generale dell’Istituto internazionale d’agricoltura19 modificasse queste proposte, le alte Parti contraenti avranno facoltà di adottare queste modificazioni;
  7. che le disposizioni dell’art. 2, V, lett. B e C, non devono essere considerate come escludenti l’uso di valutazioni approssimative nel caso di piccole imprese;
  8. che le disposizioni dell’art. 2, V, lett. B e C, obbligano le alte Parti contraenti a fare tutto ciò che dipende da esse per fornire dei dati rappresentativi, ma che, tuttavia, in un Paese in cui l’industria è poco sviluppata, può essere impossibile fornire statistiche particolareggiate;
  9. che, nei Paesi in cui, per ragioni di condizioni locali come l’estensione del territorio, il carattere delle industrie, sparse, e la distanza che le separa dai loro mercati, la preparazione mensile degli indici dei prezzi all’ingrosso non sia praticamente possibile, la pubblicazione trimensile di questi indici sarà considerata come corrispondente alle prescrizioni dell’art. 2, VI.

II.

Le riserve enumerate qui appresso sono accettate:

1. Art. 2, 111, lett. B

Turchia 20

I dati previsti a questo paragrafo saranno stabiliti e pubblicati dalla Turchia a intervalli più che sia possibili vicini, senza che, d’obbligo, questi rilievi debbano essere annuali.

Unione del Sud‑Africa

Le indagini non conterranno informazioni concernenti la superficie coltivata nelle aziende indigene, nelle fattorie indigene, nei dominî di negri e nei centri delle missioni.

2. Art. 2, 111, lett. E

Brasile 21

Queste disposizioni non si applicano al Brasile.

3. Art. 2, IV, N. 2, lett. a

Giappone

La scelta dei minerali sarà lasciata a discrezione del Governo giapponese.

4. Art. 2, V, lett. B e C

Città libera di Danzica, Grecia, Portogallo, Turchia 22

Le indagini previste a questo paragrafo non saranno obbligatorie.

5. Art. 2, VI

Portogallo

La pubblicazione mensile dei numeri indici in un avvenire prossimo non sarà obbligatoria.

6. Art. 3, N. 2

Messico 23 , Turchia 24

Questo capoverso sarà considerato non come un obbligo, ma come una raccomandazione.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il quattordici dicembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni; copia conforme sarà trasmessa a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Atto finale

I Governi dell’Unione Sudafricana, della Germania, degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, della Confederazione Australiana, del Belgio, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti del Brasile, della Bulgaria, del Canadà, di Cuba, della Danimarca, della Città libera di Danzica, dell’Egitto, dell’Equatore, dell’Estonia, della Finlandia, della Francia, della Grecia, dell’Ungheria, dell’India, dell’Italia, del Giappone, della Lettonia, del Lussemburgo, del Messico, del Nicaragua, della Norvegia, del Paraguay, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della Romania, del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, del Siam, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, della Svezia, della Svizzera, della Cecoslovacchia, della Turchia, dell’Uruguay, del Venezuela,

animati dal desiderio di assicurare l’elaborazione e la pubblicazione di diverse categorie di statistiche in tutti i paesi del mondo, nonché l’adozione generale di metodi uniformi per l’allestimento dei rilievi statistici d’ordine economico;

ricevuto l’invito che loro era stato fatto dal consiglio della Società delle Nazioni a partecipare ad una conferenza al fine di studiare un disegno di convenzione a questo scopo;

hanno a questo effetto designato le delegazioni seguenti:

(Seguono i nomi dei delegati, segretari e periti dei paesi nominati sopra)

L’Istituto internazionale d’agricoltura e la Camera di commercio internazionale, invitati a prendere parte, a titolo consultivo, alla conferenza, hanno designato a questo scopo le delegazioni seguenti:

(Seguono i nomi dei delegati di questi due istituti)

Il comitato economico della Società delle Nazioni, il sottocomitato dei periti per l’unificazione della nomenclatura doganale e la commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito, invitati ciascuno a designare uno dei loro membri allo scopo di prendere parte alla conferenza a titolo consultivo, si sono fatti rappresentare dai loro membri qui in seguito indicati:

(Seguono i nomi di questi delegati)

i quali di conseguenza si sono riuniti a Ginevra.

Il consiglio della Società delle Nazioni ha chiamato a fungere da presidente della conferenza il sig. William G. Rappard, professore all’Università di Ginevra, direttore dell’Istituto di studi superiori internazionali, membro della commissione permanente dei mandati della Società delle Nazioni.

I lavori del segretariato erano confidati ai membri seguenti della sezione economica e finanziaria del segretariato della Società delle Nazioni: sig. A. Loveday, segretario generale della conferenza, Dr. V. J. Stencek, A. Rosenborg, J. H. Chapman, e Dr. A. von Suchan.

In seguito alle riunioni tenute dal 26 novembre al 14 dicembre 1928, sono stati stabiliti gli atti qui appresso:

I. – Convenzione, in data del 14 dicembre 1928, concernente le statistiche economiche.

II. – Protocollo della Convenzione.

La conferenza ha pure adottato le risoluzioni seguenti:

  1. La conferenza esprime il desiderio che il comitato dei periti previsto all’art. 8 si componga di membri scelti in ragione della loro competenza tecnica e non in qualità di rappresentanti degli Stati di cui sono cittadini.
  2. La conferenza dichiara che l’aver inserito nell’art. 2, I, lett. b, della Convenzione certe disposizioni relative alla navigazione marittima non deve essere considerato come atto che pregiudichi la conclusione, nel futuro, di un accordo internazionale sulle statistiche dei trasporti.
  3. La conferenza avendo preso atto delle dichiarazioni fatte, secondo le quali sono stati iniziati dei lavori allo scopo di unificare le statistiche dei trasporti e riconoscendo l’importanza della pubblicazione di tali statistiche su basi unificate che garantiscano di poterle confrontare fra loro nel modo più completo che sia possibile, esprime il voto che i lavori preparatori possano essere condotti a buon fine nel più breve termine possibile, allo scopo di permettere che venga concluso un accordo internazionale a questo scopo in un avvenire prossimo.
  4. La conferenza, vista l’utilità dei contatti personali tra gli statistici ufficiali dei differenti paesi e le difficoltà incontrate nel mandare a conferenze internazionali tenute in paesi lontani i funzionari incaricati di elaborare le statistiche nazionali, esprime il voto che la Società delle Nazioni prenda l’iniziativa di segnalare alle organizzazioni internazionali di statistica l’opportunità di raggruppare in un periodo per quanto possibile breve e in città per quanto possibile vicine, le conferenze internazionali previste per uno stesso anno.

Nonché le raccomandazioni seguenti:

la conferenza raccomanda:

I. – che, in ragione dell’alto apprezzamento ch’essa desidera esprimere per l’opera compita nella preparazione della presente conferenza dall’Istituto internazionale di statistica e dalla Camera di commercio internazionale, sia sempre tenuto conto, per l’avvenire, dei lavori scientifici e dei pareri tecnici degli organismi internazionali competenti.

II. – dato che la presente conferenza non rappresenta che un minimo:

  1. che i paesi vogliano, a seconda che la loro organizzazione economica è più o meno complessa, preparare e pubblicare delle statistiche più particolareggiate di quelle richieste dalla presente Convenzione;
  2. che i paesi allarghino progressivamente il campo dei loro lavori statistici e vogliano, a questo scopo, tener conto dei pareri del comitato, dei periti, e
  3. che i paesi che possiedono delle organizzazioni statistiche assai sviluppate si sforzino, ricorrendo, se lo desiderano, all’assistenza del comitato dei periti, di concludere delle intese ufficiose o ufficiali allo scopo di assicurare che certe statistiche da essi pubblicate e che sono oggetto della presente Convenzione, possano essere confrontate fra loro.

III. – che allo scopo di dar effetto all’ultimo paragrafo della precedente raccomandazione:

  1. il segretario generale della Società delle Nazioni sia pregato di informarsi dei paesi che sarebbero disposti a darvi seguito;
  2. i paesi che hanno accettato questa proposta siano invitati a.a preparare un documento indicante le categorie delle statistiche economiche per le quali essi sono disposti a discutere l’adozione di metodi uniformi;b.a trasmettere questo documento, sia direttamente sia per cura del segretario generale della Società delle Nazioni, se possibile innanzi il 30 settembre 1929, agli altri paesi che pure hanno accettato questa proposta;c.a rimettere, se possibile innanzi il 1° giugno 1930, le loro osservazioni sui documenti così ricevuti, ai paesi che li avranno loro trasmessi, ed.a mandare delle copie di tutti questi documenti al segretario generale della Società delle Nazioni;
  3. questi documenti siano discussi dal comitato dei periti, allo scopo di conchiudere un accordo o accordi fissanti obblighi più estesi.

IV. – che, allo scopo di aumentare il valore, dal punto di vista economico, delle statistiche previste all’art. 2, 11, della Convenzione, il comitato dei periti, prendendo in considerazione l’opera delle conferenze internazionali degli statistici del lavoro convocati dall’Ufficio internazionale del Lavoro e quella dell’Istituto internazionale di statistica:

  1. prepari un progetto di nomenclatura particolareggiata dei rami dell’attività economica e delle professioni;
  2. studi la questione dei sistemi di classificazione della popolazione attiva secondo l’industria o secondo la professione individuale, nonché la distribuzione delle persone attive secondo la loro situazione (datori di lavoro, salariati, ecc.);
  3. presenti su questi oggetti un rapporto che il segretario generale della Società delle Nazioni sarà pregato di comunicare ai Governi delle alte Parti contraenti.

V. – che in tutti i paesi, dove le statistiche economiche di base sono sufficientemente sviluppate per permettere questa procedura, si esamini attentamente la possibilità:

  1. di sviluppare le statistiche ufficiali in modo da facilitare l’allestimento, a intervalli regolari, di valutazioni del reddito nazionale;
  2. di pubblicare, a intervalli regolari, serie di dati statistici, di natura tale da indicare le fluttuazioni dell’attività economica nel senso più largo di questa espressione;
  3. di riunire e pubblicare dei rilievi intorno alle scorte visibili per le principali materie prime dell’industria;
  4. di riunire e pubblicare delle statistiche dell’energia elettrica prodotta nelle stazioni centrali di distribuzione pubblica, distinguendo tra la produzione degli impianti idroelettrici e quelli termici.

VI. – che, tenendo conto dei voti emessi dalle conferenze internazionali sull’energia, tenute a Londra (1924) e a Basilea (1926) nonché dalla conferenza economica internazionale di Ginevra (1927) concernenti l’allestimento di statistiche delle forze motrici, tutti i paesi allarghino e precisino per quanto è possibile, in conformità dei principî che potranno essere elaborati dal comitato dei periti, i lavori statistici relativi alle forze motrici.

VII. – che si proceda ad un censimento della produzione industriale in tutti i paesi in cui l’industria è sufficientemente sviluppata, e che questo censimento abbia luogo almeno una volta ogni dieci anni o, di preferenza, una volta ogni cinque anni, e che i censimenti vengano fatti nei diversi paesi in anni vicini per quanto possibili gli uni agli altri;

VIII. – che nei limiti del possibile, ogni paese pubblichi, in cifre assolute o relative, i prezzi di tutte le merci, o almeno i prezzi delle merci più importanti, utilizzate pel calcolo dei prezzi all’ingrosso e del costo della vita che sono previsti all’art. 2, VI, della Convenzione, nonché degli indici dei prezzi dei principali gruppi di merci.

IX. – che, allo scopo di assicurare il confronto dei numeri indici di cui all’art. 2, VI, della Convenzione, tutti i paesi adottino come base lo stesso anno o lo stesso periodo, e che il comitato dei periti studi questa questione tenendo conto dei lavori delle conferenze internazionali degli statistici del lavoro, convocati dall’Ufficio internazionale del Lavoro, e di quelli dell’Istituto internazionale di statistica, e che il comitato prepari a questo scopo un rapporto che sarà comunicato ai Governi di tutte le alte Parti contraenti.

X. – che i diversi emendamenti che sono stati proposti nel corso della conferenza in merito ai paragrafi B e C dell’art. 2, V, dell’art. 2, VI e degli allegati IV e VI 25 , e che sono riprodotti nei processi verbali della conferenza, siano rinviati al comitato dei periti.

XI. – che, allo scopo di facilitare la compilazione di rilievi esatti delle importazioni e delle esportazioni per ogni singolo paese, secondo l’elenco dato alla parte II dell’allegato I della Convenzione 26 il segretario generale della Società delle Nazioni sia pregato di far preparare, prima che entri in vigore la presente Convenzione e di far mettere a giorno periodicamente un repertorio dei luoghi di carico e scarico aperti al traffico internazionale, che indichi in ciascun caso la rubrica corrispondente dell’elenco inserito nella parte II dell’allegato I.

XII. – dato che la Società delle Nazioni attualmente si occupa di preparare una nomenclatura comune per le tariffe doganali e che, nella gran maggioranza dei paesi, la nomenclatura statistica del commercio è fondata sulla nomenclatura adottata nelle rispettive tariffe doganali:

  1. che il comitato dei periti, allorché i lavori relativi a questa nomenclatura doganale, saranno sufficientemente progrediti, rediga un progetto di nomenclatura statistica minimo da sottoporsi ai Governi delle alte Parti contraenti;
  2. che in attesa, alla nomenclatura statistica attualmente usata non siano introdotte modificazioni all’infuori di quelle che potrebbero essere richieste dai bisogni immediati dei diversi paesi;
  3. che pei rilievi del commercio estero sia adottata una nomenclatura statistica uniforme, anche dai paesi che non sono in grado di adottare la nuova nomenclatura doganale;
  4. che fino al momento in cui saranno state introdotte queste modificazioni, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1913 continuino a fornire all’Ufficio internazionale di statistica commerciale di Bruxelles i riassunti approvati da detta Convenzione.

XIII. – che, in ragione dei vantaggi e dell’importanza che presenta l’adozione, in tutti i paesi, della definizione precisa dei termini «peso lordo», «peso netto», «peso netto legale», e di una pratica uniforme nell’uso di questi termini, il consiglio della Società delle Nazioni sia pregato di occuparsi della possibilità di far studiare queste questioni dall’organizzazione economica della Società delle Nazioni.

XIV. – che per le merci spedite con polizza d’imbarco con facoltà d’opzione di scarico o «per ordine» e indicate come consegnate «per ordine», siano ulteriormente stabilite delle statistiche indicanti i paesi di scarico effettivo, allorché essi saranno conosciuti, e che le questioni relative alla determinazione dei migliori metodi per conoscere la vera destinazione di queste esportazioni, siano sottoposte al comitato dei periti.

XV. – che oltre le tabelle statistiche previste, a titolo di saggio, all’art. 3, cpv. 2, le alte Parti contraenti facciano procedere a tutti gli altri studi che, a loro parere, potrebbero contribuire a chiarire la questione.

XVI. – che i Governi dei paesi in nome dei quali la Convenzione è stata firmata facciano conoscere al segretario generale della Società delle Nazioni la loro situazione per quanto concerne la ratificazione della Convenzione, nel caso in cui l’istrumento di ratificazione non fosse stato deposto nel termine di due anni a contare dalla data della firma.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il quattordici dicembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni 27 ; copia conforme sarà trasmessa a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla conferenza.

(Seguono le firme del presidente e del segretario generale della Conferenza)

Campo d'applicazione della Convenzione (emendata) il 12 marzo 200728

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

9 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Austria

10 novembre

1949

9 ottobre

1950

Belgio

2 maggio

1952

31 luglio

1952

Canada

9 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Danimarca

27 settembre

1949

9 ottobre

1950

Egitto

9 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Finlandia

17 agosto

1949

9 ottobre

1950

Francia

11 gennaio

1949

9 ottobre

1950

Ghana

7 aprile

1958 S

6 marzo

1957

Giappone

2 dicembre

1952

2 dicembre

1952

Grecia

9 ottobre

1950

9 ottobre

1950

India

14 marzo

1949

9 ottobre

1950

Irlanda

28 febbraio

1952

28 febbraio

1952

Israele

28 dicembre

1950

28 marzo

1951

Italia

20 maggio

1949

9 ottobre

1950

Liberia

16 settembre

2005 A

15 dicembre

2005

Lussemburgo

23 luglio

1953

21 ottobre

1953

Nigeria

23 luglio

1965

21 ottobre

1965

Norvegia

22 marzo

1949

9 ottobre

1950

Paesi Bassi

13 aprile

1950

9 ottobre

1950

Pakistan

3 marzo

1952

3 marzo

1952

Regno Unito

9 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Sudafrica

10 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Svezia

9 dicembre

1948

9 ottobre

1950

Svizzera

23 gennaio

1970

23 gennaio

1970

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980