Al momento di procedere alla firma della Convenzione portante la data d’oggi, i plenipotenziari sottoscritti dichiarano di accettare, per quanto concerne le diverse disposizioni della Convenzione, l’interpretazione specificata nella prima parte del presente Protocollo, e di accettare parimente le riserve fatte in virtù dell’art. 17 di detta Convenzione e comprese nella seconda parte del presente Protocollo.
II.
1. Art. 2, 111, lett. B
I dati previsti a questo paragrafo saranno stabiliti e pubblicati dalla Turchia a intervalli più che sia possibili vicini, senza che, d’obbligo, questi rilievi debbano essere annuali.
Le indagini non conterranno informazioni concernenti la superficie coltivata nelle aziende indigene, nelle fattorie indigene, nei dominî di negri e nei centri delle missioni.
2. Art. 2, 111, lett. E
Queste disposizioni non si applicano al Brasile.
3. Art. 2, IV, N. 2, lett. a
La scelta dei minerali sarà lasciata a discrezione del Governo giapponese.
4. Art. 2, V, lett. B e C
Le indagini previste a questo paragrafo non saranno obbligatorie.
5. Art. 2, VI
La pubblicazione mensile dei numeri indici in un avvenire prossimo non sarà obbligatoria.
6. Art. 3, N. 2
Questo capoverso sarà considerato non come un obbligo, ma come una raccomandazione.
Fatto a Ginevra, il quattordici dicembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni; copia conforme sarà trasmessa a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.
Atto finale
I Governi dell’Unione Sudafricana, della Germania, degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, della Confederazione Australiana, del Belgio, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti del Brasile, della Bulgaria, del Canadà, di Cuba, della Danimarca, della Città libera di Danzica, dell’Egitto, dell’Equatore, dell’Estonia, della Finlandia, della Francia, della Grecia, dell’Ungheria, dell’India, dell’Italia, del Giappone, della Lettonia, del Lussemburgo, del Messico, del Nicaragua, della Norvegia, del Paraguay, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della Romania, del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, del Siam, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, della Svezia, della Svizzera, della Cecoslovacchia, della Turchia, dell’Uruguay, del Venezuela,
animati dal desiderio di assicurare l’elaborazione e la pubblicazione di diverse categorie di statistiche in tutti i paesi del mondo, nonché l’adozione generale di metodi uniformi per l’allestimento dei rilievi statistici d’ordine economico;
ricevuto l’invito che loro era stato fatto dal consiglio della Società delle Nazioni a partecipare ad una conferenza al fine di studiare un disegno di convenzione a questo scopo;
hanno a questo effetto designato le delegazioni seguenti:
(Seguono i nomi dei delegati, segretari e periti dei paesi nominati sopra)
L’Istituto internazionale d’agricoltura e la Camera di commercio internazionale, invitati a prendere parte, a titolo consultivo, alla conferenza, hanno designato a questo scopo le delegazioni seguenti:
(Seguono i nomi dei delegati di questi due istituti)
Il comitato economico della Società delle Nazioni, il sottocomitato dei periti per l’unificazione della nomenclatura doganale e la commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito, invitati ciascuno a designare uno dei loro membri allo scopo di prendere parte alla conferenza a titolo consultivo, si sono fatti rappresentare dai loro membri qui in seguito indicati:
(Seguono i nomi di questi delegati)
i quali di conseguenza si sono riuniti a Ginevra.
Il consiglio della Società delle Nazioni ha chiamato a fungere da presidente della conferenza il sig. William G. Rappard, professore all’Università di Ginevra, direttore dell’Istituto di studi superiori internazionali, membro della commissione permanente dei mandati della Società delle Nazioni.
I lavori del segretariato erano confidati ai membri seguenti della sezione economica e finanziaria del segretariato della Società delle Nazioni: sig. A. Loveday, segretario generale della conferenza, Dr. V. J. Stencek, A. Rosenborg, J. H. Chapman, e Dr. A. von Suchan.
In seguito alle riunioni tenute dal 26 novembre al 14 dicembre 1928, sono stati stabiliti gli atti qui appresso:
I. – Convenzione, in data del 14 dicembre 1928, concernente le statistiche economiche.
II. – Protocollo della Convenzione.
La conferenza ha pure adottato le risoluzioni seguenti:
- La conferenza esprime il desiderio che il comitato dei periti previsto all’art. 8 si componga di membri scelti in ragione della loro competenza tecnica e non in qualità di rappresentanti degli Stati di cui sono cittadini.
- La conferenza dichiara che l’aver inserito nell’art. 2, I, lett. b, della Convenzione certe disposizioni relative alla navigazione marittima non deve essere considerato come atto che pregiudichi la conclusione, nel futuro, di un accordo internazionale sulle statistiche dei trasporti.
- La conferenza avendo preso atto delle dichiarazioni fatte, secondo le quali sono stati iniziati dei lavori allo scopo di unificare le statistiche dei trasporti e riconoscendo l’importanza della pubblicazione di tali statistiche su basi unificate che garantiscano di poterle confrontare fra loro nel modo più completo che sia possibile, esprime il voto che i lavori preparatori possano essere condotti a buon fine nel più breve termine possibile, allo scopo di permettere che venga concluso un accordo internazionale a questo scopo in un avvenire prossimo.
- La conferenza, vista l’utilità dei contatti personali tra gli statistici ufficiali dei differenti paesi e le difficoltà incontrate nel mandare a conferenze internazionali tenute in paesi lontani i funzionari incaricati di elaborare le statistiche nazionali, esprime il voto che la Società delle Nazioni prenda l’iniziativa di segnalare alle organizzazioni internazionali di statistica l’opportunità di raggruppare in un periodo per quanto possibile breve e in città per quanto possibile vicine, le conferenze internazionali previste per uno stesso anno.
Nonché le raccomandazioni seguenti:
la conferenza raccomanda:
I. – che, in ragione dell’alto apprezzamento ch’essa desidera esprimere per l’opera compita nella preparazione della presente conferenza dall’Istituto internazionale di statistica e dalla Camera di commercio internazionale, sia sempre tenuto conto, per l’avvenire, dei lavori scientifici e dei pareri tecnici degli organismi internazionali competenti.
II. – dato che la presente conferenza non rappresenta che un minimo:
- che i paesi vogliano, a seconda che la loro organizzazione economica è più o meno complessa, preparare e pubblicare delle statistiche più particolareggiate di quelle richieste dalla presente Convenzione;
- che i paesi allarghino progressivamente il campo dei loro lavori statistici e vogliano, a questo scopo, tener conto dei pareri del comitato, dei periti, e
- che i paesi che possiedono delle organizzazioni statistiche assai sviluppate si sforzino, ricorrendo, se lo desiderano, all’assistenza del comitato dei periti, di concludere delle intese ufficiose o ufficiali allo scopo di assicurare che certe statistiche da essi pubblicate e che sono oggetto della presente Convenzione, possano essere confrontate fra loro.
III. – che allo scopo di dar effetto all’ultimo paragrafo della precedente raccomandazione:
- il segretario generale della Società delle Nazioni sia pregato di informarsi dei paesi che sarebbero disposti a darvi seguito;
- i paesi che hanno accettato questa proposta siano invitati a.a preparare un documento indicante le categorie delle statistiche economiche per le quali essi sono disposti a discutere l’adozione di metodi uniformi;b.a trasmettere questo documento, sia direttamente sia per cura del segretario generale della Società delle Nazioni, se possibile innanzi il 30 settembre 1929, agli altri paesi che pure hanno accettato questa proposta;c.a rimettere, se possibile innanzi il 1° giugno 1930, le loro osservazioni sui documenti così ricevuti, ai paesi che li avranno loro trasmessi, ed.a mandare delle copie di tutti questi documenti al segretario generale della Società delle Nazioni;
- questi documenti siano discussi dal comitato dei periti, allo scopo di conchiudere un accordo o accordi fissanti obblighi più estesi.
IV. – che, allo scopo di aumentare il valore, dal punto di vista economico, delle statistiche previste all’art. 2, 11, della Convenzione, il comitato dei periti, prendendo in considerazione l’opera delle conferenze internazionali degli statistici del lavoro convocati dall’Ufficio internazionale del Lavoro e quella dell’Istituto internazionale di statistica:
- prepari un progetto di nomenclatura particolareggiata dei rami dell’attività economica e delle professioni;
- studi la questione dei sistemi di classificazione della popolazione attiva secondo l’industria o secondo la professione individuale, nonché la distribuzione delle persone attive secondo la loro situazione (datori di lavoro, salariati, ecc.);
- presenti su questi oggetti un rapporto che il segretario generale della Società delle Nazioni sarà pregato di comunicare ai Governi delle alte Parti contraenti.
V. – che in tutti i paesi, dove le statistiche economiche di base sono sufficientemente sviluppate per permettere questa procedura, si esamini attentamente la possibilità:
- di sviluppare le statistiche ufficiali in modo da facilitare l’allestimento, a intervalli regolari, di valutazioni del reddito nazionale;
- di pubblicare, a intervalli regolari, serie di dati statistici, di natura tale da indicare le fluttuazioni dell’attività economica nel senso più largo di questa espressione;
- di riunire e pubblicare dei rilievi intorno alle scorte visibili per le principali materie prime dell’industria;
- di riunire e pubblicare delle statistiche dell’energia elettrica prodotta nelle stazioni centrali di distribuzione pubblica, distinguendo tra la produzione degli impianti idroelettrici e quelli termici.
VI. – che, tenendo conto dei voti emessi dalle conferenze internazionali sull’energia, tenute a Londra (1924) e a Basilea (1926) nonché dalla conferenza economica internazionale di Ginevra (1927) concernenti l’allestimento di statistiche delle forze motrici, tutti i paesi allarghino e precisino per quanto è possibile, in conformità dei principî che potranno essere elaborati dal comitato dei periti, i lavori statistici relativi alle forze motrici.
VII. – che si proceda ad un censimento della produzione industriale in tutti i paesi in cui l’industria è sufficientemente sviluppata, e che questo censimento abbia luogo almeno una volta ogni dieci anni o, di preferenza, una volta ogni cinque anni, e che i censimenti vengano fatti nei diversi paesi in anni vicini per quanto possibili gli uni agli altri;
VIII. – che nei limiti del possibile, ogni paese pubblichi, in cifre assolute o relative, i prezzi di tutte le merci, o almeno i prezzi delle merci più importanti, utilizzate pel calcolo dei prezzi all’ingrosso e del costo della vita che sono previsti all’art. 2, VI, della Convenzione, nonché degli indici dei prezzi dei principali gruppi di merci.
IX. – che, allo scopo di assicurare il confronto dei numeri indici di cui all’art. 2, VI, della Convenzione, tutti i paesi adottino come base lo stesso anno o lo stesso periodo, e che il comitato dei periti studi questa questione tenendo conto dei lavori delle conferenze internazionali degli statistici del lavoro, convocati dall’Ufficio internazionale del Lavoro, e di quelli dell’Istituto internazionale di statistica, e che il comitato prepari a questo scopo un rapporto che sarà comunicato ai Governi di tutte le alte Parti contraenti.
X. – che i diversi emendamenti che sono stati proposti nel corso della conferenza in merito ai paragrafi B e C dell’art. 2, V, dell’art. 2, VI e degli allegati IV e VI , e che sono riprodotti nei processi verbali della conferenza, siano rinviati al comitato dei periti.
XI. – che, allo scopo di facilitare la compilazione di rilievi esatti delle importazioni e delle esportazioni per ogni singolo paese, secondo l’elenco dato alla parte II dell’allegato I della Convenzione il segretario generale della Società delle Nazioni sia pregato di far preparare, prima che entri in vigore la presente Convenzione e di far mettere a giorno periodicamente un repertorio dei luoghi di carico e scarico aperti al traffico internazionale, che indichi in ciascun caso la rubrica corrispondente dell’elenco inserito nella parte II dell’allegato I.
XII. – dato che la Società delle Nazioni attualmente si occupa di preparare una nomenclatura comune per le tariffe doganali e che, nella gran maggioranza dei paesi, la nomenclatura statistica del commercio è fondata sulla nomenclatura adottata nelle rispettive tariffe doganali:
- che il comitato dei periti, allorché i lavori relativi a questa nomenclatura doganale, saranno sufficientemente progrediti, rediga un progetto di nomenclatura statistica minimo da sottoporsi ai Governi delle alte Parti contraenti;
- che in attesa, alla nomenclatura statistica attualmente usata non siano introdotte modificazioni all’infuori di quelle che potrebbero essere richieste dai bisogni immediati dei diversi paesi;
- che pei rilievi del commercio estero sia adottata una nomenclatura statistica uniforme, anche dai paesi che non sono in grado di adottare la nuova nomenclatura doganale;
- che fino al momento in cui saranno state introdotte queste modificazioni, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1913 continuino a fornire all’Ufficio internazionale di statistica commerciale di Bruxelles i riassunti approvati da detta Convenzione.
XIII. – che, in ragione dei vantaggi e dell’importanza che presenta l’adozione, in tutti i paesi, della definizione precisa dei termini «peso lordo», «peso netto», «peso netto legale», e di una pratica uniforme nell’uso di questi termini, il consiglio della Società delle Nazioni sia pregato di occuparsi della possibilità di far studiare queste questioni dall’organizzazione economica della Società delle Nazioni.
XIV. – che per le merci spedite con polizza d’imbarco con facoltà d’opzione di scarico o «per ordine» e indicate come consegnate «per ordine», siano ulteriormente stabilite delle statistiche indicanti i paesi di scarico effettivo, allorché essi saranno conosciuti, e che le questioni relative alla determinazione dei migliori metodi per conoscere la vera destinazione di queste esportazioni, siano sottoposte al comitato dei periti.
XV. – che oltre le tabelle statistiche previste, a titolo di saggio, all’art. 3, cpv. 2, le alte Parti contraenti facciano procedere a tutti gli altri studi che, a loro parere, potrebbero contribuire a chiarire la questione.
XVI. – che i Governi dei paesi in nome dei quali la Convenzione è stata firmata facciano conoscere al segretario generale della Società delle Nazioni la loro situazione per quanto concerne la ratificazione della Convenzione, nel caso in cui l’istrumento di ratificazione non fosse stato deposto nel termine di due anni a contare dalla data della firma.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Ginevra, il quattordici dicembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni ; copia conforme sarà trasmessa a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla conferenza.
(Seguono le firme del presidente e del segretario generale della Conferenza)