Note e disposizioni completive
ad Articolo I
Numero 1
Gli obblighi menzionati nel numero 1 dell’articolo I con riferimento ai numeri 2 e 4 dell’articolo III, come anche quelli recati nella lettera b del numero 2 dell’articolo II con riferimento all’articolo VI, sono considerati, ai fini del protocollo d’applicazione provvisoria, come entranti nell’ambito della Parte II.
I rinvii ai numeri 2 e 4 dell’articolo III, recati nel capoverso che precede, come anche nel numero 1 dell’articolo I, saranno applicati soltanto, allorchè sarà stato mutato l’articolo III, per l’entrata in vigore dell’emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte II e l’articolo XXVI dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
Numero 4
La locuzione «margine di preferenza» significa la differenza assoluta tra l’ammontare del dazio doganale applicabile alla nazione più favorita e quello del dazio preferenziale per lo stesso prodotto, non già la proporzione tra i due dazi. Per esempio:
- se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento del valore e quello preferenziale è del 24 per cento, sarà considerato margine preferenziale il 12 per cento del valore, non il terzo del dazio della nazione più favorita;
- se il dazio della nazione più favorita è del 36 per cento del valore e quello preferenziale è indicato come uguale ai due terzi del dazio della nazione più favorita, il margine preferenziale è uguale al 12 per cento del valore;
- se il dazio della nazione più favorita è di fr. 2 il chilogrammo e quello preferenziale è di fr. 1.50 il chilogrammo, il margine preferenziale è di 0,50 il chilogrammo.
Non saranno considerate come incompatibili con il vincolo generale dei margini di preferenza le misure doganali seguenti, prese secondo procedure uniformi e determinate:
- la rimessa in vigore, per un prodotto importato, di una classificazione doganale o di un saggio ordinariamente applicabile al medesimo, se tale classificazione o saggio era temporaneamente sospeso il 10 aprile 1947;
- la classificazione di un prodotto sotto un numero tariffale, diversa da quello sotto cui era classificato il 10 aprile 1947, se la legislazione tariffale prevede chiaramente che il prodotto possa essere classificato sotto numeri differenti.
ad Articolo II
Numero 2, lettera a
Il rinvio al numero 2 dell’articolo III, recato nella lettera a del numero 2 dell’articolo II, verrà applicato soltanto, allorchè sarà stato mutato l’articolo III, per l’entrata in vigore dell’emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte Il e l’articolo XXVI dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
Numero 2, lettera h
Vedi la nota concernente il numero 1 dell’articolo I.
Numero 4
Salvo una convenzione espressa con le Parti contraenti che avevano negoziato la concessione, nell’applicazione delle disposizioni del numero 4 sarà tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 31 della Carta dell’Avana.
ad Articolo III
Ogni tassa o altra imposizione interna, come pure ogni legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, che si applichi al prodotto importato come a quello nazionale congenere e sia riscossa o imposta, nel caso del prodotto importato, al momento o nel luogo dell’importazione, sarà nondimeno considerata come tassa o altra imposizione interna, oppure come legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, e sarà per tanto sottoposta alle disposizioni dell’articolo III.
Numero 1
L’applicazione del numero 1 alle tasse interne, imposte dai Governi o dalle amministrazioni locali d’una Parte contraente, è disciplinata dalle disposizioni dell’ultimo numero dell’articolo XXIV La locuzione «misure ragionevoli, in suo potere», recata in quel numero, non sarà intesa, a cagione d’esempio, come obbligante una Parte contraente ad abrogare una legislazione nazionale che conferisca ai Governi locali l’autorità di imporre delle tasse interne, le quali, nella forma, siano bensì contrarie alle lettera dell’articolo III, ma tali non siano, in effetto, allo spirito del medesimo, se dall’abrogazione avessero a conseguire, per il Governo o le amministrazioni locali interessate, delle gravi difficoltà finanziarie. Quanto alle tasse riscosse dai detti Governi e amministrazioni locali, le quali fossero contrarie non meno alla lettera che allo spirito dell’articolo III, la locuzione «misure ragionevoli, in suo potere» consente a una parte contraente di sopprimere progressivamente tali tasse, durante un intervallo di transizione, qualora una soppressione immediata sia per cagionare delle gravi difficoltà amministrative e finanziarie.
Numero 2
Una tassa conforme alle prescrizioni del primo periodo del numero 2 non dev’essere considerata incompatibile con quelle del secondo periodo del medesimo, se non quando vi sia, dall’una parte, concorrenza con il prodotto gravato, e, dall’altra, un prodotto direttamente concorrente o sostituibile, non gravato da una simile tassa.
Numero 5
Un ordinamento compatibile con le disposizioni del primo periodo del numero 5 non va considerato contrario alle disposizioni del secondo periodo, quando il Paese che lo applichi produca tutti i prodotti, in esso disciplinati, in quantità sostanziali. Per dimostrare che un ordinamento è consono con le disposizioni del secondo periodo, non si potrà allegare che, assegnando una proporzione o una quantità determinata a ciascuno dei prodotti sottoposti all’ordinamento, sia stato mantenuto un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali.
ad Articolo V
Numero 5
Per quanto concerne le spese di trasporto, la norma stabilita nel numero 5 si applica ai prodotti congeneri, trasportati per un medesimo itinerario in condizioni analoghe.
ad Articolo VI
Numero 1
1. Il dumping palliato, praticato da ditte associate (la vendita, cioè, operata da un importatore, a un prezzo inferiore a quello fatturato dall’esportatore cui sia associato, e a quello corrente nel Paese esportatore) è una forma di dumping di prezzo, nel quale il margine di dumping può essere calcolato cominciando dal prezzo con il quale la merce è rivenduta dall’importatore.
2. Si ammette che, nel caso di importazioni provenienti da un Paese il cui commercio soggiaccia a un monopolio completo, o quasi completo, e in cui tutti i prezzi interni siano stabiliti dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi, agli effetti del numero 1, possa essere malagevole, e che, in casi siffatti, le Parti contraenti importatrici possano stimare necessario di tener presente, che non sempre potrebbe essere acconcio un rapporto con i prezzi interni di quel Paese.
Numeri 2 e 3
Nota 1. Come accade sovente nella pratica doganale, una Parte contraente, nell’attesa dell’accertamento definitivo dei fatti, potrà imporre una garanzia ragionevole (cauzione o deposito di danaro) per il pagamento dei dazi antidumping o dei dazi compensatori, in tutti i casi in cui sia da sospettare un dumping o un sussidio.
Nota 2. L’applicazione di saggi di cambio multipli può, in certi casi, costituire un sussidio sull’esportazione, al quale si possono opporre dei dazi compensatori secondo il numero 3, oppure costituire una sorta di dumping conseguita mediante una svalutazione della moneta, al che possono essere opposte le misure previste nel numero 2. Con la locuzione «applicazione di saggi di cambio multipli» s’intendono le pratiche operate oppure approvate da Governi.
Numero 6, lettera b
Le derogazioni alle norme della lettera b del numero 6 saranno concesse soltanto a domanda della Parte contraente che si propone di riscuotere un dazio antidumping o un dazio compensatore.
ad Articolo VII
Numero 1
La locuzione «altre imposizioni» non sarà considerata come comprendente le tasse interne o le imposizioni equivalenti riscosse all’importazione o in occasione di questa.
Numero 2
1. Sarà conforme all’articolo VII il presumere che il «valore reale» può essere rappresentato dal prezzo di fattura, aumentato di tutte le spese legittime non comprese nel medesimo e che effettivamente siano degli elementi del «valore reale», come anche di qualsiasi sconto, o di altro rilascio, non usuale, calcolato sul prezzo ordinario di concorrenza.
2. Si conformerebbe alle disposizioni della lettera b del numero 2 dell’articolo VII la Parte contraente la quale interpretasse la locuzione «in operazioni commerciali usuali, avvenute in condizioni di piena concorrenza» come escludente qualsiasi negozio nel quale il compratore e il venditore non siano indipendenti l’uno dall’altro e nel quale non sia stato considerato soltanto il prezzo.
3. La nozione «in condizioni di piena concorrenza» consente a una Parte contraente di non tenere conto dei prezzi di vendita nei quali siano stati fatti quegli sconti speciali che sono concessi soltanto ai rappresentanti esclusivi.
4. Il testo delle lettere a e b permette alle Parti contraenti di determinare in maniera uniforme il valore doganale, sia 1. fondandosi sui prezzi che per la merce importata sono stabiliti da un determinato esportatore, sia 2. fondandosi sul grado generale dei prezzi dei prodotti congeneri.
ad Articolo VIII
1. Sebbene l’applicazione di saggi di cambio multipli non sia espressamente menzionata nell’articolo VIII, i numeri 1 e 4 del medesimo vietano che sulle operazioni di cambio siano riscossi delle tasse o degli altri diritti, per i quali venga attuato un sistema siffatto; è nondimeno tutelata, in virtù della lettera a del numero 9 dell’articolo XV, la condizione della Parte contraente che, con il consenso del Fondo Monetario Internazionale, si valga di diritti valutari multipli allo scopo di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti.
2. Sarebbe conforme alle disposizioni del numero 1, se, nell’importazione di merci da un territorio d’una Parte contraente su quello di un’altra Parte, la presentazione di certificati d’origine fosse richiesta soltanto quando sia strettamente necessaria.
ad Articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII
Le locuzioni «restrizioni sull’importazione» e «restrizioni sull’esportazione», negli articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII, concernono parimente le restrizioni applicate nei negozi attenenti al commercio di Stato.
ad Articolo XI
Numero 2, lettera c
La locuzione «qualunque sia la forma sotto la quale venga importato» si riferisce anche ai prodotti poco trasformati e ancora deperibili che facciano una concorrenza diretta ai prodotti freschi e che, se fossero importati liberamente, tenderebbero a rendere inoperanti le restrizioni applicate sull’importazione dei medesimi.
Numero 2, ultimo capoverso
La locuzione «elementi particolari» comprende le variazioni della produttività comparata dei produttori nazionali e stranieri, ma non le variazioni conseguite artificialmente con mezzi che l’accordo generale non ammette.
ad Articolo XII
Le Parti contraenti prenderanno tutte le disposizioni utili affinché nelle consultazioni intraprese secondo che dispone il presente articolo sia osservato un segreto assoluto.
Numero 3, lettera c/i
Le Parti contraenti che applicano delle restrizioni dovranno studiarsi di non pregiudicare gravemente le esportazioni di un prodotto primario dal quale dipenda in larga parte l’economia di un’altra Parte contraente.
Numero 4, lettera b
È convenuto che questa data cadrà nel termine di novanta giorni a contare da quello dell’entrata in vigore degli emendamenti a questo articolo, recati nel protocollo che modifica il preambolo e le parti II e III del presente accordo. Le Parti contraenti potranno tuttavia stabilire una data ulteriore, qualora stimassero che lo stato delle cose non sia consentaneo all’applicazione del presente articolo al momento che era stato considerato; questa nuova data dovrà cadere nel termine di trenta giorni a contare da quello nel quale gli obblighi stabiliti nelle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale divengano applicabili alle Parti contraenti, membri del Fondo, le cui percentuali combinate del commercio estero rappresentino almeno il 50 per cento del commercio estero complessivo di tutte le Parti contraenti.
Numero 4, lettera e
È convenuto che la lettera e del numero 4 non stabilisce alcun criterio nuovo su l’istituzione o il mantenimento di restrizioni quantitative, intese a tutelare la parità della bilancia dei pagamenti. Essa tende esclusivamente a fare sì che siano considerati debitamente tutti quegli elementi esterni, come le mutazioni nei termini degli scambi, le restrizioni quantitative, i dazi troppo onerosi e i sussidi, i quali possano contribuire a dissestare la bilancia dei pagamenti della Parte contraente che applica le restrizioni.
ad Articolo XIII
Numero 2, lettera d
Le «considerazioni di natura commerciale» non sono state reputate un criterio di ripartizione dei contingenti, atteso che non sarebbe sempre dato alle Parti contraenti di applicarlo. D’altro canto, qualora tale applicazione fosse possibile, una Parte contraente potrebbe valersene quando si studia di conseguire un accordo secondo che dispone la norma generale stabilita nella frase introduttiva del numero 2.
Numero 4
Vedi la nota sulla locuzione «elementi particolari», all’ultimo capoverso del numero 2 dell’articolo XI.
ad Articolo XIV
Numero 1, lettera g
Le disposizioni della lettera g del numero 1 non danno alle Parti contraenti l’autorità di esigere che la procedura di consultazione sia applicata a operazioni commerciali isolate, salvo che queste non siano di natura tanto ampia da assumere il valore d’un atto di politica commerciale generale. In tal caso, a richiesta della Parte contraente interessata, le Parti contraenti dovranno esaminare l’operazione considerata, anche rispetto alla politica generale della detta Parte quanto all’importazione del prodotto del quale si tratta.
Numero 2
Tra i casi considerati nel numero 2 v’è quello della Parte contraente la quale, per effetto di un’operazione commerciale corrente, disponga di crediti che non possa adoperare senza valersi di misure discriminatorie.
Numero 4
La locuzione «s’opponga» significa in particolare che le misure di vigilanza sui cambi, le quali fossero contrarie alla lettera di un articolo del presente accordo, non saranno considerate una violazione del medesimo, se non siano notevolmente aliene dal suo spirito. Così, una Parte contraente, la quale, in virtù d’una misura siffatta, applicata secondo gli statuti del Fondo Monetario Internazionale, esigesse che il pagamento delle sue esportazioni sia fatto nella sua moneta, oppure di uno o di parecchi Stati membri di quel Fondo, non sarà reputata, per tale motivo, aver contravvenuto alle disposizioni dell’articolo XI o dell’articolo XIII. Potrebbesi anche recare come esempio il caso della Parte contraente la quale specifichi, su una licenza d’importazione, un Paese da cui potrebbe essere cavata una merce, non già per stabilire in quella un nuovo elemento di discriminazione, ma allo scopo d’applicare delle misure autorizzate per quanto s’appartiene alla vigilanza sui cambi.
ad Articolo XVI
Non sarà considerato sussidio: l’esenzione, in favore d’un prodotto esportato, dei dazi doganali o delle tasse che gravano sul prodotto congenere, quando sia destinato al consumo interno; né il rilascio di tali dazi o tasse, fino a una somma pari a quelle dovute o pagate.
Sezione B
1. Nessuna disposizione della sezione B vieterà a una Parte contraente d’applicare dei saggi di cambio multipli in conformità degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.
2. È considerato «prodotto primario», secondo che dispone la sezione B, qualsiasi prodotto dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, e qualsiasi minerale, così nella sua forma naturale come anche se abbia subito la trasformazione che comunemente è richiesta per la vendita in quantità considerevoli nel commercio internazionale.
Numero 3
1. Ancorché una Parte contraente non sia stata esportatrice del prodotto, del quale si tratta, durante l’intervallo precedente di riferimento, essa potrà far valere il suo diritto di ottenere una quota del commercio del medesimo.
2. Un sistema inteso a consolidare il prezzo interno di un prodotto primario, oppure l’utile lordo dei produttori nazionali del medesimo, indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi d’esportazione, dal quale consegue talora che, nell’esportazione, la vendita di tale prodotto avvenga per un prezzo minore di quello del prodotto congenere, richiesto agli acquirenti nel commercio interno, non sarà considerato una forma di sussidio sull’esportazione secondo il numero 3, qualora le Parti contraenti riscontrino:
- che un tale sistema abbia parimente avuto per effetto, o sia stato divisato in maniera d’avere per effetto, la vendita del prodotto, nell’esportazione, a un prezzo maggiore di quello comparabile, richiesto nel commercio interno agli acquirenti del prodotto congenere;
- e che un tale sistema, in conseguenza del disciplinamento effettivo della produzione, o per qualunque altra ragione, sia applicabile, o sia divisato, in maniera da non accrescere indebitamente le esportazioni, né da cagionare alcun altro pregiudizio grave agli interessi di altre Parti contraenti.
Le misure d’esecuzione d’un sistema siffatto saranno, nonostante il detto riscontro delle Parti contraenti, soggette alle disposizioni del numero 3, qualora fossero finanziate in tutto o in parte, oltre che dalle contribuzioni pagate dai produttori per quella merce, dalle contribuzioni degli enti pubblici.
Numero 4
Il numero 4 ha lo scopo d’indurre le Parti contraenti a sforzarsi di conchiudere, innanzi alla fine del 1957, un accordo inteso ad abolire, per il 1° gennaio 1958, l’assegnazione di qualunque sussidio, oppure, qualora non fosse dato di conseguire un simile accordo, di conchiudere un accordo inteso a mantenere le cose nello stato in cui sono, fino alla data successiva più vicina per la quale possano fare proposito di fermare quell’accordo.
ad Articolo XVII
Numero 1
Le operazioni degli uffici commerciali istituiti da una Parte contraente, i quali esercitano l’acquisto e la vendita, sono soggette alle disposizioni delle lettere a e b.
L’opera degli uffici commerciali istituiti da una Parte contraente, i quali non esercitano l’acquisto o la vendita, ma emanano ordinamenti sul commercio privato, è disciplinata dagli articoli pertinenti del presente accordo.
Le disposizioni del presente articolo non impediscono un’impresa di Stato dal vendere un prodotto a un altro prezzo su un altro mercato, sempre che sia giustificato da ragioni commerciali, per secondare nei mercati d’esportazione le condizioni dell’offerta e della domanda.
Numero 1, lettera a
Non sono «dei privilegi esclusivi o particolari» le misure governative applicate allo scopo d’assicurare nelle operazioni commerciali l’osservanza di certi criteri di qualità e di rendimento, né i privilegi su l’utilizzazione delle risorse naturali nazionali, che non conferiscano al Governo la facoltà di dirigere le operazioni commerciali dell’impresa della quale di tratta.
Numero 1, lettera b
Un Paese beneficiario di un «prestito a scopo determinato» può reputarlo «considerazione d’indole commerciale», allorchè acquista all’estero i prodotti dei quali abbisogna.
Numero 2
Le parole «prodotti» e «merci» sono intese secondo il loro significato commerciale ordinario, non nel significato di acquisto o di prestazione di servizi.
Numero 3
I negoziati che le Parti contraenti accettano di trattare conformemente al presente numero, possono concernere la diminuzione dei dazi e di altre imposizioni su l’importazione e l’esportazione, oppure qualsiasi altro accordo confacevole a vicenda, compatibile con le disposizioni del presente accordo. (Vedi il numero 4 dell’articolo II e la nota che lo concerne).
Numero 4 lettera b
La locuzione «aumento del prezzo nell’importazione» di cui alla lettera b del numero 4, significa l’ammontare, di cui, nella determinazione del prezzo domandato per il prodotto importato, è accresciuto dal monopolio d’importazione il prezzo allo sbarco (ne sono esclusi: le tasse interne secondo l’articolo III, il costo del trasporto e della somministrazione, come anche le altre spese attenenti alla vendita, all’acquisto o a qualsiasi trasformazione accessoria, e una ragionevole porzione di utile).
ad Articolo XVIII
Le Parti contraenti, e le Parti contraenti considerate, osserveranno su tutte le questioni attenenti a questo articolo un segreto assoluto.
Numero 1 e 4
1. Le Parti contraenti, nell’esaminare se l’economia di una Parte contraente «non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita», considereranno lo stato economico ordinario, né fonderanno la loro risoluzione sopra circostanze straordinarie, come sarebbero quelle che dipendono da congiunture insolitamente favorevoli al commercio di esportazione del prodotto o dei prodotti principali di quella Parte.
2. La locuzione «ai primi gradi del suo sviluppo» non concerne soltanto la Parte contraente che sia nei primi momenti del suo sviluppo economico, ma anche quella Parte che stia ordinando industrialmente la sua economia allo scopo di scemare uno stato di dipendenza rispetto ai suoi prodotti primari.
Numeri 2, 3, 7, 13 e 22
La locuzione «stabilimento di un ramo di produzione determinato» non concerne soltanto lo stabilimento d’un nuovo ramo di produzione, ma anche di una nuova produzione in un ramo già stabilito e la trasformazione sostanziale d’un ramo siffatto, oppure lo sviluppo del medesimo, quando non sia bastevole alla domanda interna, che in proporzione relativamente debole. Essa concerne altresì la ricostruzione di un ramo di produzione andato distrutto o fondamentalmente danneggiato per effetto di ostilità o di catastrofi cagionate dalla natura.
Numero 7, lettera b
Ogni mutamento, o revocazione, operato in virtù della lettera b da una Parte contraente considerata nella lettera a del numero 7, diversa da quella istante, dovrà avvenire nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la Parte istante abbia istituito la misura, e avrà effetto a contare dal trentesimo giorno dopo quello in cui sarà stato notificato alle Parti contraenti.
Numero 11
Il secondo periodo del numero 11 non sarà inteso come obbligante una Parte a temperare o a revocare delle restrizioni, qualora il temperamento o la revocazione fosse per cagionare immediatamente uno stato che giustificherebbe, secondo i casi, l’inasprimento o l’istituzione di restrizioni conformi al numero 9 dell’articolo XVIII.
Numero 12, lettera b
La data considerata nella lettera b del numero 12 sarà quella che le Parti contraenti stabiliranno in conformità della lettera b, del numero 4 dell’articolo XII del presente accordo.
Numeri 13 e 14
È convenuto che, innanzi di risolvere d’istituire una misura, e di notificarla alle Parti contraenti, secondo che dispone il numero 14, una Parte contraente possa avere bisogno di un termine ragionevole per determinare, rispetto alla concorrenza, lo stato del ramo di produzione del quale si tratta.
Numeri 15 e 16
È convenuto che le Parti contraenti dovranno invitare quella Parte che fa disegno d’applicare una misura in virtù della sezione C, a consultare con esse conformemente alle disposizioni del numero 16, quando ne siano richieste da una Parte il cui commercio sarebbe notevolmente colpito da quella misura.
Numeri 16, 18, 19 e 22
1. È convenuto che le Parti contraenti possono approvare con riserva di condizioni o di restrizioni, da esse stabilite, la misura divisata. La misura, che quanto al modo in cui venga applicata non soddisfaccia alle condizioni apposte all’approvazione, non si avrà, a un tale rispetto, per approvata. Se la misura sia stata dalle Parti contraenti approvata per un intervallo determinato, e la Parte contraente, della quale si tratta, riscontri che per conseguire gli scopi per i quali era stata istituita occorra mantenerla durante un nuovo intervallo, la detta Parte potrà domandare a quelle un prolungamento dell’intervallo, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite nella sezione C o D, secondo i casi.
2. Si confida che, d’ordinario, le Parti contraenti s’asterranno d’approvare una misura che possa pregiudicare in grave maniera l’esportazione d’un prodotto sopra il quale sia massimamente fondata l’economia di una Parte contraente.
Numeri 18 e 22
La frase «e siano sufficientemente tutelati gli interessi delle altre Parti» è stata inserita allo scopo di dare un’ampiezza bastevole all’indagine circa al metodo più acconcio, nel singolo caso, a una siffatta tutela. Un tale metodo potrà consistere nel conferimento di una concessione accessoria, per opera della Parte contraente che si vale delle disposizioni della sezione C o della sezione D, durante l’intervallo di tempo nel quale viga la derogazione alle disposizioni degli altri articoli dell’accordo, oppure nella sospensione temporanea, per opera di qualsiasi altra Parte contraente considerata nel numero 18, d’una concessione equivalente in sostanza al pregiudizio cagionato dall’istituzione della misura della quale si tratta. Questa Parte contraente avrà il diritto di tutelare i suoi interessi, sospendendo temporaneamente una concessione; nondimeno, essa non potrà esercitarlo rispetto a una misura applicata da una Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4, se le Parti contraenti abbiano stabilito che la compensazione offerta sia bastevole.
Numero 19
Le disposizioni del numero 19 si applicano nel caso in cui un ramo di produzione si sia mantenuto oltre il «termine ragionevole», menzionato nella nota concernente i numeri 13 e 14; queste disposizioni non dovranno essere intese come privanti una Parte contraente, considerata nella lettera a del numero 4 dell’articolo XVIII, del diritto di valersi delle altre disposizioni della sezione C, comprese quelle del numero 17, per quanto concerne un ramo di produzione nuovamente stabilito, ancora che esso abbia beneficiato d’una protezione accessoria per effetto di restrizioni sull’importazione, intese a proteggere la parità della bilancia dei pagamenti.
Numero 21
Qualsiasi misura fondata sulle disposizioni del numero 21 sarà immediatamente revocata, se la misura presa secondo le disposizioni del numero 17 venga del pari revocata, oppure se le Parti contraenti avessero ad approvarla decorso il termine di 90 giorni previsto in questo ultimo numero.
ad Articolo XX
Lettera h
L’eccezione prevista in questa lettera concerne qualunque accordo circa a un prodotto primario, il quale sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
ad Articolo XXIV
Numero 9
È convenuto, giusta le disposizioni dell’articolo I, che quando un prodotto, il quale sia stato importato secondo un dazio preferenziale sul territorio d’un membro di un’unione doganale o di un’area di libero scambio, venga riesportato nel territorio d’un altro membro di quell’unione o area, quest’ultimo riscuoterà un dazio uguale alla differenza tra quello pagato e il maggior dazio che si sarebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato importato direttamente nel suo territorio.
Numero 11
Quando tra l’India e il Pakistan saranno stati conchiusi gli accordi definitivi, quei Paesi potranno stabilire, nelle misure d’applicazione dei medesimi, delle deroghe alle disposizioni del presente accordo, purché siano compatibili con gli scopi cui mira.
ad Articolo XXVIII
Le Parti contraenti, e ogni Parte contraente interessata, per evitare che non vengano divulgate anzi tempo le notizie concernenti le mutazioni tariffali divisate, prenderanno le disposizioni necessarie affinché sia osservato un assoluto segreto intorno ai negoziati e alle consultazioni. Le Parti contraenti dovranno essere informate subito di ogni modificazione che una Parte contraente, valendosi del presente articolo, avesse recato nella tariffa.
Numero 1
1. Se le Parti contraenti stabiliscono un periodo che non sia triennale, ogni Parte contraente potrà valersi delle disposizioni del numero 1, o del numero 3, dell’articolo XXVIII, a contare dal giorno dopo quello in cui sia decorso; i periodi successivi a un periodo siffatto saranno di tre anni, eccetto che le dette Parti non risolvano altrimenti.
2. La disposizione secondo la quale una Parte contraente «potrà mutare o revocare una concessione» il 1° gennaio 1958 e a contare dalle altre date stabilite conformemente al numero uno, significa che, a quella data e a contare dal giorno dopo la fine di ciascun periodo, sarà modificato l’obbligo giuridico che le fosse imposto dall’articolo II; essa non significa che le modificazioni recate nelle tariffe doganali debbano necessariamente avere effetto a contare da quella data. Qualora l’entrata in vigore della modificazione della tariffa, risultante dai negoziati intrapresi in virtù dell’articolo XXVIII, sia ritardata, potrà del pari essere ritardata l’applicazione delle compensazioni.
3. La Parte contraente che fa disegno di mutare o di ritirare una concessione compresa nell’elenco pertinente, notificherà questo suo intendimento alle Parti contraenti sei mesi, al massimo, e tre mesi, al minimo, innanzi al 1° gennaio 1958, o al giorno nel quale termini ogni periodo successivo di vincolo. Le Parti contraenti designeranno la Parte o le Parti che dovranno partecipare ai negoziati, o alle consultazioni previsti nel numero 1. Ognuna di tali Parti tratterà, con quella istante, tali negoziati o consultazioni, affinché sia fermato un accordo prima della fine del periodo di vincolo. Ogni successiva prorogazione del periodo di vincolo assicurato degli elenchi concernerà i medesimi secondo le modificazioni che, in conformità dei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo XXVIII, vi siano state recate nei negoziati. Se, nel corso dei sei mesi precedenti il 1° gennaio 1958 o qualsiasi altra data stabilita secondo il numero 1, le Parti contraenti avessero a disporre che siano trattati dei negoziati tariffali multilaterali, esse stabiliranno, in quelle disposizioni, un idoneo regolamento dei negoziati di cui al presente numero.
4. Le disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati, non soltanto di qualunque Parte con la quale la concessione era stata trattata, ma anche di qualunque Parte interessata come fornitrice principale, sono intese ad assicurare che la Parte contraente, la cui porzione del commercio del prodotto considerato nella concessione sia maggiore di quella della Parte con la quale l’aveva negoziata, avrà effettivamente la possibilità di tutelare il diritto contrattuale di cui gode in virtù dell’accordo generale. Non trattasi, all’incontro, d’estendere le pratiche in maniera da rendere indebitamente malagevoli i negoziati e l’accordo previsti nell’articolo XXVIII, né di cagionare intralci nella futura applicazione del presente articolo alle concessioni risultanti da negoziati conchiusi in virtù del medesimo. Per conseguenza, le Parti contraenti non dovrebbero riconoscere l’interesse di una Parte contraente, come fornitrice principale, qualora, nel commercio della Parte istante, non avesse avuto, durante un intervallo ragionevole di tempo innanzi alla concessione, una porzione maggiore di quella della Parte con la quale aveva negoziato la concessione, oppure qualora, a giudizio delle Parti contraenti, l’avesse avuta senza le restrizioni quantitative discriminatorie, riservate dalla Parte istante. E però non sarebbe opportuno che le Parti contraenti avessero a riconoscere a più che a una Parte e, nei casi straordinari in cui la detta porzione fosse all’incirca uguale, a più che a due Parti, un interesse di principali fornitrici.
5. Nonostante la definizione del concetto di fornitrice principale, data nella nota 4 concernente il numero 1, le Parti contraenti possono, per eccezione, stabilire che una Parte contraente abbia un interesse come fornitrice principale, quando la concessione, della quale si tratta, menomi un ramo del commercio che sia porzione notevole di tutte le esportazioni di quella Parte.
6. Le disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati di ogni Parte contraente, la quale abbia un interesse come principale fornitrice, e la consultazione con ogni Parte contraente, la quale abbia un interesse sostanziale nella concessione che la Parte istante disegna di mutare o di revocare, non dovrebbero avere effetto d’obbligare quest’ultima a concedere una compensazione che fosse più forte, o a subire delle misure di ritorsione che fossero più severe, della revoca o della modificazione divisata, considerate le condizioni del commercio al momento in cui faccia disegno della revoca o della modificazione e le restrizioni quantitative discriminatorie da essa mantenute.
7. La locuzione «interesse sostanziale», non essendo suscettibile di una definizione precisa, potrebbe cagionare delle difficoltà alle Parti contraenti. Come si sia, essa dovrà esclusivamente valere per le Parti contraenti che abbiano, oppure che, senza le restrizioni quantitative discriminatorie gravanti sulle loro esportazioni, avessero presumibilmente avuto una porzione considerevole del commercio della Parte che disegna di mutare o di revocare la concessione.
Numero 4
1. Ogni domanda d’approvazione d’avviare dei negoziati dovrà essere corredata di tutte le statistiche e documenti necessari. Sulla domanda sarà risolto nel termine di trenta giorni a contare da quello in cui venga depositata.
2. È convenuto che, se a certe Parti contraenti, le quali dipendono in maniera notevole da un numero relativamente piccolo di prodotti primari e fanno fondamento sopra l’efficacia considerevole della tariffa doganale, per accrescere la diversificazione della loro economia o per procacciarsi delle entrate fiscali, fosse concesso, allo scopo di mutare o di revocare delle concessioni, di negoziare ordinariamente soltanto in virtù del numero 1 dell’articolo XXVIII, potrebbero essere stimolate a stabilire delle modificazioni, o delle revoche, che alla lunga si riscontrerebbero inutili. Per evitare un siffatto stato di cose, le Parti contraenti autorizzeranno tali Parti, conformemente al numero 4 dell’articolo XXVIII, a negoziare, sempreché non giudicassero che questi negoziati potrebbero cagionare un tale accrescimento dello stato delle tariffe oppure operare in maniera così sostanziale a un tale accrescimento, da pregiudicare alla stabilità degli elenchi allegati al presente accordo o da perturbare indebitamente gli scambi internazionali.
3. Si prevede che i negoziati, autorizzati in conformità del numero 4, allo scopo di mutare o di revocare un solo numero o una piccolissima quantità di numeri, potrebbero, d’ordinario, essere conchiusi nel termine di sessanta giorni. Si conviene nondimeno che questo termine non sia sufficiente, ove si tratti di negoziare la modificazione o la revoca di una quantità maggiore di numeri; in tale caso, le Parti contraenti stabiliranno un termine più lungo.
4. L’accertamento spettante alle Parti contraenti, previsto nella lettera d del numero 4 dell’articolo XXVIII, dovrà essere esperito nel termine di trenta giorni a contare da quello in cui la faccenda sia stata sottoposta alle medesime, salvo che la Parte istante non consenta a un termine più lungo.
5. È convenuto che le Parti contraenti, nell’accertare, secondo la lettera d del numero 4, se la Parte istante non si sia adoperata, come ragione comanda, per offrire una compensazione bastevole, considereranno debitamente la condizione particolare di una Parte contraente che, avendo vincolato ad aliquote basse una notevole quantità dei suoi dazi doganali, abbia minori possibilità delle altre Parti contraenti, d’accordare delle compensazioni.
ad Articolo XXVIII bis
Numero 3
È convenuto che la menzione dei bisogni attenti al fisco è intesa segnatamente all’aspetto fiscale dei dazi doganali e, in particolare, a quei dazi che, allo scopo d’assicurare la riscossione di diritti fiscali, gravano, nell’importazione, i succedanei di quei prodotti che sono sottoposti a simili diritti.
ad Articolo XXIX
Numero 1
Il testo del numero 1 non si riferisce ai capi VII e VIII della Carta dell’Avana, atteso che essi trattano in generale dell’ordinamento, delle competenze e della procedura dell’Organizzazione Internazionale del Commercio.
ad Parte IV
Le espressioni «Parti contraenti economicamente evolute» e «Parti contraenti in via di sviluppo» usate nella Parte IV si riferiscono ai Paesi economicamente evoluti ed ai Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio.
ad Articolo XXXVI
Numero 1
Questo articolo si basa sugli obiettivi enunciati all’articolo 1 che sarà completato dalla sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte 1 e degli articoli XXIX e XXX quando esso entrerà in vigore .
Numero 4
L’espressione «prodotti primi» si riferisce anche ai prodotti agricoli; vedi numero 2 della nota che spiega la sezione B dell’articolo XVI.
Numero 5
Un programma di diversificazione può includere di regola l’intensificazione delle attività di trasformazione dei prodotti primi e lo sviluppo delle industrie di manifattura, tenuto conto della situazione della Parte contraente considerata e delle prospettive mondiali della produzione e del consumo dei differenti prodotti.
Numero 8
Si intende che l’espressione «rinunciano alla reciprocità» significa, conformemente agli scopi di questo articolo, che non si dovrà attendere da una Parte contraente in via di sviluppo che essa apporti, nel corso dei negoziati commerciali, un contributo incompatibile con i bisogni del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, tenuto conto della precedente evoluzione.
Questo numero si applicherebbe anche alle misure prese secondo la sezione A, dell’articolo XVIII, dell’articolo XXVIII, e dell’articolo XXVIII bis (che diverrà l’art. XXX dopo l’entrata in vigore dell’emendamento menzionato nella sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX), dell’articolo XXXIII o secondo ogni altra procedura stabilita conformemente al presente accordo.
ad Articolo XXXVII
Numero 1, lettera a
Questo numero si applicherà in caso di negoziati intesi a ridurre o ad eliminare i diritti di dogana o altri regolamenti commerciali restrittivi secondo l’articolo XXVIII, l’articolo XXVIII bis (che diventerà l’art. XXIX dopo l’entrata in vigore dell’emendamento menzionato alla sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte 1 e degli articoli XXIX e XXX), o l’articolo XXXIII, e in relazione con ogni altra azione che le Parti contraenti fossero in grado d’avviare per attuare una tale riduzione od eliminazione.
Numero 3b
Le altre misure previste in questo numero potrebbero comprendere disposizioni intese a promuovere modificazioni strutturali interne, ad incoraggiare il consumo di prodotti particolari, o ad istituire misure di promuovimento commerciale.