0.632.211
Risoluzione concernente l’adesione della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio del 1° aprile 1966
(Stato 5 novembre 1999)0.632.211Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Visto l’esito dei negoziati condotti per l’adesione della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 3
Considerato che nell’ambito della dichiarazione del 22 novembre 1958 4 è stato stipulato un accomodamento sull’adesione provvisoria della Svizzera e che da quel giorno le disposizioni dell’Accordo generale sono applicabili tra la Svizzera e una grande maggioranza delle Parti contraenti, conformemente a quella dichiarazione,
Desiderose che la Svizzera divenga, senza più tardare, Parte contraente dell’Accordo generale,
Dopo avere stabilito un Protocollo 5 concernente l’adesione della Svizzera, il quale prevede che gli elenchi annessi alla dichiarazione del 22 novembre 1958 divengano degli elenchi ammessi all’Accordo generale,
Le Parti contraenti, agendo in conformità dell’articolo XXXIII dell’Accordo generale,
Risolvono che la Svizzera ha facoltà d’aderire all’Accordo generale conformemente alle disposizioni del detto Protocollo.