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0.632.223

Accordo concernente l’entrata in vigore dell’articolo VI dell’Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1967

(Stato 5 novembre 1999)0.632.223Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione dal testo originale inglese

Le Parti Contraenti,

Considerato che in data 21 maggio 1963 i ministri hanno auspicato una sostanziale liberalizzazione del commercio internazionale e che i Negoziati Commerciali del 1964 non concernono unicamente i problemi daziari, ma anche gli ostacoli non tariffari e paratariffari;

Riconosciuto che i metodi di lotta contro il dumping non dovrebbero costituire un ingiustificato ostacolo al commercio internazionale e che i dazi antidumping possono essere applicati contro tali pratiche soltanto se quest’ultime causano o minacciano di causare un grave pregiudizio ad una produzione nazionale o siano suscettibili di ritardarne sensibilmente la creazione;

Coscienti della necessità d’assicurare chiare ed eque procedure su cui fondare l’istruttoria degli affari attinenti al dumping;

Desiderose d’interpretare le disposizioni dell’articolo VI dell’Accordo generale 2 e di regolamentarne l’applicazione nell’intento di renderla maggiormente uniforme e sicura;

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capo primo Codice antidumping

Art. 1

Un dazio antidumping può essere imposto soltanto nelle condizioni previste all’articolo VI dell’Accordo generale. Le disposizioni seguenti disciplinano l’applicazione di detto articolo qualora siano presi provvedimenti fondati su legislazioni o prescrizioni antidumping.

A. Definizione di dumping

Art. 2

a) Giusta il presente Codice, un bene è considerato oggetto di dumping, cioè immesso sul mercato di un Paese importatore a prezzo inferiore al valore normale, se il suo prezzo d’esportazione da un Paese all’altro è inferiore a quello comparabile, in operazioni commerciali normali, per un bene similare destinato al consumo nel Paese esportatore. b) Giusta il presente Codice, l’espressione «bene similare» («like product») indica un bene identico, paragonabile cioè in ogni aspetto a quello considerato, oppure, in mancanza di quest’ultimo, un altro che, nonostante qualche differenza, presenta caratteristiche assai vicine a quelle del bene considerato. c) Se dei beni sono esportati da Paesi intermediari, si procede a un confronto fra il prezzo di vendita nel Paese d’esportazione e quello comparabile nel Paese importatore. Tuttavia, se i beni transitano semplicemente attraverso il Paese d’esportazione o se in quest’ultimo non vi è una produzione o dei prezzi comparabili di detti beni, il confronto può essere fatto con i prezzi nel Paese d’origine. d) Se durante lo svolgimento di normali operazioni commerciali, non si procede, sul mercato interno del Paese esportatore, a nessuna vendita del bene similare oppure se, vista la particolare situazione del mercato, tali vendite non permettono un paragone valido, il margine di dumping è determinato o mediante confronto con un prezzo comparabile del bene similare esportato verso un terzo Paese, e il prezzo potrà essere quello d’esportazione più elevato, purché rappresentativo, oppure mediante il confronto con il costo di produzione nel Paese d’origine aumentato di un importo ragionevole per le spese d’amministrazione, di vendita ed altre e per la porzione di utile. Quest’ultima non deve, di regola, superare quella abitualmente conseguita per la vendita di beni similari sul mercato interno del Paese d’origine. e) In mancanza del prezzo d’esportazione oppure se le autorità 3 * interessate, accertata l’esistenza d’una associazione o di un’intesa di compensazione fra l’esportatore e l’importatore od una terza parte, lo reputano infondato, la valutazione può essere fatta in base al prezzo di prima rivendita ad un acquirente non associato, oppure, se i prodotti importati non sono rivenduti ad un acquirente non associato o nella primitiva fattura d’importazione, su ogni altra ragionevole base che le autorità stabiliranno. f) Affinché si possa procedere ad un equo confronto fra il prezzo di esportazione e quello interno del Paese d’esportazione (o del Paese d’origine) o, all’occorrenza, quello stabilito giusta le disposizioni dell’articolo VI, paragrafo 1, capoverso b) dell’Accordo generale, il paragone sarà fondato. sui prezzi praticati al medesimo livello commerciale, di regola quelli franco fabbrica, e su quelli di vendite successive a intervalli minimi. Nei singoli casi va debitamente tenuto conto, secondo le particolarità, delle differenti condizioni di vendita, delle diversità di tassazione e di altri fattori suscettibili di alterare il confronto fra i prezzi. Per i casi previsti al Paragrafo e) dovrebbero essere considerate le spese, dazi e tasse compresi, come pure gli utili conseguiti fra importazione e rivendita. g) Il presente articolo non pregiudica la seconda Disposizione Addizionale, relativa al paragrafo 1 dell’articolo VI dell’Accordo generale, menzionata nell’Allegato I.

B. Determinazione del pregiudizio grave della minaccia di pregiudizio
grave e del sensibile ritardamento

Art. 3 Determinazione del pregiudizio4*

a) Vi è pregiudizio allorquando le autorità interessate sono convinte che le importazioni, oggetto di dumping, sono la causa principale del pregiudizio grave o della minaccia di pregiudizio grave per una produzione nazionale oppure del sensibile ritardamento nella creazione di una produzione nazionale. Le autorità, prima di decidere, procederanno ad un confronto fra gli effetti del dumping e l’insieme di tutti gli altri fattori che incidono sfavorevolmente sulla produzione. In ogni caso la determinazione del pregiudizio dovrà fondarsi su constatazioni effettive e non su semplici citazioni o possibilità ipotetiche. Per quanto riguarda il sensibile ritardamento nella creazione di una produzione, devono essere fornite prove convincenti come, ad esempio, la dimostrazione che i piani sono in una fase di assai avanzata realizzazione, che una fabbrica è in costruzione oppure che è già stato comandato del macchinario. b) La stima del pregiudizio – cioè la valutazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping su una determinata produzione – è fondata sull’esame di tutti i fattori che incidono su detta produzione, quali: l’evoluzione e le previsioni su: la cifra d’affari, la porzione di mercato, gli utili, i prezzi (compresa la determinazione della misura in cui il prezzo alla consegna, del bene sdoganato, sia inferiore o superiore a quello comparabile usato nelle normali transazioni commerciali, per il bene similare che domina il mercato del paese importatore), i ricavi d’esportazione, l’impiego, il volume delle importazioni oggetto di dumping come pure quello delle altre importazioni, il tasso d’utilizzazione della capacità di produzione nazionale, la produttività e le pratiche commerciali restrittive. Uno o diversi dei criteri citati non costituiscono necessariamente una base determinante per il giudizio. c) Al fine di stabilire se le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio, si procede ad esaminare ogni altro fattore suscettibile d’incidere, singolarmente o di concerto, in modo sfavorevole sulla produzione, segnatamente: la quantità ed i prezzi del bene in questione importato senza dumping, la concorrenza fra i produttori nazionali, la contrazione della domanda dovuta sia all’effetto di sostituzione sia ad un diverso orientamento delle preferenze dei consumatori. d) Le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sono valutate in rapporto alla produzione nazionale del bene similare se i dati disponibili permettono di puntualizzare chiaramente la produzione in funzione dei procedimenti, delle realizzazioni dei produttori e degli utili conseguiti. Altrimenti, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati mediante confronto con la produzione del gruppo (o della serie) più piccolo di beni comprendente quello similare e per cui è possibile ottenere le informazioni necessarie. e) L’accertamento della minaccia di pregiudizio grave deve essere fondato su dati di fatto e non su semplici citazioni, congetture, o possibilità ipotetiche. Un mutamento delle circostanze tale da creare una situazione ove il dumping possa causare un pregiudizio grave deve essere chiaramente previsto 5 * e imminente. f) L’applicazione di provvedimenti antidumping verrà studiata e decisa con particolari cure allorquando le importazioni oggetto di dumping minaccino di causare un pregiudizio grave.

Art. 4 Definizione di «Produzione»

b) Se due o più Paesi hanno raggiunto un grado d’integrazione tale da presentare le caratteristiche di un mercato unificato, la sua produzione è considerata conformemente al paragrafo a. c) Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo d, sono applicabili al presente articolo.

a) Per la determinazione del pregiudizio, l’espressione «produzione nazionale» designa tutti i produttori nazionali di beni similari oppure soltanto quelli le cui produzioni addizionate costituiscono la parte preponderante della produzione nazionale di detti beni; tuttavia:

  1. se i produttori sono anche importatori del bene, preteso oggetto di dumping, l’espressione «produzione» può riferirsi al resto dei produttori;
  2. in circostanze eccezionali, un Paese può, per quanto riguarda la produzione in questione, essere diviso in due o più mercati competitivi nei quali si ritiene che i produttori rappresentino una produzione distinta se, a cagione delle spese di trasporto, essi vendono la totalità o quasi della produzione del citato bene nel mercato che li concerne semprechè su quest’ultimo il bene in questione, di altra produzione nazionale, non sia affatto venduto o lo sia in quantità trascurabile, oppure se sul piano regionale esistono speciali condizioni di commercializzazione (ad esempio, struttura di distribuzione o di preferenza al consumo tradizionale) comportanti, per i produttori di tale mercato, un medesimo grado d’isolamento dal resto della produzione; rimane tuttavia inteso che in dette condizioni, il pregiudizio esiste soltanto se questo ultimo colpisce la totalità o quasi della produzione del bene sul mercato in questione.

C. Inchiesta e procedure amministrative

Art. 5 Inizio del procedimento e inchiesta susseguente

a) In generale l’inchiesta è aperta su una domanda presentata in nome della produzione 6 * colpita. Alla domanda vanno allegate le prove sull’esistenza del dumping e sul conseguente pregiudizio per la produzione in questione. Se, per circostanze speciali, le autorità interessate decidono d’iniziare una inchiesta non sollecitata, esse procederanno soltanto se sono in possesso delle prove di cui sopra. b) Nell’inchiesta, gli elementi comprovanti il dumping e il conseguente pregiudizio, dovrebbero essere esaminati simultaneamente. Lo saranno però in ogni caso per decidere circa l’apertura d’un’inchiesta e, susseguentemente, durante la stessa, al più tardi a contare dalla data in cui diventano applicabili provvedimenti transitori; rimangono tuttavia riservati i casi previsti al paragrafo d) dell’articolo 10 secondo cui le autorità danno seguito alle richieste dell’importatore e dell’esportatore. c) La proposta è respinta e l’inchiesta è chiusa senza ritardo non appena le autorità interessate sono convinte che gli elementi probanti il dumping ed il pregiudizio sono insufficienti per giustificare la continuazione della procedura. L’inchiesta è chiusa immediatamente se il margine di dumping, il volume delle importazioni, reali o potenziali, oggetto di dumping, o il pregiudizio, sono trascurabili. d) Il procedimento antidumping non ostacola lo sdoganamento.

Art. 6 Prove

a) I fornitori esteri, come pure ogni altra parte interessata, hanno ampie facilitazioni per la presentazione scritta delle prove che essi ritengono utili ai fini dell’inchiesta. Essi hanno pure il diritto, se giustificato, di presentare le prove oralmente. b) Le autorità competenti danno possibilità al querelante e agli importatori ed esportatori interessati come pure ai governi dei Paesi esportatori, di accedere a tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle rispettive pratiche, non confidenziali ai sensi del paragrafo c) del presente articolo e utilizzate dalle autorità per un’inchiesta antidumping; esse danno parimenti la possibilità d’utilizzare dette informazioni per preparare l’argomentazione. c) Tutte le informazioni di natura confidenziale (ad esempio, perchè la loro divulgazione avvantaggerebbe sensibilmente un concorrente o danneggerebbe l’informatore o la persona che l’ha informato) come pure quelle confidenzialmente concesse dai partecipanti ad un’inchiesta antidumping, sono considerate strettamente confidenziali dalle autorità interessate e saranno rivelate soltanto con il consenso dell’informatore. d) Tuttavia, se le autorità interessate ritengono ingiustificata la richiesta di trattamento confidenziale e se l’informatore si oppone alla pubblicazione delle informazioni, anche generica o riassuntiva, esse hanno facoltà di non tener conto di dette informazioni, a meno che non ne sia dimostrata l’esattezza in modo convincente da fonte degna di fede. e) Al fine di verificare o completare le informazioni, le autorità interessate hanno, all’occorrenza, la facoltà di procedere ad inchieste in altri Paesi a condizione che ottengano l’accordo delle imprese interessate e che avvisino ufficialmente i rappresentanti del governo del Paese in questione e che quest’ultimo non faccia opposizione. f) Quando le competenti autorità sono convinte che gli elementi probanti sono sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 5, i rappresentanti del Paese esportatore nonché gli importatori e gli esportatori interessati sono avvertiti ufficialmente e può essere fatta la pubblicazione. g) Durante l’inchiesta antidumping ogni parte ha la possibilità di difendere i propri interessi. A questo scopo le autorità interessate, se richieste, danno possibilità a tutte le parti interessate di incontrare quelle rappresentanti gli interessi opposti per confrontare e confutare i pareri. In tali occasioni devono essere tutelati il carattere confidenziale delle informazioni e le disposizioni di parte. Nessuna parte è tenuta alla partecipazione e l’assenza non porta pregiudizio. h) Le autorità interessate notificano, ai rappresentanti del Paese esportatore come pure alle parti direttamente interessate, le decisioni attinenti all’imposizione o meno di dazi antidumping, ne menzionano la motivazione e i criteri applicati e, salvo ragioni particolari, le pubblicano. i) Le disposizioni del presente articolo non impediscono le autorità di prendere decisioni preliminari, positive o negative, o d’applicare con sollecitudine provvedimenti transitori. Se una parte interessata non comunica le informazioni necessarie si procede al giudizio finale, sulla base dei dati disponibili.

Art. 7 Impegni concernenti i prezzi

a) La procedura antidumping può concludersi senza l’imposizione di dazi antidumping o di misure transitorie se gli esportatori s’impegnano volontariamente a rivedere i prezzi, in modo d’eliminare il margine di dumping, oppure a non più esportare a prezzi di dumping nella zona in questione, semprechè le autorità interessate giudichino praticamente accettabile detta soluzione come, ad esempio, se il numero degli esportatori, effettivi o potenziali, del bene in questione non è troppo elevato e/o le pratiche commerciali lo permettono. b) Se gli esportatori interessati s’impegnano, durante l’istruttoria, a rivedere i prezzi od a cessare l’esportazione del bene in questione, riservata l’accettazione da parte delle autorità interessate, l’inchiesta sul pregiudizio è ugualmente portata a termine su domanda degli esportatori o decisione delle autorità interessate. Se si conclude per assenza di pregiudizio, l’impegno degli esportatori diventa automaticamente caduco a meno che non ne confermino la validità. Durante l’inchiesta gli esportatori possono astenersi dall’assumere detti impegni o, se l’autorità li invita a prenderli, rifiutarsi, senza recare pregiudizio alla causa; tuttavia l’autorità ha facoltà di determinare che la materializzazione della minaccia di pregiudizio è più probabile se sono continuate le importazioni oggetto di dumping.

D. Dazi antidumping e provvedimenti transitori

Art. 8 Imposizione ed esazione di dazi antidumping

a) La facoltà d’imporre o meno un dazio antidumping allorquando sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie, come pure quella di fissare detto dazio ad un livello pari a parte o alla totalità del margine di dumping, compete alle autorità del Paese o del territorio doganale importatore. È auspicabile che detta imposizione sia facoltativa in tutti i Paesi o territori doganali partecipanti al presente Accordo e che il dazio, sia di livello inferiore al margine di dumping se tale livello è sufficiente per eliminare il pregiudizio alla produzione nazionale. b) Quando su un bene qualsiasi è imposto un dazio antidumping, esso dovrà adeguatamente gravare, senza discriminazioni riguardo alla provenienza, le importazioni del bene in questione oggetto di dumping e di pregiudizio. Le autorità designano il o i fornitori di detto bene. Tuttavia, se sono implicati parecchi fornitori appartenenti ad un medesimo Paese nell’impossibilità pratica di designarli singolarmente, le autorità hanno la facoltà di designare il Paese in questione. Se sono implicati più fornitori di diversi Paesi, le autorità possono designare tutti i singoli fornitori oppure, nell’impossibilità pratica, tutti i rispettivi Paesi. c) Il dazio antidumping non deve superare il margine di dumping stabilito giusta le disposizioni dell’articolo 2. Di conseguenza se dopo l’applicazione del dazio si constata che esso è superiore al reale margine di dumping, l’eccedenza dovrà essere rimborsata il più presto possibile. d) Nell’ambito di un sistema di prezzi base, vigono le seguenti norme, semprechè la loro applicazione sia compatibile con le disposizioni del presente Codice: Se sono implicati diversi fornitori di uno o più Paesi sulle importazioni, oggetto di dumping e causa di pregiudizio, del bene in questione provenienti dal o dai Paesi interessati, possono essere applicati dei dazi, il cui ammontare è uguale alla parte di prezzo base eccedente quello d’esportazione, tenuto conto che il prezzo base in questione non deve superare quello minimo in uso in condizioni normali di concorrenza nel o nei Paesi fornitori. Rimane inteso che per i beni, venduti a prezzo inferiore di quello base così stabilito si procede, a una nuova inchiesta antidumping per ogni singolo caso, in cui le parti interessate lo chiedono e sono in grado di fornire delle prove sufficienti. Se non si conclude per l’esistenza di un dumping, i dazi antidumping precedentemente imposti devono essere restituiti senz’indugio. Inoltre, se è accertato che il dazio riscosso è superiore al margine reale di dumping, l’eccedenza va rimborsata il più presto possibile. e) Quando il termine di produzione si riferisce ai produttori di una zona determinata, cioè di un mercato giusta il capoverso a ii) dell’articolo 4, i dazi antidumping sono riscossi definitivamente soltanto pei beni in questione spediti, in detta zona per il consumo finale, eccettuati i casi in cui è lasciata la possibilità all’esportatore di cessare la pratica del dumping, nella zona considerata, prima dell’imposizione di detti dazi. In questi casi, se è data una sufficiente assicurazione in merito, il dazio antidumping non è imposto; tuttavia se non è data l’assicurazione o se essa non è onorata, i dazi possono essere imposti senza limitazione di zona.

Art. 9 Durata dei dazi antidumping

a) Un dazio antidumping rimane in vigore soltanto durante il tempo necessario per neutralizzare il dumping causa di pregiudizio. b) Se giustificato, le autorità interessate riesaminano d’ufficio o su domanda fondata, degli importatori o fornitori interessati, la necessità di mantenere l’imposizione.

Art. 10 Provvedimenti transitori

a) Si possono prendere provvedimenti transitori soltanto se in una decisione preliminare si è concluso per l’esistenza di un dumping e se esistono elementi sufficienti per provare il pregiudizio. b) Detti provvedimenti possono consistere in un dazio transitorio, o, preferibilmente, in una garanzia – deposito o cauzione – pari al dazio antidumping provvisoriamente valutato e non eccedente il margine di dumping pure provvisoriamente valutato. La sospensione della valutazione in dogana è un provvedimento transitorio appropriato, se sono indicati il dazio normale e la valutazione del dazio antidumping e se la sospensione della stima è sottoposta alle medesime condizioni degli altri provvedimenti transitori. c) Le decisioni prese dalle autorità interessate, attinenti all’imposizione di provvedimenti transitori, vanno comunicate, con le motivazioni e i criteri applicati, ai rappresentanti dei Paesi esportatori come pure alle parti in questione; salvo per motivi speciali dette decisioni sono pubblicate. d) L’imposizione di provvedimenti transitori è limitata a periodi possibilmente brevi. Segnatamente, tali provvedimenti possono durare tre mesi o al massimo sei mesi se lo decide l’autorità competente su proposta dell’importatore e dell’esportatore. e) Le disposizioni pertinenti dell’articolo 8 fanno parimenti stato per l’applicazione di provvedimenti transitori.

Art. 11 Retroattività

il dazio può essere applicato ai beni messi in consumo fino a 90 giorni prima della data d’applicazione dei provvedimenti transitori.

I dazi antidumping e i provvedimenti transitori sono applicabili soltanto per i beni messi in consumo dopo la data d’entrata in vigore della decisione presa, conformemente all’articolo 8, paragrafo a) e rispettivamente, 10 paragrafo a); tuttavia:

  1. Se si conclude per l’esistenza di pregiudizio grave (e non soltanto per minaccia di pregiudizio grave o di sensibile ritardo nella creazione di una produzione), oppure se i provvedimenti transitori consistono in dazi transitori e se, in mancanza di detti provvedimenti, le importazioni oggetto di dumping, effettuate nel periodo in cui essi sono stati applicati, avrebbero causato un pregiudizio grave, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo in cui sono stati applicati provvedimenti transitori.
  2. Se il dazio antidumping definitivo è superiore a quello versato a titolo provvisorio, la differenza non sarà esigibile.
  3. Se invece il dazio antidumping definitivo è inferiore a quello versato a titolo provvisorio o all’importo stimato per la garanzia, la differenza è restituita oppure, secondo il caso, il dazio ricalcolato.
  4. se la stima in dogana in quanto concerne il bene in questione è sospesa per motivi apparsi innanzi all’inizio della procedura antidumping, che non sono in rapporto con la questione del dumping, i dazi antidumping possono essere applicati retroattivamente fino a 120 giorni prima della data del deposito del reclamo.
  5. se le autorità accertano che per il bene in questione oggetto di dumping:a)vi sia stato un dumping causa di pregiudizio grave oppure che l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’esportatore praticava il dumping e che quest’ultimo avrebbe potuto causare un pregiudizio grave, eb)che detto pregiudizio, causato da un dumping sporadico (massicce importazioni, in un breve lasso di tempo, d’un bene oggetto di dumping) è stato di un’ampiezza tale che per evitarne la ripetizione, è necessaria l’applicazione retroattiva d’un dazio antidumping,

E. Provvedimenti antidumping per conto d’un Paese terzo

Art. 12

a) La richiesta d’adozione di provvedimenti antidumping in favore di un Paese terzo deve essere presentata dalle autorità di quest’ultimo. b) Alla richiesta vanno allegate informazioni sui prezzi di dumping e sul pregiudizio di esso nei riguardi alla produzione nazionale del Paese terzo. Il governo di quest’ultimo coadiuva con le autorità del Paese importatore per ottenere tutti i complementi d’informazione ritenuti necessari dalle autorità. c) Nell’esaminare la richiesta, le autorità del Paese importatore considerano gli effetti del preteso dumping sull’insieme della produzione colpita del Paese terzo; dunque il pregiudizio non è soltanto valutato in funzione degli effetti del dumping sulle esportazioni della produzione interessata verso il Paese importatore o sulle esportazioni totali di detta produzione. d) La decisione di dar seguito alla richiesta spetta al Paese importatore. Se quest’ultimo decide di adottare provvedimenti spetta pure ad esso chiedere il consenso alle altre Parti contraenti.

Capo secondo Disposizioni finali

Art. 13

Il presente Accordo è aperto all’accettazione, mediante firma od altro modo, delle Parti contraenti l’Accordo generale e della Comunità economica europea. Esso entra in vigore il 1° luglio 1968 per ogni Parte che a tale data, l’avrà accettato. Per quelle che lo accettano successivamente esso entra in vigore alla data d’accettazione.

Art. 14

Ogni Parte contraente prende tutte le misure necessarie, generali o speciali.

Art. 15

Ogni Parte contraente informa le Parti contraenti l’Accordo generale di tutte le modifiche di leggi e disciplinamenti antidumping nonché della loro procedura d’applicazione.

Art. 16

Ogni Parte contraente allestisce annualmente, all’intenzione delle Parti contraenti l’Accordo generale, un rapporto sull’applicazione di leggi e disciplinamenti antidumping e un elenco riassuntivo dei casi in cui si è proceduto a un’imposizione definitiva di dazi antidumping.

Art. 17

Le Parti contraenti chiedono, alle Parti contraenti l’Accordo generale, d’istituire un Comitato antidumping composto dai propri rappresentanti. Il Comitato si riunisce, di regola, una volta l’anno per consentire alle Parti contraenti un consulto reciproco sulle questioni inerenti all’applicazione dei metodi antidumping fra i Paesi e i territori doganali partecipanti, in quanto detta applicazione agevoli l’esecuzione del Codice antidumping o la realizzazione dei suoi scopi. Dette consultazioni non pregiudicano gli articoli XXII e XXIII dell’Accordo generale. Il presente Accordo è deposto presso il Direttore generale delle Parti contraenti che trasmette, senza ritardo, ad ognuna di esse ed alla Comunità economica europea, una copia certificata conforme di detto Accordo, come pure una notifica delle singole accettazioni. Il presente Accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il trenta giugno millenovecentosessantasette, in un solo esemplare, in lingua francese ed inglese, i due test facenti ugualmente fede.

Accordo concernente l’entrata in vigore dell’articolo VI dell’Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1967 | Lexipedia | Lexipedia