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0.632.231.41

Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Conchiuso a Ginevra 12 aprile 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980

RU 1979 2361; FF 1979 III 1

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 1980)

Preambolo

In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali, le Parti contraenti dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, (qui di seguito denominate «le Parti» e «l’Accordo»);

Desiderose di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio 2 , qui di seguito chiamato accordo generale o fatto;

Riconoscendo l’importanza del contributo che le norme internazionali ed i sistemi internazionali di certificazione possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale;

Desiderose, quindi, d’incoraggiare l’elaborazione di norme internazionali e di sistemi internazionali di certificazione;

Desiderose, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura, di etichettatura, ed i metodi di certificazione di conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme, non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale;

Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone e degli animali, nonché la preservazione dei vegetali, la protezione dell’ambiente o la prevenzione di pratiche tali da indurre in errore, purché dette misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria od ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni, né una restrizione dissimulata al commercio internazionale;

Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

Riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento delle tecniche dai paesi sviluppati nei paesi in via di sviluppo;

Riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell’elaborazione e nell’applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di metodi di certificazione della conformità al regolamenti tecnici ed alle norme, e desiderose di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

1.1 I termini generali relativi alla normalizzazione ed alla certificazione hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell’obiettivo del presente Accordo. 1.2 Tuttavia, ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni definiti all’allegato I avranno il significato conferito loro in questo allegato. 1.3 Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente Accordo. 1.4 Le specifiche in materia di acquisti, che sono elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette, alle disposizioni del presente Accordo, ma sono coperte dall’Accordo sulle commesse pubbliche conformemente al suo campo di applicazione. 1.5 Tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo ai regolamenti tecnici, alle norme ed ai metodi destinati ad assicurare la conformità con i regolamenti tecnici, con le norme, o con sistemi di certificazione saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme di questi sistemi, od ai prodotti contemplati, ad eccezione delle modifiche o delle aggiunte di scarsa rilevanza.

Regolamenti tecnici e norme

Art. 2 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e
di norme da parte di enti del governo centrale

Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 2.1 Le Parti faranno in modo che i regolamenti tecnici e le norme non vengano elaborati, adottati od applicati in modo da creare ostacoli al commercio internazionale. Inoltre, i prodotti importati dal territorio di un’altra parte riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d’origine nazionale ed ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese, per quanto concerne i regolamenti tecnici o le norme di cui sopra. Le Parti contraenti faranno in modo che né i regolamenti tecnici, né le norme propriamente dette né la loro applicazione, abbiano l’effetto di ostacolare indebitamente gli scambi internazionali. 2.2 Quando sono necessari regolamenti tecnici o norme ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, le Parti utilizzeranno tali norme internazionali od i loro elementi pertinenti come base dei regolamenti tecnici o delle norme, tranne nei casi in cui, come sarà debitamente spiegato su richiesta, tali norme internazionali od elementi non siano adatti per le Parti interessate per motivi concernenti fra l’altro: necessità in materia di sicurezza nazionale, prevenzione di pratiche tali da indurre in errore; tutela della salute o della sicurezza umana, della vita o della salute degli animali o dei vegetali, o dell’ambiente; fattori climatici od altri fattori geografici fondamentali; fondamentali problemi tecnologici. 2.3 Al fine di armonizzare su una base il più possibile ampia, i regolamenti tecnici o le norme, le Parti parteciperanno pienamente, entro i limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte di organismi internazionali competenti in materia, di norme sui prodotti per i quali esse abbiano adottato o prevedano di adottare regolamenti tecnici o norme. 2.4 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, le Parti definiranno i regolamenti tecnici o le norme in funzione delle proprietà di impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. 2.5 Se non esistono norme internazionali adeguate o il tenore tecnico di un regolamento tecnico o di una norma proposti non è sostanzialmente uguale a quello delle norme internazionali in materia e, se il regolamento tecnico o la norma può influenzare in modo significativo gli scambi commerciali di altre Parti, le Parti: 2.5.1 pubblicheranno un avviso entro un termine ravvicinato in modo da permettere alle parti interessate ad un’altra di venire a conoscenza della loro situazione, di adottare un determinato regolamento tecnico od una determinata norma; 2.5.2 notificheranno alle altre Parti, tramite il segretariato del GATT, i prodotti che saranno contemplati dai regolamenti tecnici, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dei regolamenti proposti; 2.5.3 su richiesta, forniranno senza discriminazione, alle altre Parti, per quanto concerne i regolamenti tecnici ed alle parti interessate in altre Parti, per quanto concerne le norme, dei dettagli sui regolamenti tecnici o sulle norme proposte, o sul testo di questi progetti e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individueranno gli elementi che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali; 2.5.4 per quanto concerne i regolamenti tecnici accorderanno, senza discriminazione, un ragionevole periodo di tempo alle altre Parti onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuteranno su richiesta tali osservazioni e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di dette discussioni; 2.5.5 per quanto concerne le norme, concederanno un ragionevole periodo di tempo alle Parti interessate di altre Parti, onde consentire loro di presentare le loro osservazioni per iscritto, discuteranno su richiesta tali osservazioni con le altre Parti e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di tali discussioni. 2.6 Salvo restando all’articolo 2 paragrafo 5, qualora si pongano o rischino di porsi ad una Parte, problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell’ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all’articolo 2 paragrafo 5, con la riserva che all’adozione di un regolamento tecnico o di una norma: 2.6.1 notifichi immediatamente alle altre Parti per il tramite del segretariato del GATT, il regolamento tecnico in questione ed i prodotti contemplati nonché brevemente il suo scopo e la ratio, compresa la natura dei problemi urgenti; 2.6.2 fornisca, senza discriminazione, su richiesta, alle Parti il testo del regolamento tecnico, ed alle parti interessate ad altre Parti, il testo della norma; 2.6.3 conceda, senza discriminazione, alle altre Parti, per quanto riguarda i regolamenti tecnici, ed alle parti interessate di altre Parti per quanto concerne le norme, la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni con le altre Parti e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta; 2.6.4 tenga, inoltre, conto di ogni azione intrapresa dal Comitato in seguito alle consultazioni condotte conformemente alla procedura di cui all’articolo 14. 2.7 Le Parti faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici e tutte le norme adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che le parti interessate possano prenderne conoscenza. 2.8 Fatte salve le circostanze d’urgenza di cui all’articolo 2 paragrafo 6, le Parti concederanno un ragionevole periodo di tempo, tra la pubblicazione di un regolamento tecnico e la sua attuazione, per consentire ai produttori dei paesi esportatori, ed in particolare a quelli dei paesi in sviluppo, di adattare i loro prodotti od i loro metodi di produzione alle esigenze del paese importatore. 2.9 Le Parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli organismi regionali ad attività normativa, di cui sono membri, di adeguarsi all’articolo 2 paragrafo 1–8. Inoltre, le Parti non adotteranno misure che abbiano l’effetto diretto o indiretto d’obbligare o di incoraggiare questi organismi ad agire incompatibilmente con dette disposizioni. 2.10 Qualora le Parti adottino una norma regionale come regolamento tecnico o come norma, le Parti, membri d’organismi regionali ad attività normativa, adempieranno gli obblighi di cui all’articolo 2 paragrafi 1–8, tranne nei casi in cui siano già stati assolti dagli organismi regionali ad attività normativa.

Art. 3 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e
di norme da parte di enti pubblici locali

3.1 Le Parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli enti pubblici locali, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adeguarsi all’articolo 2, eccezion fatta per gli articoli 2 paragrafo 3, paragrafo 5 comma 2, 2 paragrafo 9 e 2 paragrafo 10; va, inoltre osservato che spetterà alle Parti fornire informazioni sui regolamenti tecnici di cui gli articoli 2 paragrafo 5 comma 3 e 2, paragrafo 6 comma 2, presentare le osservazioni ed avviare le discussioni di cui all’articolo 2 paragrafo 5 comma 4 e 2, paragrafo 6 comma 3. Le Parti non adotteranno misure che abbiano l’effetto diretto od indiretto, d’obbligare o di incoraggiare dette istituzioni pubbliche locali ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 2.

Art. 4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e
di norme da parte di organismi non governativi

4.1 Le Parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli organismi governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all’articolo 2, eccezion fatta per l’articolo 2 paragrafo 5 comma 2, e con la riserva che le parti interessate d’altre Parti possano egualmente presentare le loro osservazioni e partecipare alle discussioni di cui agli articoli 2 paragrafo 5 comma 4 e 2 paragrafo 6 comma 3. Le Parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l’effetto diretto od indiretto di obbligare o di incoraggiare detti organismi non governativi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 2.

Conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme

Art. 5 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle
norme da parte degli enti del governo centrale

5.1 Nei casi in cui si chiede un’assicurazione positiva che i prodotti sono conformi a regolamenti tecnici od a norme, le Parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio d’altre Parti: 5.1.1 i prodotti importati saranno accettati per prova a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ad analoghi prodotti d’origine nazionale o originari di qualsiasi altro paese in una situazione analoga; 5.1.2 i metodi di prova e le procedure amministrative applicabili ai prodotti importati non saranno più complesse o meno rapide di quelle applicate, in condizioni analoghe, ad analoghi prodotti d’origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.3 i canoni eventualmente applicati per la prova dei prodotti importati saranno equi in rapporto a quelli imponibili per la prova di prodotti analoghi d’origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.4 i risultati delle prove saranno comunicati, su richiesta, all’esportatore, all’importatore od ai loro agenti in modo che possano essere apportati i necessari correttivi; 5.1.5 la scelta dell’ubicazione delle installazioni di prova ed il prelievo dei campioni a fini di prova non devono essere tali da rappresentare un indebito ostacolo per gli importatori, per gli esportatori o per i loro agenti; 5.1.6 il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati, che possono derivare dalle prove od essere fornite in tale occasione, verrà rispettato allo stesso modo che nel caso di prodotti di origine nazionale. 5.2 Tuttavia, al fine di agevolare la determinazione della conformità a regolamenti tecnici od a norme, nei casi in cui tale assicurazione positiva sia richiesta, le Parti faranno in modo, ogniqualvolta ciò sia possibile, che le istituzioni dei loro governi centrali: accettino i risultati di prove, i certificati od i marchi di conformità degli organismi competenti, posti sotto la giurisdizione territoriale d’altre Parti, o facciano affidamento sull’autocertificazione di produttori situati sul territorio d’altre Parti, anche quando i metodi di prova differiscono dai loro, a condizione che esse abbiano la certezza che i metodi impiegati sul territorio della Parte esportatrice, forniscono un mezzo sufficiente per determinare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme applicabili. Si riconosce la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente, in merito all’autocertificazione, ai metodi di prova ed ai risultati delle prove, nonché in materia di certificati o contrassegni di conformità, utilizzati sul territorio della Parte esportatrice, in particolare nel caso di derrate deperibili e di altri prodotti suscettibili d’alterazione durante il trasporto. 5.3 Le Parti faranno in modo che i metodi di prova e le procedure amministrative, applicate dagli enti del governo centrale, siano tali da permettere, nella misura del possibile, l’attuazione dell’articolo 5 paragrafo 2. 5.4 Nessuna disposizione del presente articolo dovrà impedire alle Parti di eseguire ragionevoli controlli per sondaggio sul loro territorio.

Art. 6 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle
norme da parte di istituzioni pubbliche locali e di organismi non
governativi

6.1 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere alle istituzioni pubbliche locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all’articolo 5. Le Parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l’effetto diretto o indiretto, d’obbligare o di incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 5.

Sistemi di certificazione

Art. 7 Sistemi di certificazione attuati da enti del governo centrale

Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 7.1 Le Parti faranno in modo che i sistemi di certificazione non vengano elaborati od applicati in modo tale da creare ostacoli al commercio internazionale. Faranno, inoltre, in modo che né i sistemi di certificazione propriamente detti, né la loro applicazione abbiano l’effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. 7.2 Le Parti garantiranno che i sistemi di certificazione siano elaborati ed applicati in modo che i produttori di analoghi prodotti originari del territorio d’altre Parti vi abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti d’origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della capacità di detti fornitori di adempiere gli obblighi derivanti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene da una Parte importatrice una certificazione ai sensi delle norme di questo sistema. Ciò implica che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di prodotti d’origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese. 7.3 Le Parti 7.3.1 pubblicheranno un avviso entro un termine ravvicinato, in modo da permettere alle altre parti interessate di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un sistema di certificazione; 7.3.2 notificheranno al segretario del GATT i prodotti coperti dal sistema proposto con una breve descrizione del suo obiettivo; 7.3.3 su richiesta, forniranno, indiscriminatamente, alle altre Parti, dettagli sulle norme proposte, relative all’applicazione del sistema od il testo di questi progetti; 7.3.4 accorderanno un ragionevole periodo di tempo alle altre Parti, indiscriminatamente, onde permettere loro di presentare le loro osservazioni per iscritto in merito all’elaborazione ed al funzionamento del sistema, discuteranno, su richiesta, tali osservazioni e ne terranno debito conto. 7.4 Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad una Parte, problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell’ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all’articolo 7 paragrafo 3, purché al momento in cui essa adotta il sistema di certificazione, 7.4.1 notifichi immediatamente agli altri aderenti, per il tramite del segretariato del GATT, il sistema di certificazione in questione ed i prodotti contemplati, ed indichi brevemente lo scopo e la «ratio», compresa la natura dei problemi urgenti; 7.4.2 fornisca, indiscriminatamente, alle altre Parti, su richiesta, il testo delle norme del sistema; 7.4.3 accordi, indiscriminatamente, alle altre Parti la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta. 7.5 Le Parti faranno in modo che tutte le norme dei sistemi di certificazione che saranno state adottate, vengano pubblicate.

Art. 8 Sistemi di certificazione applicati da parte di istituzioni pubbliche
locali e da organismi governativi

8.1 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli enti pubblici locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi, nell’applicazione di sistemi di certificazione, all’articolo 7, eccezion fatta per l’articolo 7 paragrafo 3 comma 2; va, inoltre osservato che spetterà alle Parti fornire le informazioni di cui all’articolo 7 paragrafo 4 comma 1, nonché le osservazioni ed aprire le discussioni in conformità all’articolo 7 paragrafo 4 comma 3. Le Parti non adotteranno misure che abbiano l’effetto, diretto o indiretto, d’obbligare o d’incoraggiare tali enti od organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 7. 8.2 Le Parti faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi di certificazione applicati da enti pubblici locali e da organismi non governativi solo nella misura in cui detti enti, organismi e sistemi siano conformi alle relative disposizioni dell’articolo 7.

Art. 9 Sistemi internazionali e regionali di certificazione

9.1 Nei casi in cui è richiesta da una fonte, diversa dal fornitore, un’assicurazione positiva di conformità ad un regolamento tecnico od ad una norma, le Parti, ogniqualvolta ciò sia possibile, elaboreranno sistemi internazionali di certificazione e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2 Le Parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere ai sistemi internazionali e regionali di certificazione, di cui sono membri o partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all’articolo 7, eccezion fatta per l’articolo 7 paragrafo 2 e salvo restando l’articolo 9 paragrafo 3. Le Parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l’effetto, diretto o indiretto, d’obbligare o di incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 7. 9.3 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché i sistemi internazionali o regionali di certificazione, di cui sian membri ed ai quali partecipano organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano elaborati ed applicati in modo che i fornitori di analoghi prodotti originari del territorio d’altre Parti via abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro, di un paese partecipante al sistema o di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della possibilità del fornitore di adempiere gli obblighi imposti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene una certificazione da una Parte importatrice che è membro del sistema o che vi partecipa o da un organismo abilitato dal sistema a rilasciare una certificazione ai sensi delle norme del sistema. Ciò implica anche che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro o di un paese partecipante. 9.4 Le Parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale si basino su sistemi internazionali o regionali di certificazione solo nella misura in cui questi ultimi sono conformi agli articoli 7 e 9 paragrafo 3.

Informazione ed assistenza

Art. 10 Informazioni sul regolamenti tecnici, le norme ed i sistemi di
certificazione

10.1 Ogni Parte farà in modo da istituire un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni emanante dalle parti interessate delle altre Parti e concernente: 10.1.1 ogni regolamento tecnico che hanno adottato o che prevedono d’adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico od organismi regionali ad attività normativa di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.2 ogni norma che hanno adottato o che prevedono di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali od organismi regionali ad attività normativa di cui dette istituzioni od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.3 ogni sistema di certificazione esistente o previsto applicato, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, da enti pubblici locali, da organismi non governativi legalmente autorizzati a far applicare un regolamento tecnico o da organismi regionali di certificazione di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.4 i luoghi in cui possono essere trovati gli avvisi pubblicati conformemente all’Accordo, o l’indicazione delle fonti dalle quali possono essere ottenute queste informazioni; e 10.1.5 i luoghi in cui si trovano i punti d’informazione di cui all’articolo 10 paragrafo 2. 10.2 Ogni Parte adotterà ogni ragionevole misura in suo potere per fare in modo da istituire uno o più punti d’informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole richiesta di informazioni proveniente dalle parti interessate di altre Parti e riguardante: 10.2.1 ogni norma adottata o che prevedono d’adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi ad attività normativa od organismi regionali ad attività normativa, di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipano, 10.2.2 ogni sistema di certificazione, esistente o previsto, applicato nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, da organismi non governativi di certificazione o da organismi regionali di certificazione di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipino. 10.3 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, qualora siano richieste copie di documenti da altre Parti o da parti interessate d’altre Parti, conformemente all’Accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti allo stesso prezzo (tranne nel caso in cui siano gratuite) applicato ai cittadini della Parte interessata. 10.4 Quando riceverà le notifiche conformemente all’Accordo, il segretariato del GATT ne comunicherà il testo a tutte le Parti ed a tutti gli organismi internazionali ad attività normativa e di certificazione interessati e richiamerà l’attenzione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo su ogni notifica relativa a prodotti che presentino per esse particolare interesse. 10.5 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre: 10.5.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella della Parte; 10.5.2 la comunicazione di particolari o del testo dei progetti in una lingua diversa da quella della Parte; 10.5.3 la comunicazione ad opera delle Parti di informazioni la cui divulgazione sia, a parere loro, contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. 10.6 Le notifiche rivolte al segretariato del GATT saranno redatte, in inglese, spagnolo o francese. 10.7 Le Parti riconoscono che è auspicabile creare sistemi di informazione centralizzati per quanto concerne l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutti i sistemi di certificazione nell’ambito della loro giurisdizione territoriale.

Art. 11 Assistenza tecnica alle altre Parti

11.1 Qualora venga foro richiesto, le Parti consiglieranno le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, in merito all’elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2 Qualora venga loro richiesto, le Parti consiglieranno le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione di organismi nazionali ad attività normativa e la loro partecipazione ai lavori di organismi internazionali ad attività normativa. Incoraggeranno i loro organismi ad attività normativa ad agire nello stesso senso. 11.3 Qualora venga loro richiesto, le Parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi regolamentari, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, consiglino le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniscano loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito: 11.3.1 alla creazione d’organismi regolamentari o d’organismi di certificazione volti all’emissione di certificati o di marchi di conformità ai regolamenti tecnici, 11.3.2 ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici. 11.4 Qualora venga loro richiesto, le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per consigliare le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed accorderanno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito alla creazione d’organismi di certificazione ai fini dell’emissione di certificati o di marchi di conformità alle norme adottate, nella giurisdizione territoriale della Parte richiedente. 11.5 Qualora venga loro richiesto, le Parti consiglieranno le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare, qualora desiderino partecipare a sistemi di certificazione applicati da organismi, governativi o no, posti sotto la giurisdizione territoriale della Parte sollecitata. 11.6 Qualora venga loro richiesto, le Parti che sono membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o che vi partecipano consiglieranno le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che permetterà loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla qualità di membro di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.7 Qualora venga loro richiesto, le Parti incoraggeranno gli organismi di certificazione, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, quando tali organismi siano membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o vi partecipino, a consigliare le altre Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed esse stesse prenderanno in considerazione le loro richieste di assistenza tecnica concernenti la creazione di istituzioni che permettano agli organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro qualità di membri di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.8 Nel fornire consigli ed assistenza tecnica ad altre Parti, a norma dell’articolo 11 paragrafi 1–7, le Parti accorderanno la priorità al fabbisogno dei paesi meno avanzati.

Art. 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi
in via di sviluppo

12.1 Le Parti accorderanno ai paesi in via di sviluppo, che siano Parti contraenti del presente Accordo, un trattamento differenziato e più favorevole nell’applicazione delle seguenti disposizioni e delle relative disposizioni di altri articoli dell’Accordo. 12.2 Le Parti accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo e, nell’attuazione del presente Accordo, tanto sul piano nazionale che nell’applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto del particolare fabbisogno di questi paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3 Nel l’elaborazione e nell’applicazione dei regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova o di sistemi di certificazione, le Parti terranno conto del particolare fabbisogno dei paesi in via di sviluppo in materia di sviluppo, di finanze e di commercio al fine di evitare che questi regolamenti tecnici, norme, metodi di prova e sistemi di certificazione, nonché la determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme creino indebiti ostacoli alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. 12.4 Le Parti riconoscono che, benché possano esistere norme internazionali, nelle particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, loro proprie, i paesi in via di sviluppo adottano taluni regolamenti tecnici o norme, compresi i metodi di prova, volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le necessità del loro sviluppo. Le Parti riconoscono quindi la necessità di non esigere dai paesi in via di sviluppo l’applicazione di norme internazionali, come base dei loro regolamenti tecnici e delle loro norme, compresi i metodi di prova, che non siano adeguate al fabbisogno del loro sviluppo, delle loro finanze e del loro commercio. 12.5 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde far in modo che la struttura ed il funzionamento degli organismi internazionali ad attività normativa e dei sistemi internazionali di certificazione siano tali da agevolare una partecipazione attiva e rappresentativa degli organi competenti di tutte le Parti, tenendo conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo. 12.6 Le Parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché su richiesta dei paesi in via di sviluppo, gli organismi internazionali ad attività normativa esaminino la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali per quanto concerne i prodotti che presentano un particolare interesse per questi paesi. 12.7 Conformemente all’articolo 11, le Parti forniranno un’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per fare in modo che l’elaborazione e l’applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme, dei metodi di prova e dei sistemi di certificazione non creino indebiti ostacoli all’espansione ed alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di detta assistenza tecnica, verrà tenuto conto dello stadio di sviluppo del paese richiedente ed in particolare dei paesi meno avanzati. 12.8 I paesi in via di sviluppo possono trovarsi di fronte a particolari problemi, in particolare a problemi istituzionali e di infrastruttura, per quanto concerne l’elaborazione e l’applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione. Inoltre, il loro particolare fabbisogno in materia di sviluppo e di commercio, nonché lo stadio del loro sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi ai sensi del presente Accordo. Le Parti terranno dunque ampiamente conto di questo fatto. Quindi, affinché i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato è autorizzato a consentire, su richiesta, deroghe specifiche, e limitate nel tempo, per tutti od una parte degli obblighi risultanti dall’Accordo. Nell’esaminare queste richieste, il Comitato terrà conto dei problemi speciali concernenti l’elaborazione e l’applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione, del particolare bisogno in materia di sviluppo, nonché dello stadio del suo sviluppo tecnologico, che possano ostacolare l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo. Il Comitato terrà conto segnatamente dei particolari problemi dei paesi meno avanzati. 12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati non perderanno di vista le particolari difficoltà che i paesi in via di sviluppo incontrano nell’elaborazione e nell’applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici e dei metodi che permettono d’assicurare la conformità a dette norme e regolamenti tecnici. Inoltre, nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati terranno conto del particolare bisogno di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10 Il Comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato ai paesi in via di sviluppo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi del presente Accordo.

Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie

Art. 13 Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Ai sensi del presente Accordo, verranno istituiti: 13.1 Un Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato eleggerà il suo Presidente; si riunirà ogni qualvolta sia necessario ed almeno una volta all’anno, al fine di fornire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su ogni questione relativa all’applicazione dell’Accordo od alla promozione dei suoi obiettivi ed eserciterà le funzioni conferitegli dall’Accordo o dalle Parti. 13.2 Gruppi di lavoro, gruppi d’esperti tecnici, gruppi speciali od altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal Comitato, conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. 13.3 Rimane inteso che bisognerà evitare indebite duplicazioni tra i lavori intrapresi a norma dell’Accordo e dai governi nell’ambito di organismi tecnici, per esempio nel quadro della Commissione Mista FAO/WHO Codex Alimentarius. Il Comitato esaminerà questo problema al fine di ridurre al minimo qualsiasi duplicazione.

Art. 14 Consultazione e composizione delle controversie

Consultazione

14.1 Ogni Parte esaminerà con spirito di comprensione le rimostranze rivolte da altre Parti e dovrà, senza indugi, avviare consultazioni in merito a tali rimostranze, qualora queste vertano su una questione concernente l’applicazione del presente Accordo. 14.2 Nel caso che una Parte ritenga che un vantaggio derivantele direttamente od indirettamente dal presente Accordo venga annullato o compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’Accordo sia pregiudicato, da un’altra Parte o da altre Parti, e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo, detta Parte potrà presentare delle rimostranze o proposte scritte all’altra od alle altre Parti, che, a suo parere, ne siano la causa. Ogni Parte esaminerà, con spirito di comprensione, le rimostranze o le proposte che le siano state rivolte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione della questione.

Composizione delle controversie

14.3 Le Parti hanno la ferma intenzione di comporre rapidamente e con cura tutte le controversie relative al presente Accordo, in particolare quelle relative alle derrate deperibili. 14.4 Se, alla fine delle consultazioni, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 1 e 2, non si sarà pervenuti ad una soluzione, il Comitato si riunirà, su richiesta di qualsiasi parte in causa, entro trenta giorni a decorrere dal giorno del ricevimento di una tale richiesta, per esaminare la questione al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. 14.5 Nel corso dell’esame della questione e nella scelta, fatti salvi in particolare l’articolo 14 paragrafi 9 e 14 delle procedure adeguate, il Comitato valuterà se la controversia sia connessa con considerazione di politica commerciale e/o problemi d’ordine tecnico che richiedono un dettagliato esame da parte di esperti. 14.6 Per quanto concerne le derrate deperibili, conformemente all’articolo 14 paragrafo 3, il Comitato esaminerà la questione con la massima diligenza possibile, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al Comitato della richiesta di esame. 14.7 Rimane inteso che nei casi in cui sorgano delle controversie in merito a prodotti che abbiano un ben stabilito cielo di coltura di dodici mesi, il Comitato farà quanto in suo potere per definire detta controversia in un periodo di dodici mesi. 14.8 Nel corso di ogni fase di una procedura per la composizione di una controversia, compresa la fase iniziale, organismi competenti ed esperti specializzati nelle questioni di cui trattasi potranno essere consultati ed invitati a partecipare alle riunioni del Comitato; potranno essere richiesti a tali organismi ed a tali esperti informazioni ed un’adeguata assistenza.

Questioni tecniche

14.9 Qualora non si sia pervenuti ad una soluzione reciprocamente soddisfacente conformemente alle procedure previste all’articolo 14 paragrafo 4 entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda d’esame è stata presentata al Comitato, questi, su richiesta di una parte in causa che ritenga la questione connessa con problemi di ordine tecnico, istituirà un gruppo di esperti tecnici e il incaricherà: – d’esaminare la questione; – di procedere a consultazioni con le Parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente; – d’esporre i fatti; – di presentare delle constatazioni che aiutino il Comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione, incluse, tra l’altro, qualora ciò sia opportuno, constatazioni concernenti dettagliate valutazioni scientifiche sulla reale opportunità di una misura per la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o per la preservazione dei vegetali e sulla legittimità di un giudizio scientifico. 14.10 I gruppi di esperti saranno retti dalle procedure enunciate all’allegato 2. 14.11 Il gruppo di esperti tecnici, che esaminerà i problemi d’ordine tecnico, avrà bisogno di un maggior o minor margine di tempo a seconda dei casi. Il gruppo di esperti dovrà cercare di presentare le sue conclusioni al Comitato entro un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui sia stato investito di questi problemi tecnici, tranne quando tale termine venga prorogato di comune accordo dalle Parti in causa. 14.12 I rapporti dovranno contenere una relazione sulle ragioni di tutte le constatazioni ivi formulate. 14.13 Se dopo espletamento delle procedure di cui all’articolo 14 paragrafi 9–12 non si perverrà ad alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente e qualora una Parte in causa ne faccia richiesta, il Comitato istituirà un gruppo speciale che agirà conformemente all’articolo 14 paragrafi 15–18 di cui in appresso.

Procedure dei gruppi speciali

14.14 Qualora non sia stata trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, conformemente alle procedure di cui all’articolo 14 paragrafo 4, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di esame al Comitato, e qualora non si sia fatto ricorso alle procedure dell’articolo 14 paragrafi 9–13, il Comitato, su richiesta di qualsiasi Parte in causa, istituirà un gruppo speciale. 14.15 Quando verrà istituito un gruppo speciale, il Comitato lo incaricherà: – d’esaminare la questione; – di procedere a consultazioni con le Parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente; – d’esporre i fatti, nella misura in cui questi riferiscano all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, e di presentare delle conclusioni che aiutino il Comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione. 14.16 I gruppi speciali saranno retti dalle procedure di cui all’allegato 3. 14.17 I gruppi speciali si baseranno sulla relazione di qualsiasi gruppo di esperti tecnici, istituito ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 9, per procedere all’esame dei problemi riguardanti questioni d’ordine tecnico. 14.18 Il tempo necessario ai gruppi speciali varierà a seconda dei casi. Dovranno cercare di presentare le loro conclusioni, accompagnate, se necessario, dalle loro raccomandazioni al Comitato, senza indebiti ritardi, entro un periodo di tempo che sarà normalmente di quattro mesi a decorrere dal giorno dell’istituzione del gruppo.

Esecuzione degli obblighi

14.19 Quando l’esame sarà ultimato, o quando un gruppo di esperti tecnici, un gruppo di lavoro, un gruppo speciale od un altro organo abbia presentato la sua relazione al Comitato, questi si occuperà senza indugio della questione. Per quanto concerne le relazioni dei gruppi speciali, egli dovrà, normalmente, entro trenta giorni dal giorno del ricevimento, salvo proroga di tale termine da parte del Comitato, darvi opportunamente seguito, ed in particolare: – presentare una relazione sui fatti; – o rivolgere delle raccomandazioni ad una od a più Parti firmatarie dell’Accordo; – o deliberare in qualsiasi altro modo ritenga opportuno. 14.20 Qualora una Parte, alla quale siano state rivolte delle raccomandazioni, ritenga di non essere in grado di attuare, dovrà prontamente trasmetterne le ragioni per iscritto al Comitato. In tal caso, questi esaminerà quali altre misure siano adeguate. 14.21 Qualora il Comitato ritenga che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare una tale misura, autorizzerà una o più Parti a sospendere, nei confronti di quest’altra Parte, l’applicazione degli obblighi risultanti da detto Accordo di cui ritenga giustificata la sospensione, tenuto conto delle circostanze. Al riguardo, potrà, in particolare, autorizzare la sospensione dell’applicazione degli obblighi, compresi quelli enunciati agli articoli 5–9, al fine di ristabilire il reciproco vantaggio economico e l’equilibrio dei diritti e degli obblighi. 14.22 Il Comitato seguirà ogni questione in merito alla quale abbia formulato delle raccomandazioni od abbia deliberato.

Altre disposizioni in materia di controversie

Procedure 14.23 Qualora sopravvengano tra le Parti controversie relative a diritti e ad obblighi, enunciati nel presente Accordo, queste dovranno esaurire le procedure di composizione delle vertenze previste nel presente Accordo prima di far valere i diritti che potranno esercitare ai sensi dell’Accordo generale. Le Parti riconoscono che, in ogni questione proposta alle Parti contraenti, qualsiasi conclusione, raccomandazione o decisione formulata conformemente agli articoli 14 paragrafi 9–18 potrà essere presa in considerazione dalle Parti contraenti nella misura in cui si riferisca a questioni che mettano in gioco diritti ed obblighi equivalenti derivanti dall’Accordo generale. Qualora le Parti abbiano fatto ricorso all’articolo XXIII del GATT, ogni definizione ai sensi di detto articolo dovrà basarsi unicamente sulle disposizioni di detto accordo. Livelli d’obblighi 14.24 Le disposizioni relative alla composizione delle controversie, sopra enunciate, potranno essere invocate nei casi in cui una Parte ritenga che un’altra Parte non sia giunta a risultati soddisfacenti ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo. Al riguardo, questi risultati dovranno essere equivalenti a quelli previsti agli articoli 2, 5, 7, come se l’istituzione in questione fosse una Parte contraente. Processi e metodi di produzione 14.25 Le procedure di composizione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un aderente ritenga che gli obblighi derivanti dal presente Accordo vengano aggirati mediante prescrizioni basate su processi e metodi di produzione piuttosto che sulle caratteristiche dei prodotti. Retroattività 14.26 Nella misura in cui una Parte ritenga che regolamenti tecnici, norme, metodi destinati ad assicurare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme, o sistemi di certificazione, esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, tali regolamenti, norme, metodi e sistemi saranno soggetti agli articoli 13 e 14 di detto Accordo, nella misura in cui siano applicabili.

Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni finali

Accettazione ed adesione 15.1 Il presente Accordo sarà aperto all’accettazione, per mezzo di firma od altrimenti, dei governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. 15.2 Il presente Accordo sarà aperto per l’accettazione mediante firma o altrimenti da parte dei governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, alle condizioni inerenti all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi a norma del presente Accordo che tiene conto dei diritti e degli obblighi degli strumenti necessari per la loro adesione provvisoria. 15.3 Il presente accordo verrà aperto all’adesione di qualsiasi altro governo con il quale le Parti firmatarie del presente Accordo dovranno convenire le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo. L’adesione avverrà per mezzo del deposito, presso il direttore generale delle Parti contraenti dell’Accordo generale, di uno strumento di adesione che enunci le condizioni in tal modo convenute. 15.4 Per quanto riguarda l’accettazione, si applica l’articolo XXVI, 5 C a) e b) dell’Accordo generale. Riserve 15.5 Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso delle altre Parti firmatarie di detto Accordo. Entrata in vigore 15.6 Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi 3 * che l’avranno accettato o che vi avranno aderito entro tale data. Per gli altri governi entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. Esame 15.7 Subito dopo l’entrata in vigore per una Parte del presente Accordo, detta Parte informerà il Comitato sulle misure che sono in vigore o che avrà adottato al fine di assicurare l’attuazione e la gestione del presente Accordo. Notificherà inoltre al Comitato ogni ulteriore modifica di dette misure. 15.8 Il Comitato procederà ogni anno ad un esame sull’attuazione e sul funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Informerà annualmente le Parti contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio dei fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame. 15.9 Al più tardi alla scadenza del terzo anno, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, ed, in seguito, alla fine di ogni periodo di tre anni, il Comitato esaminerà il funzionamento e l’attuazione dell’Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di adeguare, se necessario, i diritti e gli obblighi che ne derivano, in modo da assicurare, a tutte le Parti, reciproci vantaggi economici e l’equilibrio di questi diritti e di questi obblighi, fatto salvo l’articolo 12 e, al fine di, qualora ciò sia opportuno, proporre emendamenti al testo del presente Accordo, in considerazione tra l’altro dell’esperienza acquisita nella sua attuazione. Emendamenti 15.10 Le Parti firmatarie potranno modificare il presente Accordo tenendo conto, in particolare, dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entreranno in vigore, per ogni Parte, solo quando questa li avrà accettati. Recesso 15.11 Ogni Parte contraente del presente Accordo potrà recedere dal presente Accordo. Il recesso prenderà effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni a decorrere dal giorno in cui il Direttore generale delle Parti contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente Accordo potrà richiedere l’immediata riunione del Comitato. Non applicazione del presente Accordo tra le Parti 15.12 Il presente Accordo non si applica tra due Parti, se una di esse, al momento della sua accettazione o adesione non ne consenta l’applicazione. Allegati 15.13 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante. Segretariato 15.14 Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente Accordo. Deposito 15.15 Il presente Accordo verrà depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, che trasmetterà, senza indugi ad ogni Parte firmataria di detto Accordo e ad ogni Parte contraente dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, copia certificata conforme del presente Accordo e di ogni emendamento che vi verrà apportato conformemente all’articolo 15 paragrafo 10, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente all’articolo 15 paragrafi 1–3 e di ogni recesso conformemente all’articolo 15 paragrafo 11. Registrazione 15.16 Il presente Accordo verrà registrato conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in una sola copia, nelle lingue inglese, spagnola e francese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme)

Allegato I

Termini e definizioni ai fini particolari dell’Accordo

  1. Nota:
  2. I riferimenti nelle note esplicative alle definizioni dell’espressione «Organismo internazionale ad attività normativa» si basano sulle definizioni del loro stato nel marzo 1979.

1. Specifiche tecniche

Specifiche che figurano in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto, quali il livello della qualità e della prestazione, la sicurezza, le dimensioni. Può comprendere o comportare esclusivamente norme applicabili ad un prodotto per quanto concerne la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura o l’etichettatura.

  1. Note esplicative:
  2. L’Accordo riguarda soltanto le specifiche tecniche che si riferiscono a dei prodotti. In tal modo, la corrispondente definizione della Commissione economica per l’Europa e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione viene modificata al fine di escludere i servizi ed i codici di pratica.

2. Regolamento tecnico

Specifiche tecniche, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza è obbligatoria.

  1. Nota esplicativa:
  2. Questa formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della Commissione economica per l’Europa e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione in quanto quest’ultima si basa sulla definizione del termine «regolamento», che non è definito nell’Accordo. Inoltre, sulla definizione del termine «regolamento» non definito nell’accordo. Inoltre la definizione della Commissione economica per l’Europa o dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione contiene un elemento figurante nelle disposizioni materiali del presente accordo. Ai fini del medesimo, l’espressione riassume del pari una norma resa cogente non già da un regolamento specifico, bensì da una legge d’applicabilità generale.

3. Norma

Specificazione tecnica approvata, da un organismo riconosciuto con attività normativa, per applicazione reiterata o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria.

  1. Nota esplicativa:
  2. La definizione corrispondente della Commissione economica per l’Europa e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione include diversi elementi normativi non ripresi nella definizione data qui innanzi. Conseguentemente, l’accordo concerne anche le specificazioni tecniche non basate su un consenso. La definizione data qui sopra non abbraccia le specificazioni tecniche elaborate da una società per i bisogni della propria produzione o del proprio consumo. Il termine «organismo» s’estende ad ogni sistema nazionale con attività normativa.

4. Organismo o sistema internazionale

Organismo o sistema aperto agli organismi competenti d’almeno tutte le Parti del presente accordo.

5. Organismo o sistema regionale

Organismo o sistema aperto soltanto agli organismi competenti di talune Parti.

6. Ente del governo centrale

Il governo centrale, i suoi ministeri o le sue amministrazioni ed ogni altro organismo sottoposto al controllo del governo centrale per quanto concerne l’attività di cui trattasi.

  1. Nota esplicativa:
  2. Nel caso della Comunità economica europea sono applicabili le disposizioni che reggono le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia, potranno essere costituiti, nell’ambito della Comunità economica europea, enti regionali o sistemi di certificazione nel cui caso questi saranno soggetti alle disposizioni dell’Accordo relative agli enti regionali od ai sistemi di certificazione.

7. Ente pubblico locale

Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorità statali in uno Stato di tipo federale, province, Länder, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri od amministrazioni od ogni organismo sottoposto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l’attività di cui trattasi.

8. Organismo non governativo

Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compresi un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.

9. Organismo con attività normativa

Organismo governativo o non governativo di cui una delle attività riconosciute si situi nel settore della normalizzazione.

10. Norma internazionale

Norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa.

  1. Nota esplicativa:
  2. La formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della Commissione economica per l’Europa e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione al fine di renderla compatibile con le altre definizioni dell’Accordo.

Allegato 2

Gruppi d’esperti tecnici

Le procedure di cui in appresso si applicheranno ai gruppi di esperti tecnici istituiti conformemente all’articolo 14.

1. La partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti tecnici sarà limitata a persone, preferibilmente funzionari statali, dotate di riconosciute competenze ed esperienza professionale nel settore in questione.

2. I cittadini dei paesi, i cui governi centrali siano Parte interessata alla vertenza, non potranno essere membri del gruppo di esperti tecnici investito della controversia. I membri di un gruppo di esperti tecnici svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi fornire loro istruzioni in merito alle questioni sulle quali i gruppi d’esperti sono chiamati a pronunciarsi.

3. Le parti interessate ad una vertenza avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti tecnici, eccezion fatta per le informazioni di natura riservata. Le informazioni riservate, comunicate al gruppo di esperti tecnici, non potranno essere divulgate senza formale autorizzazione del governo o della persona che le abbia fornite. Quando simili informazioni siano richieste al gruppo d’esperti tecnici, ma la divulgazione da parte del gruppo non sia autorizzata, verrà fornito un compendio non riservato dal governo o dalla persona che le abbia fornite.

4. Al fine di promuovere l’elaborazione tra le parti di soluzioni di reciproco gradimento, ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo di esperti tecnici dovrà dapprima sottoporre alle Parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto; in seguito dovrà sottoporre loro le sue conclusioni od un compendio di dette conclusioni, un ragionevole periodo di tempo prima di trasmetterle alle Parti.

Allegato 3

Gruppi speciali («panels»)

Le seguenti procedure si applicheranno ai gruppi speciali istituiti conformemente all’articolo 14.

1. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il Presidente del Comitato terrà un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali, competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi e dotati di esperienza nel settore delle relazioni commerciali e dello sviluppo economico. Persone che non siano funzionari statali potranno egualmente essere inserite in detto elenco. Al riguardo, ogni Parte sarà invitata ad indicare al Presidente del Comitato, all’inizio di ogni anno, il (i) nome (i) di uno o due esperti governativi che essa sia disposta a distaccare per tale lavoro. Quando un gruppo speciale istituito a norma dell’articolo 14 paragrafo 13 oppure 14, il Presidente, entro un periodo di sette giorni, proporrà la composizione di questo gruppo speciale, che sarà di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali. Le Parti direttamente interessate comunicheranno, entro sette giorni lavorativi, la loro reazione in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal Presidente e non vi si opporranno se non per ragioni inderogabili. I cittadini dei paesi i cui governi centrali siano Parti interessate alla controversia non potranno essere membri del Gruppo speciale chiamato a pronunciarsi su di essa. I membri di un gruppo speciale svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno, dunque, impartire loro delle istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo speciale sia investito.

2. Ogni Gruppo speciale adotterà i propri metodi di lavoro. Le Parti, che abbiano un sostanziale interesse nella questione e che lo abbiano notificato al Comitato, avranno la possibilità di essere ascoltate. Ogni gruppo speciale potrà consultare qualsiasi fonte ritenga opportuno e richiedere informazioni e pareri tecnici. Prima di chiedere ad una fonte, posta sotto la giurisdizione territoriale di una Parte, informazioni o pareri tecnici, ne informerà il governo di detta Parte. Nel caso in cui sia necessario consultare organismi od esperti competenti, tale consultazione dovrà aver luogo al più presto nel quadro della procedura di composizione delle controversie. Ogni Parte risponderà senza indugi e senza riserve a qualsiasi domanda di informazioni presentata da un gruppo speciale che ritenga tali informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate al Gruppo speciale potranno essere divulgate solo previa autorizzazione formale del governo o della persona che le abbia fornite. Quando tali informazioni sono richieste al Gruppo speciale, ma la divulgazione da parte di questi non è autorizzata, verrà trasmesso un compendio non riservato da parte del governo o della persona che le ha fornite.

3. Quando le Parti interessate ad una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, il Gruppo speciale espone le sue constatazioni per iscritto. Il rapporto di un gruppo speciale dovrà normalmente contenere una relazione sulle ragioni di qualsiasi constatazione e raccomandazione. Qualora intervenga un accordo bilaterale, il gruppo speciale potrà, nel suo rapporto, limitarsi ad esporre brevemente la questione ed a segnalare che è stata trovata una soluzione.

4. Al fine di promuovere l’elaborazione, tra le Parti, di soluzioni reciprocamente soddisfacenti ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo speciale dovrà dapprima sottoporre alle Parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto ed, in seguito, dovrà sottoporre loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, un ragionevole periodo di tempo prima di comunicarle alle Parti.