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0.632.231.8

Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1980 Entrato in vigore provvisoriamente per la Svizzera il 1° gennaio 1980 Entrato in vigore definitivamente per la Svizzera il 1° gennaio 1985

RU 1979 2614, 1995 2553; FF 1980 1741

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 1985)

Preambolo

I firmatari 2 dell’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, in seguito denominato «il presente accordo»;

Notando che i ministri hanno convenuto, in occasione di una riunione tenutasi dal 12 al 14 settembre 1973, che i Negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round avrebbero dovuto realizzare l’espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale, inter alia, per la soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi e per il miglioramento del quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale;

Desiderosi d’assicurare un massimo di libertà negli scambi mondiali degli aeromobili civili, delle loro parti e delle attrezzature, in particolare la soppressione dei diritti e, per quanto possibile, la riduzione o la soppressione di effetti di restrizione o di distorsione negli scambi;

Desiderosi d’incoraggiare il progresso tecnologico dell’industria aeronautica a livello mondiale;

Deriderosi d’assicurare possibilità di concorrenze eque e uguali per la costruzione d’aeromobili civili e per i loro produttori al fine ch’essi possano partecipare all’espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili;

Consapevoli dell’importanza dei loro interessi reciproci globali, a livello economico e commerciale, nel settore della costruzione aeronautica civile;

Riconoscendo che molti firmatari considerano il settore della costruzione aeronautica come una componente particolarmente importante della politica economica e industriale;

Desiderosi d’eliminare gli effetti sfavorevoli, negli scambi di aeromobili civili, delle sovvenzioni governative su lo studio, la costruzione e la commercializzazione degli aeromobili civili, pur riconoscendo che dette sovvenzioni non possono di per se essere considerate come una distorsione degli scambi;

Desiderosi che la costruzione d’aeromobili civili operi su una base di competitività commerciale, e riconoscendo che le relazioni tra governo e industria variano largamente da un firmatario all’altro;

Riconoscendo gli obblighi e diritti che derivano loro dall’Accordo generale sulle tariffe e il commercio 3 (in seguito denominato «accordo generale») e da altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT;

Riconoscendo la necessità di instaurare procedure internazionali di notifica, di consultazione, di sorveglianza e di composizione delle controversie in modo da assicurare un’esecuzione equa, rapida ed efficace delle disposizioni del presente accordo e di mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi;

Desiderosi di istituire un quadro internazionale che disciplini il commercio degli aeromobili civili;

Convengono quanto segue:

Art. 1 Elenco dei prodotti

che siano usati in qualità di materiale originario o di sostituzione nella costruzione, la riparazione, la ricostruzione, la manutenzione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili. 1.2 Ai fini del presente accordo, l’espressione «aeromobili civili» definisce

1.1 Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

  1. tutti gli aeromobili civili;
  2. tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti;
  3. tutte le altre parti, componenti e sottoinsiemi d’aeromobili civili;
  4. tutti i simulatori di volo a terra e loro parti e componenti,
  1. a) tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e
  2. b) tutti gli altri prodotti elencati nell’articolo 1.1 qui sopra.

Art. 2 Dazi doganali e altre imposte

2.1 I firmatari convengono: 2.1.1 di eliminare entro il 1° gennaio 1980, o entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri 4 di qualsiasi tipo, prelevati all’importazione o in occasione dell’importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell’allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione; 2.1.2 d’eliminare, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri 5 di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d’aeromobili civili; 2.1.3 di includere, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all’accordo generale, l’ammissione in franchigia o l’esecuzione doganale per tutti i prodotti compresi nell’articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell’articolo 2.1.2 di cui sopra.

2.2 Ogni firmatario:

  1. adotterà o adeguerà, ai fini dell’amministrazione doganale, un sistema basato sulla destinazione particolare del prodotto, in modo da eseguire gli obblighi ai sensi dell’articolo 2.1 di cui sopra;
  2. farà in modo che tale sistema comporti un regime di ammissione in franchigia o d’esenzione doganale che sia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari e che non costituisca un ostacolo agli scambi; e
  3. informerà gli altri firmatari delle modalità di gestione del suo sistema basato sulla destinazione particolare.

Art. 3 Ostacoli tecnici agli scambi

3.1 I firmatari notano che le disposizioni dell’accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi 6 si applicano al commercio degli aeromobili civili. Inoltre, i firmatari hanno convenuto che le specifiche in materia di certificazione di aeromobili civili, e le specifiche relative alle procedure d’impiego e di manutenzione di queste aeromobili, saranno disciplinate, tra i firmatari del presente accordo, dalle disposizioni dell’accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi.

Art. 4 Contratti. conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi

4.1 Gli acquirenti d’aeromobili civili dovrebbero essere liberi di scegliere i loro fornitori sulla base di considerazioni commerciali e tecniche. 4.2 I firmatari non obbligheranno le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili, o altre entità acquirenti d’aeromobili civili, né eserciteranno pressioni eccessive su di essi affinché comprino aeromobili civili da una particolare fonte, introducendo in questo modo una discriminazione nei confronti dei fornitori di un firmatario. 4.3 I firmatari hanno convenuto che l’acquisto dei prodotti compresi dal presente accordo dovrebbe essere fatto soltanto sulla base della competività dei prezzi, qualità e termini di consegna. Trattandosi dell’approvazione o dell’ assegnazione di contratti pubblici che riguardano prodotti compresi nel presente accordo, un firmatario potrà, tuttavia, chiedere che le sue imprese qualificate siano ammesse a concorrere su una base competitiva e a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano le imprese qualificate d’altri firmatari. 7 4.4 I firmatari hanno convenuto di evitare di praticare qualunque tipo d’incentivo riguardo alla vendita o acquisto d’aeromobili civili di una determinata origine che provocherebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di un qualsiasi firmatario.

Art. 5 Restrizioni agli scambi

5.1 I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa (contingenti all’importazione) né prescrizione in materia di licenze d’importazione che limiterebbe l’importazione d’aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo generale. Ciò non esclude l’applicazione all’importazione di sistemi di controllo o di licenze compatibili con l’accordo generale. 5.2 I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa né licenze d’esportazione, né altre disposizioni similari che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l’esportazione di aeromobili civili a destinazione d’altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo generale.

Art. 6 Sovvenzioni governative, crediti all’esportazione e
commercializzazione degli aeromobili

6.1 I firmatari rilevano che le disposizioni dell’accordo sull’interpretazione ed applicazione degli articoli VI XVI e XXIII dell’accordo generale su le tariffe ed il commercio 8 (accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione) si applicano agli scambi degli aeromobili civili. Essi affermano che, per quanto riguarda la loro partecipazione o le loro sovvenzioni ai programmi di costruzione di aeromobili civili, cercheranno di evitare gli effetti sfavorevoli sugli scambi degli aeromobili civili, a norma degli articoli 8.3 e 8.4 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione. Essi terranno ugualmente conto dei fattori speciali vigenti nel settore della costruzione aeronautica, in particolare le sovvenzioni pubbliche largamente diffuse in questo settore, i loro interessi economici internazionali e il desiderio dei produttori di tutti i firmatari di partecipare all’espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili. 6.2 I firmatari hanno convenuto che il calcolo dei prezzi degli aeromobili civili dovrebbe basarsi su una previsione ragionevole di coprire tutti i costi, ivi compresi i costi non rinnovabili dei programmi, una proporzione adeguata di costi individuabili per studi di ricerca e di sviluppo militari riguardanti aeromobili, componenti e sistemi, che vengono di conseguenza applicati nella costruzione d’aeromobili civili, nei costi medi di produzione e nei costi finanziari.

Art. 7 Enti regionali e locali

7.1 Oltre agli altri obblighi che risultano loro dal presente accordo, i firmatari hanno convenuto di non obbligare né incoraggiare, direttamente o indirettamente, gli enti regionali e le autorità locali, né gli organismi non governativi o altri enti, a prendere delle misure incompatibili con il presente accordo.

Art. 8 Sorveglianza, esame, consultazione e composizione
delle controversie

8.1 Verrà istituito un comitato per gli scambi di aeromobili civili (qui di seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di tutti i firmatari del presente accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà secondo le necessità, ma almeno una volta all’anno, per dare ai firmatari la possibilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni relative al funzionamento del presente accordo, ivi compreso l’andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni, per esaminare qualsiasi questione a cui non sarà stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni bilaterali, e adempiere gli obblighi impostigli in virtù del presente accordo, o dai firmatari. 8.2 Il comitato esaminerà ogni anno l’applicazione ed il funzionamento del presente accordo in considerazione di detti obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le parti contraenti al GATT degli sviluppi intervenuti nel periodo in esame. 8.3 Al più tardi entro la fine del terzo anno dall’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari, i firmatari avvieranno ulteriori negoziati per ampliare e migliorare l’accordo sulla base di reciprocità. 8.4 Il comitato potrà istituire gli organi sussidiari adatti per seguire regolarmente l’applicazione del presente accordo al fine d’assicurare un equilibrio continuo dei vantaggi reciproci. In particolare il comitato istituirà un organo sussidiario adatto, al fine d’assicurare un equilibrio continuo dei reciproci vantaggi, la reciprocità e l’equivalenza dei risultati nell’attuazione dell’articolo 2 di cui sopra, relativo ai prodotti coperti, ai sistemi basati sulla destinazione particolare, ai dazi doganali e a altri oneri. 8.5 I firmatari esamineranno con comprensione le osservazioni rivolte da un altro firmatario e dovranno acconsentire senza indugio a consultazioni riguardanti tali osservazioni, qualora queste vertano su una questione concernente il funzionamento del presente accordo. 8.6 I firmatari riconoscono che è preferibile procedere a consultazioni con gli altri firmatari nel quadro del comitato, al fine di cercare una soluzione di reciproco gradimento prima dell’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi sovvenzione addotta. Nei casi eccezionali in cui non avrà avuto luogo nessuna consultazione prima di avviare una procedura interna di questo tipo, i firmatari notificheranno immediatamente al comitato l’inizio di tale procedura e intraprenderanno nel contempo delle consultazioni per cercare di comune accordo una soluzione che eviti di ricorrere a misure di compensazione. 8.7 Un firmatario che ritenga che i suoi interessi commerciali nel settore della costruzione d’aeromobili civili, produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione, siano stati, o rischino di essere, negativamente influenzati da misure prese da un altro firmatario, potrà informarne il comitato. Su richiesta, il comitato si riunirà entro trenta giorni e esaminerà la questione al più presto in modo da risolvere prontamente i problemi sorti e, in particolare, prima che sia stata trovata altrove una soluzione definitiva. A questo riguardo il comitato potrà emettere le decisioni e formulare le raccomandazioni adeguate. L’esame non pregiudicherà i diritti che derivano ai firmatari dall’accordo generale o da strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, nella misura in cui si applicano al commercio delle aeromobili civili. Al fine di aiutare a esaminare i problemi che si presenteranno nel quadro dell’accordo generale e di detti strumenti, il comitato fornirà eventualmente l’assistenza tecnica necessaria. 8.8 I firmatari hanno convenuto che, per quello che riguarda qualsiasi controversia su un punto compreso nel presente accordo ma non in altri strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, i firmatari e il comitato applicheranno, mutatis mutandis gli articoli XXII e XXIII dell’accordo generale e quelle del memorandum d’accordo riguardante le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e la sorveglianza 9 , allo scopo di trovare una soluzione alla vertenza stessa. Queste procedure si applicheranno parimenti per la composizione di una qualsiasi controversia su una questione contemplata dal presente accordo e da un altro strumento negoziato multilateralmente sotto gli auspici del GATT, se le parti alla controversia lo convengono.

Art. 9 Disposizioni finali

9.1 Accettazione e adesione

9.1.1 Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che sono parti contraenti all’accordo generale e della Comunità economica europea. 9.1.2 Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che abbiano provvisoriamente aderito all’accordo generale, alle condizioni che si riferiscono all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi risultanti dal presente accordo, che considerano i diritti e gli obblighi enunciati negli strumenti della loro adesione provvisoria. 9.1.3 Il presente accordo sarà aperto all’adesione di qualsiasi altro governo alle condizioni che si riferiscono all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, da convenire tra il governo in questione e i firmatari, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale di uno strumento d’accesso che stabilisca le condizioni così convenute. 9.1.4 Riguardo all’accettazione, si applicano le disposizioni dell’articolo XXVI paragrafo 5 a) e b) dell’accordo generale.

9.2 Riserve

9.2.1 Non potranno essere formulate riserve per quel che riguarda una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari.

9.3 Entrata in vigore

9.3.1 Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi 10 che l’avranno accettato o che vi avranno aderito entro detta data. Per tutti gli altri governi, l’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire da quello della sua accettazione o della sua adesione.

9.4 Legislazione nazionale

9.4.1 Ogni governo che accetterà o aderirà al presente accordo assicurerà, entro la data di entrata in vigore, per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di questo accordo. 9.4.2 Ciascun firmatario informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché all’applicazione di tali leggi e regolamenti.

9.5 Emendamenti

9.5.1 I firmatari del presente accordo potranno modificarlo tenendo conto, inter alia, dell’esperienza acquisita nella sua applicazione. Allorché un emendamento sarà stato approvato dai firmatari, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso entrerà in vigore per il firmatario soltanto quando l’avrà accettato.

9.6 Recesso

9.6.1 Ogni firmatario potrà recedere dall’accordo. il recesso sarà effettivo allo scadere di dodici mesi dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale ne abbia ricevuto notifica per iscritto. Su ricevimento di tale notifica, qualunque firmatario del presente accordo potrà chiedere la riunione immediata del comitato.

9.7 Non applicazione del presente accordo tra i firmatari

9.7.1 Il presente accordo non si applicherà tra due dati firmatari se uno dei firmatari, al momento della sua accettazione o adesione al presente accordo, non è d’accordo con tale applicazione.

9.8 Allegato

9.8.1 L’allegato al presente accordo ne è parte integrante.

9.9 Segretariato

9.9.1 Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo.

9.10 Deposito

9.10.1 Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale, che fornirà immediatamente a ogni firmatario del presente accordo e a ogni parte contraente all’accordo generale una copia certificata conforme di detto accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all’articolo 9.6, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente all’articolo 9.1, o di ogni denuncia secondo l’articolo 9.7.

9.11 Registrazione

9.11.1 Il presente accordo sarà registrato conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, salvo indicazione contraria per quanto concerne le liste annesse.

(Seguono le firme)

Annesso

Prodotti considerati

I Firmatari convengono che i prodotti delle rispettive voci doganali, elencate qui appresso, verranno ammessi in franchigia o in esenzione, se destinati ad essere impiegati su un aeromobile civile oppure ad esservi incorporati in fase di costruzione, riparazione, manutenzione, revisione, modifica o trasformazione.

Non rientrano tra tali prodotti:

  1. i manufatti incompleti o incompiuti, tranne ove rivelino caratteristiche essenziali di parti o pezzi, componenti, sottoinsiemi o articoli d’attrezzatura d’aeromobili civili;11
  2. i materiali in ogni forma (fogli, placche, profilati, bande, barre, condutture, tubature ecc.) tranne ove appaiano già tagliati in dimensione o forma richiesta, oppure già foggiati per essere incorporati in aeromobili civili;
  3. le materie prime e gli articoli di consumo.

Elenco delle voci della tariffa doganale canadese

La lista recata qui di seguito è autentica solo in francese ed inglese.

44060‑1

Aeromobili civili; motori per aeromobili civili

44061‑1

Apparecchiature al suolo per l’allenamento al volo; loro parti n.n.a.

44062‑1

Cerniere che possono essere importate alle voci di tariffa 35200‑1, 35400‑1 e 36215‑1;

Mobili che possono essere importati alle voci di tariffa 35400‑1, 44603‑1, 61800‑1 e 93907‑1;

Pezzi stampati che possono essere importati alle voci di tariffa 35400‑1 e 39000‑1;

Pezzi fucinati che possono essere importati alla voce di tariffa 39200‑1;

Sealed beams (lampade sigillate) che possono essere importate alla voce di tariffa 44504‑1;

Microfoni che possono essere importati alla voce di tariffa 44536‑1;

Pezzi fucinati di magnesio che possono essere importati alla voce di tariffa 71100‑1;

Merci (eccettuate le parti) che possono essere importati alle voci di tariffa 44028‑1, 44300‑1, 44514‑1, 44538‑1, 44540‑1 e 46200‑1;

Merci che possono essere importate alle voci di tariffa 31200‑1, 36800‑1, 41417‑1, 41417‑2, 41505‑1, 41505‑2, 41400‑1, 42405‑1, 42700‑1, 42701‑1, 43005‑1, 43300‑1, 44053‑1, 44057‑1, 44059‑1, 44500‑1, 44502‑1, 44516‑1, 44524‑1, 44532‑1, 44533‑1, 47100‑1 e 61815‑1;

Alla condizione che essi siano usati per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la ricostruzione, la modifica o la trasformazione delle merci della voce di tariffa 44060‑1.

Elenco dei prodotti tratto dalla Nomenclatura del Consiglio
di cooperazione doganale

L’elenco recato qui di seguito è autentico solo in francese ed inglese.

Nota:

Nel presente elenco «ex» significa che per ogni voce della nomenclatura del CCD indicata qui di seguito, i prodotti (o gruppi di prodotti) elencati, saranno ammessi in esenzione da dazio, se destinati ad essere impiegati od incorporati in aeromobili civili. 12

ex 39.07

Tubi e tubature di materia plastica, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 40.09

Tubi e tubature di caucciù vulcanizzato, non indurito, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 40.11

Coperture di caucciù vulcanizzato, non indurito

ex 40.16

Tubi e tubature di caucciù indurito, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 62.05

Rampe di evacuazione per passeggeri

ex 68.13

Lavori di amianto, eccettuati i fili ed i tessuti

ex 68.14

Guarniture di frizione (segmenti, dischi, rondelle, strisce, tavole, lastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto

ex 70.08

Parabrezza di vetro di sicurezza, non incorniciati

ex 73.25

Cavi, cordami, trecce, canapi e simili, di fili di ferro o d’acciaio, guarniti di accessori; lavori di detti oggetti

ex 73.38

Articoli d’igiene, di ferro o di acciaio, eccettuate le loro parti

ex 83.02

Guarniture, ferramenta e altri simili lavori (comprese le cerniere) di metalli comuni

ex 83.07

Apparecchi per illuminazione, materiale per lampade e lampadari, nonché le loro parti non elettriche, di metalli comuni

ex 83.08

Tubi flessibili di metalli comuni, guarniti di accessori

ex 84.06

Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi, loro parti e pezzi staccati

ex 84.07

Macchine motrici idrauliche, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.08

Motori a scoppio od a combustione interna, senza stantuffi, loro parti e pezzi staccati; altri motori e macchine motrici, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.10

Pompe per liquidi, con o senza dispositivo misuratore, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.11

Pompe per aria e per vuoto; compressori di aria e di altri gas; ventilatori e simili; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.12

Gruppi per il condizionamento dell’aria, comprendenti, riuniti in un sol corpo, un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.15

Macchine, apparecchi ed altri dispositivi per la produzione del freddo, ad equipaggiamento elettrico od altro; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.18

Centrifughe; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.21

Estintori, caricati o no, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.22

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione («skips», verricelli, cricchi, paranchi, trasportatori, ecc.); eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.53

Macchine automatiche per l’elaborazione dei dati

ex 84.59

Apparecchi di avviamento non elettrici,

Apparecchi e congegni regolatori delle eliche, non elettrici,

Servo‑meccanismi non elettrici,

Tergicristalli non elettrici,

Servomotori idraulici,

Accumulatori sferici idro‑pneumatici,

Apparecchi di avviamento, pneumatici, per propulsori a reazione,

Blocchi‑gabinetto, speciali, per aeromobili,

Congegni meccanici di messa in moto degli invertitori di spinta;

eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.63

Variatori di velocità e scatole del cambio; eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Pulegge, organi d’accoppiamento e giunti d’articolazione, loro parti e pezzi staccati, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili;
Convertitori di coppia, loro parti e pezzi staccati, specialmente
concepiti per essere montati nelle aerodine civili;
Pignoni per trasmissioni a catena, innesti e giunti universali; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.01

Trasformatori di potenza nominale uguale o superiore a 1 kVA,
eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Motori elettrici di potenza uguale o superiore a 1 HP ma inferiore a 200 HP, eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Macchine generatrici, motori‑generatori, convertitori rotanti o statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.08

Apparecchi e dispositivi elettrici d’accensione e d’avviamento per motori a scoppio od a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine d’accensione, candele d’accensione e da riscaldamento,
avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntoridisgiuntori impiegati con detti motori; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.12

Fornelli elettrici; caldaie, apparecchi per riscaldamento e forni
elettrici; apparecchi elettrici per riscaldare le vivande; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.15

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Altri apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e radiotelegrafici, eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Apparecchi di radioguida, di radiorivelaziorie, di radioscandaglio e di radiotelecomando; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi,
costituiti da due o più parti o pezzi riuniti, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 85.17

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.20

Sealed beams (lampade sigillate), eccettuati le loro parti e pezzi
staccati

ex 85.22

Registratori di volo; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi,
costituiti da due o più parti o pezzi riuniti, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 85.23

Commettiture di cavi elettrici, concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 88.01

Aerostati

ex 88.02

Alianti;
Aerodine, compresi gli elicotteri

ex 88.03

Parti e pezzi staccati di aerostati, di alianti e di aerodine, compresi gli elicotteri

ex 88.05

Apparecchiature al suolo per l’allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati

ex 90.14

Piloti automatici, loro parti e pezzi staccati;
Strumenti ed apparecchi ottici di navigazione, eccettuati le loro parti e pezzi staccati;
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione, loro parti e pezzi
staccati;
Bussole magnetiche o giromagnetiche, loro parti e pezzi staccati altre bussole, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 90.18

Apparecchi respiratori, comprese le maschere antigas, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 90.23

Termometri

ex 90.24

Apparecchi e strumenti per misurare, controllare e regolare fluidi gassosi o liquidi, o per controllare automaticamente le temperature

ex 90.27

Indicatori di velocità e tachimetri

ex 90.28

Strumenti ed apparecchi per il controllo del volo automatico;
Altri strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi

ex 90.29

Parti e pezzi staccati per gli strumenti e gli apparecchi per il controllo del volo automatico

ex 91.03

Orologi da cruscotto e simili, con movimento di piccola orologeria o con un altro movimento d’orologeria di diametro non superiore
a 1,77 pollici

ex 91.08

Movimenti finiti di orologeria, con o senza quadrante o lancette, muniti di più di una pietra, che possono marciare senza essere
rimontati più di 47 ore

ex 94.01

Mobili per sedersi (eccettuati quelli ricoperti di cuoio), eccettuate le loro parti

ex 94.03

Altri mobili, eccettuate le loro parti

Elenco delle voci della tariffa doganale statunitense

Fa fede soltanto il testo inglese del presente elenco.

Voce di tariffa

Designazione della merce

518.52

Lavori di amianto n.n.a., verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

544.43

Parabrezza, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

642.22

Cavi, cordami e trecce, di fili metallici, guarniti di accessori o sotto forma di articoli, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

647.04

Cerniere, guarniture e ferramenta, n.n.a., non rivestiti o ricoperti di metalli preziosi, di ferro od acciaio, di alluminio o di zinco, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

647.07

Cerniere, guarniture e ferramenta, n.n.a., di metalli comuni (eccettuati il ferro, l’acciaio, l’alluminio e lo zinco), non rivestiti o ricoperti di metalli preziosi, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

652.11

Tubi flessibili di metalli comuni, guarniti di accessori, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

653.41

Apparecchi per illuminazione e loro parti, di metalli comuni, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

653.96

Articoli d’igiene e da toletta, verso prova dell’impiego negli
aeromobili civili.

660.58

Motori a scoppio od a combustione interna, a pistoni, eccettuati quelli con accensione per compressione, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

660.61

Motori a scoppio od a combustione interna, senza stantuffi, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

660.69

Parti e pezzi staccati di motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi (eccettuati quelli con accensione per compressione), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

660.73

Parti e pezzi staccati di motori a scoppio od a combustione interna senza stantuffi, nonché di motori con accensione per compressione, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

660.87

Motori e macchine motrici non elettriche, n.n.a., verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

660.99

Pompe per liquidi (azionati da una forza motrice qualsiasi), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.08

Ventilatori e simili, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.14

Compressori, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.17

Pompe per aria e per vuoto, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.22

Gruppi per il condizionamento dell’aria, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.37

Macchine, apparecchi ed altri dispositivi per la produzione del freddo, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.91

Centrifughe, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

661.97

Apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

662.52

Estintori, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

664.12

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

676.16

Macchine contabili e macchine per l’elaborazione dei dati, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

678.48

Simulatori di volo, loro parti e pezzi staccati.

680.47

Scatole del cambio e altri variatori di velocità (eccettuati quelli
compresi nelle voci 680.43 e 680.44), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

680.51

Pulegge, organi d’accoppiamento, loro parti e pezzi staccati,
specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

680.57

Convertitori di coppia, loro parti e pezzi staccati, specialmente
concepiti per essere montati negli aeromobili civili; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

680.59

Pignoni per trasmissioni a catena, innesti e giunti universali, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

682.08

Trasformatori elettrici, di potenza nominale uguale o superiore a 1 kVA, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

682.42

Motori elettrici, di potenza uguale o superiore a 1 HP ma inferiore a 20 HP, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

682.46

Motori elettrici, di potenza uguale o superiore a 20 HP ma inferiore a 200 HP, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili

682.61

Macchine‑generatrici, motori‑generatori, convertitori rotanti o statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

683.62

Apparecchi e dispositivi elettrici d’accensione e d’avviamento per motori a scoppio od a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine d’accensione, candele d’accensione e da riscaldamento,
avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntoridisgiuntori impiegati con detti motori; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

684.26

Forni a microonde, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

684.31

Fornelli elettrici, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

684.42

Forni e apparecchi per riscaldamento, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

684.51

Apparecchi per riscaldare le vivande, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

684.72

Microfoni, altoparlanti, cuffie di ascolto, amplificatori elettrici a bassa frequenza e apparecchi di amplificazione del suono consistenti nell’unione degli apparecchi precedenti; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

685.25

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

685.30

Apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e radiotelegrafici, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

685.41

Apparecchi di registrazione su nastri ed apparecchi di registrazione e trascrizione di dettati; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi, costituiti da due o più parti o pezzi riuniti, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

685.61

Apparecchi di radioguida, di radiorivelaziorie (radar), di radioscandaglio e di radiotelecomando; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

685.72

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica e visiva (suonerie, sirene, quadri annunciatori, apparecchi avvertitori antifurto od antiincendio, ecc.), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

686.21

Regolatori automatici di tensione o di tensione e d’intensità, per circuiti di 6, 12 o 24 Volt, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

686.25

Regolatori automatici di tensione o di tensione e d’intensità (eccettuati quelli per circuiti di 6, 12 o 24 Volt), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

686.62

Sealed beams (lampade sigillate), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

688.14

Commettiture di cavi elettrici, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

688.42

Sincro e trasduttori. di misura, elettrici, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

694.16

Aerostati.

694.21

Alianti civili.

694.41

Aerodine civili (compresi gli elicotteri).

694.62

Parti e pezzi staccati di aeromobili civili, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

709.46

Maschere antigas e apparecchi respiratori simili, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

710.09

Apparecchi e strumenti di ottica (eccettuati gli apparecchi di fotogrammetria ed i telemetri), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

710.15

Bussole magnetiche o giromagnetiche, loro parti e pezzi staccati, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

710.17

Altre bussole, verso prova dell’impiego degli aeromobili civili.

710.31

Piloti automatici, loro parti e pezzi staccati, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

710.47

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione, loro parti e pezzi staccati verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

711.37

Termometri a liquidi (eccettuati quelli per uso medicale), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

711.39

Altri termometri, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

711.83

Misuratori di portata, contatori di calore con contatore di liquidi, ed anemometri, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

711.87

Manometri, termostati ed altri apparecchi e strumenti per misurare, controllare e regolare fluidi gassosi o liquidi, o per controllare automaticamente le temperature, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

711.97

Indicatori di velocità e tachimetri, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

712.06

Apparecchi e strumenti d’ottica, elettrici od elettronici, di misura, di verifica, di analisi o di controllo automatico, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

712.48

Apparecchi e strumenti elettrici per il controllo del volo automatico, loro parti e pezzi staccati; verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

712.52

Altri strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di analisi o di controllo automatico, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

715.16

Orologi, con movimento di piccola orologeria o con un altro
movimento d’orologeria di diametro inferiore a 1,77 pollici, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

720.09

Movimenti finiti di orologeria, con o senza quadrante o lancette, muniti di più di una pietra, che possono marciare senza essere
rimontati più di 47 ore, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

727.49

Mobili di materia plastica rinforzata o stratificata, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

727.51

Mobili di altre materie plastiche o di caucciù, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

727.56

Mobili (eccettuati quelli di fibre vegetali non filate, di legno,
di materie tessili, cotone escluso, di caucciù o di materie plastiche, di rame o di cuoio), verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

772.46

Pneumatici di caucciù o di materie plastiche, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.

772.67

Tubi e tubature, n.n.a., di caucciù o di materie plastiche, guarniti di accessori, per gas o per liquidi, verso prova dell’impiego negli aeromobili civili.