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0.632.290.13

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri concernente i prodotti orologieri Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1967 Entrato in vigore il 1° gennaio 1968

(Stato 5 novembre 1999)0.632.290.13Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Il Governo della Confederazione Svizzera
(appresso Svizzera)

da una parte,

e i governi
del Regno del Belgio,
della Repubblica federale di Germania,
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
del Gran Ducato del Lussemburgo,
del Regno dei Paesi Bassi
(appresso Stati membri)
e la Comunità economica europea
(appresso CEE)

dall’altra,

dopo aver preso atto dei seguenti impegni e dichiarazioni delle organizzazioni orologiere svizzere, fatti con riserva di reciprocità giusta la lettera C di cui sotto:

A. Regime delle esportazioni orologiere svizzere verso le CEE

1. A contare dal 1° gennaio 1968, l’industria orologiera svizzera abroga ogni disposizione, prevista nel disciplinamento professionale e negli accordi interni o internazionali, intesa a limitare l’esportazione di prodotti orologieri, di macchine d’orologeria e di utensili destinati agli industriali orologieri della CEE.

2. Le condizioni di vendita in vigore nell’ambito dell’industria orologiera svizzera sono applicate, senza discriminazione, ai clienti della CEE segnatamente, in quanto concernono le forniture di «calibri standart» e di novità messe a disposizione degli industriali svizzeri.

3. A contare dalla data soprammenzionata, l’industria orologiera svizzera abroga ogni disposizione dei suoi accordi internazionali che obbligava gli industriali orologieri della CEE a rifornirsi unicamente presso determinati fornitori.

B. Regime delle importazioni di prodotti orologieri dalla CEE

1. Durante il 1966, l’orologeria svizzera ha abrogato, rispetto ai Paesi della CEE, la maggior parte delle disposizioni di diritto privato (restrizioni quantitative oppure elenchi esclusivi dei fornitori) che, nell’ambito degli accordi fra gli organismi orologieri, limitavano l’importazione delle parti staccate.

2. A contare dal 1° gennaio 1968, l’industria orologiera svizzera abroga ogni disposizione, prevista nel proprio disciplinamento professionale e nei suoi accordi interni o internazionali, intesa a limitare l’importazione di prodotti orologieri provenienti dalla CEE; segnatamente essa stabilisce un limite al contingentamento delle importazioni di parti staccate stipulato nell’accordo orologiero franco-svizzero del 27 giugno 1962.

3. Nel campo degli abbozzi e degli elementi regolatori (assortimenti, bilancieri e spirali):

  1. L’industria orologiera svizzera ha, nel 1966, abbandonato il regime della «fedeltà reciproca» in vigore nel settore degli orologi ad ancora, secondo cui, i fabbricanti svizzeri d’orologeria potevano rifornirsi in abbozzi e in elementi regolatori solo presso le società Ebauches SA e ASUAG. Si rammenta inoltre che, nel settore roskopf, l’importazione d’abbozzi e di elementi regolatori era già completamente libera in precedenza.
  2. A contare dal 1° gennaio 1967, il premio di razionalizzazione della Ebauches SA è passato dal 4 al 3 per cento e quello dell’ASUAG dal 3 al 2 per cento. Inoltre, dal 1° gennaio 1968, i fabbricanti svizzeri di orologi ad ancora non perderanno il beneficio dei premi di razionalizzazione per i loro acquisti presso le summenzionate società, nella misura in cui gli acquisti di abbozzi e di elementi regolatori presso ditte site nella CEE, rientrano nell’ambito d’un ammontare di 2 milioni di franchi svizzeri per il 1968, di 3,5 milioni di franchi per il 1969 e di 5 milioni di franchi per il 1970, la cui gestione sarà assicurata, congiuntamente e paritariamente, dalla Camera svizzera dell’orologeria, e dalle analoghe organizzazioni orologiere della CEE, e sorvegliata dalla Commissione mista menzionata alla Parte quarta del presente accordo.
  3. Gli acquisti, effettuati nella Comunità da ditte svizzere disposte a rinunciare al premio di razionalizzazione, non possono essere contati in quest’ultima somma.
  4. Le forniture di abbozzi e di elementi regolatori della CEE in Svizzera sono fatte alle medesime condizioni di prezzo vigenti sul mercato interno del Paese esportatore.

C. Disposizioni generali

1. L’industria orologiera svizzera constata che, in occasione dei negoziati con le industrie orologiere della CEE, le parti hanno accettato di rinunciare all’applicazione od all’introduzione di provvedimenti non-tariffari tali da influire sugli scambi di prodotti orologieri.

2. L’orologeria svizzera è aperta ad ogni forma di collaborazione e di consultazione con le industrie orologiere della CEE. Essa constata che, durante le trattative con le sopraccitate industrie, le parti hanno accettato di creare un «Comitato interprofessionale misto» nel quale verranno discussi i problemi d’interesse generale e comune all’orologeria europea.

3. L’industria orologiera svizzera è disposta a collaborare attivamente alla ricerca di soluzioni che perseguono gli scopi enumerati nella parte terza del presente accordo.

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima Concessioni svizzere

Art. 1

A contare dal 1° gennaio 1968, la tariffa orologiera svizzera (voci di tariffa doganali 3 da 9101 a 9111) è ridotta del 30 per cento in tre pacchetti annui del 10 per cento ciascuno.

Art. 2

Dal 1° gennaio 1968, la Svizzera introduce un regime d’esportazione che assicura la concessione automatica dei permessi per ogni prodotto orologiero compresi gli utensili, ancora sottoposto a detta formalità, destinato ad un qualsiasi industriale orologiero domiciliato nella CEE. Si intende per «industriale orologiero» ogni destinatario che utilizzi per la propria fabbricazione gli abbozzi, le parti staccate, gli utensili, gli apparecchi e le macchine d’orologeria importate dalla Svizzera.

Art. 3

La Svizzera conferma di non applicare nessuna restrizione di diritto pubblico in materia d’importazione di prodotti orologieri e di non aver alcuna intenzione d’introdurne in futuro.

Art. 4

La Svizzera conferma che, a contare dal 1° gennaio 1967, le esportazioni di macchine d’orologeria sono totalmente libere e che non è sua intenzione reintrodurre delle restrizioni in materia.

Parte seconda Concessioni della CEE

Art. 5

La tariffa orologiera della CEE (voci di tariffa da 91.01 a 91.11) è ridotta del 30 per cento, incluso il minimo ed il massimo percepibile. Tale riduzione è effettuata in due pacchetti: il primo, pari al 20 per cento, entra in vigore il 1° luglio 1968 e il secondo, pari al 10 per cento, il 1° gennaio 1970.

Art. 6

La CEE come pure gli Stati membri si astengono dall’applicare o dall’introdurre provvedimenti non-tariffari tali da influire sugli scambi di prodotti orologieri.

Parte terza Ulteriori concessioni

Art. 7

Le parti contraenti auspicano una reciproca e più completa liberalizzazione degli scambi nel settore orologiero tale da permettere, segnatamente, riduzioni tariffali del 50 per cento.

Art. 8

La Commissione mista, di cui nella parte quarta, dopo aver proceduto, il più tardi entro la primavera del 1970, ad un approfondito esame della situazione, raccomanda alle competenti autorità delle parti contraenti la messa in vigore dei summenzionati provvedimenti di liberalizzazione complementare.

Parte quarta Commissione mista

Art. 9

È istituita una «Commissione mista», composta da rappresentanti delle autorità svizzere da una parte e di quelle della CEE e degli Stati membri dall’altra.

Art. 10

La commissione deve:

  1. vigilare ed assicurare l’esecuzione degli impegni surriferiti;
  2. servire da «forum» di discussione per ogni problema di comune interesse nel campo dell’orologeria e, segnatamente, per la ricerca di soluzioni atte a rafforzare la collaborazione fra le autorità e le industrie orologiere svizzere e della CEE (vedi pure lettera C, cifra 2).

Art. 11

La commissione si riunisce almeno due volte l’anno.

Parte quinta Disposizioni finali

Art. 12

Le disposizioni del presente Accordo sono parte integrante degli accordi conchiusi al termine dei negoziati fra le parti contraenti nell’ambito della sesta conferenza tariffaria del GATT (Kennedy-Round).

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1968. Fatto a Ginevra, il trenta giugno millenovecentosessantasette, in due esemplari.

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