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0.632.291.721

Convenzione tariffale con il Benelux Conchiusa il 21 aprile 1959 Entrata in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 1960

RU 1959 1967

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 1960)

Il Consiglio federale svizzero, dall’una parte,

e il Governo del Regno del Belgio, agente in nome suo e in nome del Governo del Granducato di Lussemburgo, in virtù di accordi in vigore, e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall’altra,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La convenzione tariffale, conchiusa a Bruxelles il 12 febbraio 1949 2 tra la Svizzera, dall’una parte, e l’Unione economica belgo‑lussemburghese e il Regno dei Paesi Bassi, dall’altra, gli elenchi allegati e i protocolli aggiunti alla medesima, sono abrogati.

Art. 2

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A 3 , qui allegato, godranno, nella importazione sul territorio dell’Unione economica belgo‑lussemburghese e su quello europeo del Regno dei Paesi Bassi, dei dazi determinati in tale elenco. I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dall’Unione economica belgo‑lussemburghese e del Regno dei Paesi Bassi, menzionati nell’elenco B 4 , qui allegato, godranno, nell’importazione sul territorio doganale della Svizzera, dei dazi determinati in tale elenco.

Art. 3

La presente convenzione estenderà parimente i suoi effetti al Principato di Liechtenstein, fino a tanto che esso sarà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 5 .

Art. 4

Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 6 , i prodotti menzionati negli elenchi A e B 7 , qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti, secondo le disposizioni di quell’Accordo generale. Recedendo le Parti contraenti, o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, qui allegati, continueranno a godere, nell’importazione sul territorio dell’Unione economica belgo‑lussemburghese, sul territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e sul territorio doganale svizzero, dei diritti inscritti nell’Accordo generale al momento in cui il recesso avrà effetto.

Art. 5

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Berna il più presto. Essa entrerà definitivamente in vigore il giorno del deposito del terzo strumento di ratificazione. Le disposizioni della presente convenzione saranno applicate temporaneamente a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’accordo generale 8 avrà effetto per le Parti contraenti della medesima, qualora tale giorno cada prima del deposito del terzo strumento di ratificazione.

Art. 6

A contare dal giorno in cui l’una delle Parti contraenti cessi d’essere vincolata agli obblighi dell’Accordo generale, la presente convenzione rimarrà in vigore per la durata di sei mesi. Qualora non fosse disdetta prima che questo termine sia decorso, essa sarà prolungata di tacita intesa per un intervallo indeterminato; potrà allora essere disdetta in ogni tempo e cesserà d’avere effetto tre mesi dopo la disdetta. Se l’una delle Parti contraenti notificasse che intenda recedere dall’Accordo generale 9 , la presente convenzione potrà essere disdetta per il 31 dicembre 1961, mediante un avviso anticipato di almeno 3 mesi. Fatto a Berna, in tre esemplari, in lingua francese, il 21 aprile 1959.

(Seguono le firme)

Protocollo aggiunto
alla convenzione tariffale firmata a Bruxelles il 12 febbraio 1949
tra la Confederazione Svizzera, dall’una parte,
e l’Unione economica belgo‑lussemburghese
e il Regno dei Paesi Bassi, dall’altra

Conchiuso il 21 aprile 1959
Entrato in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 1960

Il Consiglio federale svizzero, dall’una parte,

e il Governo del Regno del Belgio, agente in nome suo e in nome del Governo del Granducato di Lussemburgo, in virtù di accordi in vigore, e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall’altra,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nel momento in cui entrerà in vigore la nuova tariffa delle dogane svizzere, all’elenco B allegato alla convenzione tariffale del 12 febbraio 1949 10 sarà sostituito l’elenco B allegato al presente protocollo aggiunto.

Art. 2

Il presente protocollo aggiunto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Berna il più presto. Esso entrerà definitivamente in vigore il giorno del deposito del terzo strumento di ratificazione. Nondimeno, le disposizioni del presente protocollo aggiunto entreranno in vigore temporaneamente a contare dal giorno in cui sarà stato firmato.

Art. 3

Il presente protocollo aggiunto potrà essere disdetto in ogni tempo, con effetto alla fine del trimestre dell’anno civile successivo a quello in cui la disdetta sia stata notificata. Fatto in tre esemplari, in lingua francese, a Berna, il 21 aprile 1959. (Seguono le firme)

Benelux
Elenco delle concessioni che i Governi dei Paesi
del Benelux accettano d’accordare al Governo Svizzero

Fa fede soltanto il testo francese del presente elenco

Elenco A

Numero
della tariffa

Denominazione delle merci

Aliquota
di dazio

26

Formaggi di ogni sorta:

  1. Formaggi di pasta dura o semidura (x)

15 %

59

Mele, pere e cotogne, fresche:

  1. Mele:
  1. dal 1° febbraio al 31 maggio

6 %

  1. dal 1° giugno al 31 gennaio

12 %

  1. Pere:
  1. dal 1° febbraio al 31 maggio

6 %

  1. dal 1° giugno al 31 gennaio

12 %

60

Frutta a nocciolo, fresche:

  1. Albicocche e pesche:
  1. Albicocche

15 %*

117

Altre preparazioni e conserve di carne:

  1. e brodi di carne imballati o

ex

  1. in forma di tavolette

25 %*

292

Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni
farmaceutiche:

  1. condizionati per la vendita a minuto:
  1. con alcole etilico

12 % del prezzo di vendita a minuto, diminuito del 15 %111

  1. senza alcole etilico

12 % del prezzo di vendita a minuto, diminuito del 15 %

  1. altri:
  1. con alcole etilico

12 %1

  1. senza alcole etilico

12 %

314a

Matite, mine, pastelli e gessetti per scrivere e per disegnare:

  1. matite

12 %

446

Filati di seta, di borra o di cascami di borra di seta, puri o misti, preparati per la vendita a minuto:

  1. di seta .

12 %

  1. di borra o di cascami di borra di seta

12 %

450

Altri tessuti non nominati altrove (A. I)

15 % +

  1. Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 12%

458

Ricami (A. III):

  1. Ricami chimici e ricami senza fondo visibile

15 %

  1. altri

15 %

487

Passamaneria (B. V):

  1. Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli

6 %

488

Ricami (B. V):

  1. Ricami chimici e ricami senza fondo visibile

15 %

  1. altri

15 %

523

Filati di cotone ritorti:

  1. d’una lunghezza di oltre 68 000 m per mezzo chilogrammo, in filo semplice


4 % +

  1. Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota del 4 % non sarà riscossa


4 %

  1. altri

4 %

526

Filati di cotone condizionati per la vendita a minuto:

  1. non lucidati, avvolti in matasse o in gomitoli, senza supporto o con supporti che non siano rocchetti, tubetti di carta e simili

10 %

  1. altri

12 %

527

Tessuti di cotone non operati:

  1. greggi:
  1. veli

12 %

  1. imbianchiti:
  1. veli

15 %

  1. tinti:
  1. veli cremati

12 %

  1. veli tinti altrimenti

15 %

  1. mercerizzati:
  1. veli

15 %

  1. NB. Per veli, s’intendono i tessuti in armatura tela
    fabbricati con fili semplici o ritorti di due fili, pesanti da 4 a 6 kg per 100 m2, aventi nella catena e nella
    trama, in un quadrato di 5 mm di lato, da 20 a 27 o da 40 a 54 fili semplici.

528

Tessuti di cotone operati:

  1. broccati:
  1. plumetis

12 %

  1. operati in altra maniera:
  1. greggi

18 % +

  1. Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 14 %

531

Tessuti di cotone a punto di garza:

  1. non operati:
  1. greggi:
  1. marquisette

12 %

  1. imbianchiti:
  1. marquisette

12 %

  1. tinti, stampati o di fili di colori diversi:
  1. marquisette

12 %

  1. mercerizzati:
  1. marquisette

12 %

  1. broccati od operati in altra maniera:
  1. marquisette

12 %

  1. NB. Per marquisette, s’intendono i tessuti interamente composti di punti di garza, fabbricati con fili semplici o ritorti di due fili, pesanti da 4 a 7 kg per 100 m2, aventi nella catena e nella trama, in un quadrato di 5 mm di
    lato, da 20 a 27 o da 36 a 54 fili semplici.

540

Ricami di cotone:

  1. Ricami chimici e ricami senza fondo visibile

12 %

  1. su fondo di tulle o di pizzo

12 %

  1. su fondo non nominato altrove

12 %

588

Passamaneria:

  1. di lino, di canapa o di ramia:
  1. Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle
    trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli

8 %

  1. di altre materie tessili del capitolo 49:
  1. Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle
    trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli

8 %

582

Lavori a maglia di lana, pura o mista:

  1. di lana pura:
  1. Sottovesti:
  1. Camicie e mutande da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo
    1800 g per dozzina di capi

18 %

  1. Articoli non nominati altrove:
  1. Vestiti e abiti a giacca completi, da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo 1200 g

20 %

  1. di lana mista:

ex

  1. Sottovesti:
  1. Camicie e mutande da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo
    1800 g per dozzina di capi

18 %

590

Fazzoletti da tasca:

  1. di lino, di canapa o di ramia:
  1. ricamati, esclusi quelli semplicemente orlati con punti da ricamo, di lino puro o commisto a cotone

15 %

  1. di cotone e altri:
  1. ricamati, esclusi quelli semplicemente orlati con punti da ricamo, di cotone

15 %

591

Scialli, sciarpe e fazzoletti da collo:

  1. di seta:
  1. di seta stampata, quadrati

18 %

  1. di lana

20 %

602

Altre calzature di cuoio, con suole di cuoio o di caucciù:

  1. calzature con suole d’una lunghezza di 23 cm e oltre

24 % o, a scelta dell’importatore, fr. b. 76 o
fr. 5.78 per paio

609

Campane per cappelli, in trecce, in fasce o in filati di materie tessili, di carta, di materie derivanti dalla cellulosa o di materie analoghe



15 %

715

Raccordi e flange per tubature, non nominati altrove:

  1. di ghisa malleabile

8 %

729

Bulloni, viti e articoli affini, filettati, come viti, bulloni, viti a occhiello, ganci con impanatura, tirafondi, dadi, ecc., di ferro, d’acciaio o di ghisa malleabile:

ex

  1. bulloni, dadi, viti da metallo e altre, torniti o tagliati

10 %

750

Altri utensili trincianti per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure, a mano o a macchina (come forbici, frese, saette, lame per pialla, filettatori, ecc.)

6 %

766

Chiodi, punte, ribadini, viti, bulloni, rondelle, dadi, viti a occhiello, filettatori e simili, torniti o tagliati

773

Lavori di nichelio, non nominati né compresi altrove:

  1. semplicemente lavorati:

ex

  1. viti e articoli affini, torniti o tagliati

8 %

822

Macchine a vapore separate dalla caldaia:

  1. con pistone

6 %

  1. senza pistone (turbine a vapore)

6 %

823

Motori a scoppio e a combustione interna:

  1. altri:
  1. altri

6 %

824

Macchine motrici idrauliche:

  1. Turbine idrauliche

6 %

843

Macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche:

  1. Torchi e macchine per la stampa

6%

844

Macchine e apparecchi per la preparazione delle materie tessili, per la filatura e la torcitura; macchine per arrocchettare:

  1. Macchine per arrocchettare

6 % (*)

845

Telai per tessitura, per tulli, pizzo, maglieria, ricamo, passamaneria; apparecchi e macchine accessorie per la tessitura:

  1. Telai per tessitura

6 %(*)

848

Macchine utensili:

ex

  1. altre:
  1. Torni verticali, compresi i torni verticali a revolver,
  1. Macchine per tracciare con precisione
  1. Macchine per spinare
  1. Macchine per centrare
  1. Trapani speciali, multipli, semplici e speciali
  1. Foratrici di profondità, orizzontali e verticali
  1. Macchine per tagliare gli ingranaggi
  1. Macchine per la lavorazione degli ingranaggi mediante fresatura, piallatura e generazione
  1. Macchine per la rifinitura dei fianchi degli ingranaggi (comprese quelle per rettificarne i denti)
  1. Rettificatrici per superfici cilindriche esterne:
  1. semplici,
  1. universali,
  1. per rulli,
  1. per alberi a gomito,
  1. altre
  1. Rettificatrici per superfici cilindriche interne:
  1. semplici o con mandrino
  1. altre
  1. Rettificatrici per piani (compresi i tipi leggeri):
  1. con tavola girevole, orizzontale e verticale,
  1. con tavola oscillante,
  1. con albero portamola orizzontale o verticale,
  1. altre (comprese quelle a due montanti)
  1. Rettificatrici per filettature
  1. Macchine per rettificare e per honing (escluse quelle per ingranaggi
  1. Politrici e politrici a pressione (compresi i tipi leggeri)
  1. Torni a revolver (esclusi quelli verticali):
  1. da tavola,
  1. con carrello portautensili fisso,
  1. con carrello portautensili mobile
  1. Torni automatici per lavori su mandrino:
  1. con un mandrino,
  1. con mandrini multipli
  1. Torni automatici a punte:
  1. con un mandrino,
  1. con mandrini multipli
  1. Fresatrici automatiche:
  1. con una fresa,
  1. con frese multiple e tipi speciali
  1. Piallatrici fresatrici
  1. Macchine per contornare, riprodurre e copiare gli
    stampi nelle tre dimensioni
  1. Seghe circolari a freddo
  1. Segatrici e limatrici (comprese quelle con seghe a
    nastro)
  1. Macchine per maschiare
  1. Macchine per filettare i tubi
  1. Alesatrici e barenatrici orizzontali e verticali
  1. Macchine per dividere in lunghezza o in cerchio

6 %

852

Macchine calcolatrici; macchine per scrivere dette
«contabili», registratori di cassa, e loro parti staccate:

ex

  1. Macchine calcolatrici

8 %

ex

  1. Parti staccate di macchine calcolatrici

8 % +

  1. Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 6%.

854

Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi altrove:

  1. altri:
  1. Apparecchi per la prova dei materiali, pesanti 250 kg o più

6 %

859

Generatori, motori e convertitori elettrici; trasformatori; rocchetti a reazione; apparecchi per saldare con generatore, convertitore o trasformatore:

  1. Dinamo, motori e convertitori rotativi, pesanti ciascuno:
  1. oltre 10 kg

8 %

  1. Trasformatori e convertitori statici, pesanti ciascuno:
  1. oltre 10 kg

8 %

  1. Apparecchi per saldare, pesanti ciascuno:
  1. oltre 10 kg

8 %

863

Apparecchi elettrici d’avviamento, d’illuminazione e di
segnalazione per autoveicoli e biciclette:

  1. d’illuminazione:
  1. Apparecchi d’illuminazione, comprese le dinamo per biciclette

18 %

872

Apparecchi per misurare e registrare la tensione elettrica; contatori d’elettricità:

  1. Contatori elettrici

10 %

926

Strumenti e apparecchi di fisica, di chimica o di precisione, non nominati né compresi altrove:

  1. Apparecchi per la prova dei materiali, pesanti meno di
    250 kg

10 %

928

Orologi da tasca, da braccio e simili:

  1. con cassa d’oro o di platino

10 %

  1. con cassa d’argento

10 %

  1. con cassa di metallo ordinario, anche dorato o argentato oppure placcato d’oro e d’argento, oppure con cassa di qualsiasi altra materia

10 %

929

Altri generi d’orologeria con movimenti di orologio:

  1. Cronometri di marina

10 %

  1. Orologi per automobili, imbarcazioni e aeroplani

10 % +

  1. Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore dell’8 %.
  1. Pendolette e qualsiasi altro genere

10 %

930

Casse di orologi e loro parti:

  1. di oro o di platino

10 %

  1. d’argento

10 %

  1. di metalli ordinari, anche dorati o argentati, oppure
    placcati d’oro o d’argento, o d’altre materie

10 %

933

Orologi da edifici e loro movimenti:

  1. elettrici

12 %

  1. altri

12 %

934

Altri orologi e pendole, anche elettrici, comprese le sveglie:

  1. Sveglie

12 %

  1. Orologi di controllo

12 %

  1. altri orologi e pendole da tavolo o da appendere

12 %

935

Movimenti d’orologeria e parti staccate di movimenti di orologeria, non nominati né compresi altrove:

  1. Movimenti di orologeria

12 %

  1. altri

6 %

Nota:

(x)

Le merci alle quali è apposto questo segno sono esenti dalla tassa di monopolio olandese o dall’onere belgo‑lussemburghese corrispondente.

*

Concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1961.

Scambio di lettere del 14 novembre 1958

Il Presidente della Delegazione

Ginevra, 14 novembre 1958

belgo‑lussemburghese‑olandese

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, del seguente tenore:

  1. «Per effetto del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Economica Europea, i Governi del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, dell’Italia, della Francia e della Repubblica federale di Germania hanno dovuto restringere entro il 31 dicembre 1961 le concessioni doganali, accordate alla Svizzera allorché fu negoziata l’adesione provvisoria di essa al GATT, in quanto involgano un miglioramento rispetto allo stato, contrattuale o di fatto, delle cose prima della firma dei nuovi accomodamenti nell’ambito del GATT. D’altra parte, qualora a un Governo dei Paesi summenzionati, in conseguenza dell’entrata in vigore della tariffa estera comune, non fosse dato di mantenere oltre il 1° gennaio 1962 le concessioni che ha accordato alla Svizzera, il Consiglio federale svizzero si riserva il diritto di revocare, rispetto al Paese del quale si tratta, delle concessioni equivalenti. Per quanto concerne l’elenco dei vincoli offerti dalla Svizzera ai Paesi del Benelux, la revoca delle concessioni si restringe ai numeri considerati nell’elenco qui allegato.
  2. I Governi del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi rinunciano a far valere delle eventuali pretese, conformemente alle disposizioni del GATT, onde compensare equamente le concessioni svizzere, revocate rispetto al Belgio, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi, all’Italia, alla Francia e alla Repubblica federale di Germania.
  3. Prima di revocare delle concessioni, la Svizzera negozierà con i Governi del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, dell’Italia, della Francia e della Repubblica federale di Germania, allo scopo di mantenere le concessioni accordate, oppure allo scopo di convenire un nuovo ordinamento conforme agli interessi vicendevoli delle Parti».

Mi pregio di confermarle il mio accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Schell

Concessioni svizzere ai Paesi del Benelux,
per le quali la Svizzera si riserva
il diritto di restringere la durata a 3 anni

Numero
della tariffa
doganale121

Denominazione delle merci

Aliquota di dazio
per 100 kg
peso lordo
Fr.

0201.

Carni e frattaglie commestibili degli animali nominati nei numeri da 0101 a 0104, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0000.20

– carne di giovenca, di toro, di vacca o di bue:
fresca


35.—

0704.

Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o
evaporati, anche tagliati a pezzi o a fette, anche triturati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

– non mescolati, in recipienti di:

ex 0000.10

– – più di 5 kg:

patate

20.—

ex 0000.12

– – 5 kg o meno:

patate

40.—

ex 0909.01

Semi di anice, di anice stellato o badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di ginepro:

– semi di carvi

1.50

2827.

Ossidi di piombo:

ex 0000.10

– protossido di piombo (litargirio) e biossido di piombo:

– – protossido di piombo (litargirio)

3.—

ex 3505.01

Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola:

– colle d’amido o di fecola

8.—

4801.

Carte e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotolo o in fogli:

– carta pesante più di 30 g per m2:

– – carte non nominate altrove:

ex 0000.60

– – – con notevoli impurità nella pasta, anche tinte di
unsolcolore nella pasta:

carta‑paglia..............................

10.—

5505.

Filati di cotone non condizionati per la vendita a minuto:

– greggi o vaporizzati, anche gasati:

– – non ritorti né a cordoncino:

12

– – – oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese

33.—

14

– – – oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese

38.—

– – ritorti:

33

– – – oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese

45.—

35

– – – oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese

50.—

5802.

Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Karamanie, Schumaks e simili, anche confezionati:

– di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici o
artificiali, di lana o altri peli di animali o di cotone:

– – tessuti come velluto:

ex 0000.10

– – – con pelo tagliato:

di cotone

150.—

ex 0000.12

– – – con pelo non tagliato:

di cotone

150.—

6102.

Vestimenta (sopravvesti) da donna, ragazze e bambini:

– non ricamati né fatte di pizzi né combinate con pizzi o
merletti:

– – di lana o di altri peli di animali:

40

– – – del peso unitario superiore a 1500 g, non guarniti di pelliccia


750.—

6201.

Coperte:

– di lana o d’altri peli di animali:

ex 0000.40

– – senza lavoro di cucito né passamaneria:

di lana

270.—

ex 0000.42

– – altre:

di lana

320.—

ex 7603.01

Lamiere, lastre, fogli e strisce, di alluminio, d’uno spessore superiore a 0,15 mm:

– strisce leggermente convesse, per la fabbricazione
di tende veneziane (tende a lamelle)


85.—

8307.

Apparecchi per l’illuminazione, materiale per lampade e per lampadari, come anche le loro parti elettriche, di metalli ordinari:

– altro materiale per lampade e lampadari:

– – per l’illuminazione elettrica:

20

– – – di ferro o d’acciaio

180.—

8706.

Parti, pezzi staccati e accesori degli autoveicoli compresi nei numeri da 8701 a 8703:

ex 0000.30

– altri:

marmitte di scarico

40.—

ex 9008.01

Apparecchi cinematografici (apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):

– apparecchi da proiezione con o senza riproduzione
del suono


250.—