0.632.291.722
Scambio di lettere del 14 novembre 1958
concernente l’abolizione del dazio d’importazione
nel Benelux di talune macchine svizzere
(Stato 5 novembre 1999)0.632.291.722Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione 2
Il Presidente | Ginevra, 14 novembre 1958 |
della Delegazione svizzera |
Signor Presidente,
Con lettera data oggi, Ella ha avuto la cortesia di comunicarmi quanto segue:
- «Mi onoro di informarla che:
- Le Autorità competenti dell’Unione economica belgo-lussemburghese e dei Paesi Bassi, si obbligano d’accordare, con le condizioni di vigilanza in vigore presso i medesimi, l’esenzione totale dei dazi doganali di entrata per le turbine a vapore e i motori a scoppio e combustione interna dei numeri 822 e 823 della loro tariffa comune dei dazi doganali d’entrata, quando sia provato che tali macchine sono riservate alla costruzione, all’armamento o alla riparazione, sul loro territorio, di navi e di batelli non sottoposti ai dazi doganali sull’importazione.
- A questo rispetto, sono parimente considerati navi e batelli le draghe, le aspiratrici di sabbia, le gru galleggianti e altri materiali galleggianti analoghi.
- Quest’obbligo è valevole, sempre che le prescrizioni delle istituzioni internazionali di cui siano o saranno parte i Paesi del Benelux, non abbiano a richiedere alcuna modificazione di questo ordinamento straordinario.»
Mi pregio di confermarle il mio accordo su quanto precede.
Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Stopper |