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Accordo tra la Svizzera e il Canada sul formaggio Conchiuso il 1° aprile 1981 Entrato in vigore il 1° aprile 1981 con effetto il 2 giugno 1981
(Stato 5 novembre 1999)0.632.292.322Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
I. Preambolo
Viste le discussioni svizzero-canadesi, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, e, in particolare, la lettera del 10 luglio 1979 3 del capo della delegazione elvetica, con la risposta canadese del giorno successivo 4 , i due Paesi hanno convenuto quanto segue.
II. Obblighi canadesi per l’importazione casearia
- Il Canada si obbliga ad aprire un contingente d’importazione casearia di un’entità globale non inferiore a 45 mio di libbre (20 412 t metriche) l’anno, di cui almeno 18 mio (8165 t) riservate all’importazione da Paesi impartecipi della Comunità economica europea.
- Il Canada si obbliga ad applicare i necessari provvedimenti affinché il contingente venga amministrato, dalle proprie autorità, in modo da impiegarlo realmente e al massimo.
- Il Canada si obbliga ad operare per ottenere dai Paesi, dai quali riceve formaggio in esportazione sussidiata, l’impegno che tale esportazione sottostia ad una disciplina dei prezzi identica a quella qui sotto definita, salvi restando i vigenti accordi internazionali.
III. Obblighi canadesi per l’importazione di formaggi svizzeri
- Il Canada si obbliga a garantire, nel quadro tracciato qui sopra, che l’applicazione di altri provvedimenti sull’importazione non pregiudichi i tradizionali interessi elvetici all’esportazione casearia verso di esso, nel rispetto dei sottoelencati impegni assunti dalla Svizzera.
- Il Canada si obbliga ad amministrare il proprio contingente d’importazione casearia in modo da non inceppare il raggiungimento dei livelli tradizionali dell’esportazione di formaggi dalla Svizzera verso il Canada, nel quadro del presente accordo.
- Il Canada si obbliga, nel contesto della stipulazione d’ogni nuovo accordo o della modificazione d’accordi vigenti con altri Paesi, a considerare i tradizionali interessi elvetici all’esportazione casearia.
IV. Obblighi elvetici per l’esportazione di formaggi verso il Canada
- La Svizzera si obbliga a mantenere i sussidi all’esportazione, ed ogni altro sussidio statale diretto o indiretto, ad un livello tale da non rendere i prezzi reali (merce sdoganata consegnata alla banchina dei porti del Canada) del formaggio, da essa immesso sul mercato canadese, inferiori ai prezzi di vendita (all’uscita dal caseificio) dello stesso o d’un formaggio affine fabbricato in Canada, purché questo ottenga un impegno analogo dai principali concorrenti della Svizzera. Eventuali ritocchi ai sussidi verranno di norma attuati entro un mese dalla notificazione, da parte del Canada, dei suoi nuovi pertinenti prezzi di vendita (all’uscita, dal caseificio).
- All’uopo il Canada fornirà alle autorità svizzere designate la media ponderata dei pertinenti prezzi di vendita reali (all’uscita dal caseificio) dei formaggi prodotti sul suo territorio in quantità rappresentativa. Questi prezzi verranno riscontrati trimestralmente. Inoltre, per informazione delle autorità svizzere, il Canada fornirà i più recenti dati sui prezzi (merce sdoganata consegnata alla banchina) dei formaggi svizzeri importati. Il riscontro dei prezzi sul mercato canadese avverrà di comune accordo tra i due Paesi. Ogni commento in merito delle autorità elvetiche verrà preso in considerazione.
V. Obblighi reciproci
- Svizzera e Canada si obbligano a consultarsi tempestivamente, a domanda dell’una o dell’altro, circa l’applicazione del presente accordo, onde se ne assicuri un funzionamento efficace. S’obbligano del pari a consultarsi non appena modificassero, in modo rilevante per il presente accordo, i rispettivi regimi d’importazione od esportazione casearia.
- In particolare:a)nel caso in cui la Svizzera ritenesse il presente accordo attualmente o potenzialmente pregiudizievole alle proprie esportazioni casearie verso il Canada, s’intavoleranno senza indugio delle consultazioni per stabilire dei correttivi, includenti l’eventuale definizione di un contingente specifico per la Svizzera; eb)nel caso in cui il Canada ritenesse i prezzi medi dei formaggi svizzeri importati volti a permanere inferiori ai pertinenti prezzi canadesi di vendita (all’uscita dal caseificio), s’intavoleranno senza indugio delle consultazioni per stabilire dei correttivi.
- Il presente accordo verrà comunque riesaminato nel 1982 al fini di un’eventuale modificazione dei suoi elementi, considerati i tradizionali interessi della Svizzera all’esportazione casearia verso il Canada, nonché gli altri fattori rilevanti per il mercato caseario in Canada. Nell’esame saranno incluse le seguenti possibilità:a)l’istituzione, per le importazioni di formaggio svizzero, di un contingente bilaterale annuo rispecchiante i tradizionali interessi svizzeri all’esportazione casearia in Canada – notando che la Svizzera lo desidererebbe di 3000 t metriche; eb)l’istituzione di una normativa dei prezzi applicabile all’importazione di formaggi provenienti da qualsiasi Paese.
- Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi della Svizzera e del Canada nell’ambito del GATT.
Per il Governo | Per il Governo |
K. Jacobi | P. Dumas |
L’Ambasciatore del Canada | Berna, 1° aprile 1981 |
Berna | |
Signor Ambasciatore Klaus Jacobi | |
Delegato agli accordi commerciali | |
Berna |
Signor Ambasciatore,
«mi onoro di dichiarare ricevuta la Sua lettera, del 1° aprile 1981, che concerne l’accordo svizzero-canadese sui formaggi importati in Canada e che ha il seguente tenore:
- «Mi pregio riferirmi alle discussioni avviate in occasione dei negoziati commerciali multilaterali (Tokyo-Round), tra i rappresentanti del Canada e della Svizzera, e volte a dar seguito all’intento canadese di sostituire il regime d’importazione casearia in Canada. Tali discussioni per un accordo svizzero-canadese d’importazione casearia continuarono poi i 16 e 17 ottobre 1980 e si conclusero cori la redazione, in inglese e francese, del testo che ho l’onore di allegare alla presente nota e che è stato parafato, ad referendum, il 17 ottobre 1980, in Berna.
- L’accordo in parola concerne i formaggi che sono sottoposti al regime d’importazione vigente in Canada e che sono attualmente contingentati.
- Sia i prezzi di vendita all’uscita dal caseificio, sia i prezzi d’importazione, merce sdoganata consegnata sulla banchina portuale, verranno stabiliti tramite una media ponderata. Per garantire che la media ponderata dei prezzi di vendita (all’uscita dal caseificio) risulti rappresentativa, si assumeranno solo i prezzi di quelle varietà, correntemente prodotte in quantità significativa, per le quali esistono dati coprenti il 75 per cento della produzione canadese.
- Resta inteso che la normativa sui prezzi, inclusa nell’accordo, si applicherà, per ogni varietà considerata (a contare dalla stessa data, simultaneamente, uniformemente e sulla base di identici prezzi di vendita all’uscita dal caseificio), alle importazioni canadesi provenienti dai Paesi che sussidiano le esportazioni casearie in Canada.»
Ho l’onore d’informarla che il Governo del Canada approva il menzionato accordo e propone che la Sua nota, con il relativo allegato, in una con la presente nota, costituiscano un accordo tra i nostri Paesi entrante in vigore il 1° aprile 1981.
Accolga, signor Ambasciatore, la reiterata assicurazione della mia massima stima.
P. Dumas |