Il numero 4 dell’accordo commerciale del 24 giugno 1927 4 è abrogato.
0.632.293.451
Aggiunta all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia Conchiusa il 14 novembre 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 1959 Istrumento di ratificazione scambiato il 1° gennaio 1960 Entrata in vigore il 1° gennaio 1960
(Stato 5 novembre 1999)0.632.293.451Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio d’accrescere gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno risoluto di modificare e completare l’accordo commerciale del 24 giugno 1927 3 come segue:
Art. 1
Art. 2
I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A 5 , qui allegato, saranno ammessi, nell’importazione in Finlandia, secondo i dazi in esso indicati. I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dalla Finlandia, menzionati nell’elenco B 6 , qui allegato, saranno ammessi all’importazione sul territorio doganale svizzero, secondo i dazi in esso indicati.
Art. 3
Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate dagli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 7 , i prodotti menzionati negli elenchi A 8 e B 9 , qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti secondo le disposizioni di quell’Accordo generale. Recedendo, le alte Parti contraenti o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, allegati alla presente aggiunta, continueranno a godere, nell’importazione in Finlandia e sul territorio doganale svizzero, dei dazi iscritti nell’Accordo generale alla data del recesso.
Art. 4
Art. 5
Il presente accordo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 12 avrà effetto per le Parti contraenti della presente aggiunta. Se, per altro, la nuova tariffa delle dogane svizzere 13 entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione provvisoria d’adesione della Svizzera divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Finlandia, gli elenchi A 14 e B 15 avranno effetto a contare da quel momento.
Art. 6
La presente aggiunta sarà ratificata dalle due Parti contraenti secondo le loro disposizioni costituzionali. Essa entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione. La presente aggiunta potrà essere disdetta in ogni tempo e avrà effetto fino al decorso di tre mesi a contare dal giorno della disdetta. Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 14 novembre 1958.
(Seguono le firme)