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0.632.314.452

Accordo tra la Svizzera e l’Islanda sullo scambio di prodotti agricoli, pesci e altri prodotti del mare Conchiuso il 26 novembre 1981 Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 1982 Entrato in vigore con scambio di note il 21 luglio 1982

RU 1982 1491; FF 1982 I 415

Traduzione

(Stato 21 luglio 1982)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Islanda,

visti la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio 1 e l’accordo che istituisce un’associazione tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e la Repubblica di Finlandia 2 ;

visti gli scopi indicati negli articoli 22 e 27 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960 4 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e

animati dal desiderio di promuovere lo scambio di prodotti agricoli, pesci e altri prodotti del mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Svizzera non riscuote alcun dazio sull’importazione di merci d’origine islandese che cadono sotto le voci di tariffa svizzere seguenti:

Voce di tariffa5

Designazione della merce

0301.11

Salmone (salmo salar) fresco (vivo o morto), refrigerato o congelato

ex

0301.20

Pesci di mare, interi o tagliati, freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, eccetto i filetti surgelati

0302.10
0000.12
0000.14



Pesci di mare, comprese anguille e salmoni, secchi, salati o in salamoia oppure affumicati

ex

0303.10/
0000.40

Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dalla loro conchiglia o dal loro guscio), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in
salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua; eccetto le grandi crevette separate dal loro tegumento e surgelate, diverse dalle crevette di Dublin Bay.

Art. 2

Nell’ambito della sua politica agricola, l’Islanda terrà conto, per quanto possibile, degli interessi svizzeri relativi alle esportazioni di prodotti agricoli.

Art. 3

Ogni parte contraente può chiedere un esame sul funzionamento dell’Accordo.

Art. 4

Il presente accordo entra in vigore mediante notificazione reciproca dell’adempimento delle pertinenti formalità costituzionali. L’accordo rimane in vigore fintantoché gli scambi commerciali fra la Svizzera e l’Islanda saranno retti dalle disposizioni della Convenzione del 4 gennaio 1960 6 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio. Fatto a Ginevra il 26 novembre 1981, in due esemplari, in inglese e in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Cornelio Sommaruga

Per la
Repubblica d’Islanda:

Thorhallur Asgeirsson