Lexipedia

0.632.314.891

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano Firmato a Montreux il 24 giugno 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 2005 Documento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2007

RU 2007 1195; FF 2005 949

Traduzione1

(Stato 1° maggio 2013)

La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera

(di seguito: gli Stati dell’AELS),

e

la Repubblica del Libano

(di seguito: Libano),

qui di seguito designati le Parti,

considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e il Libano, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli,

richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo,

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali, e alle libertà politiche ed economiche conformemente ai loro obblighi assunti in virtù del diritto internazionale compresa la Carta delle Nazioni Unite 2 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale,

richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivo dell’OMC 3 firmato a Marrakech, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e conoscendo la volontà del Libano di diventare membro dell’OMC,

risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni di libero scambio, conformemente ai principi dell’OMC,

considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e segnatamente dall’OMC,

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile,

disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo,

convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici e il commercio, e

parimenti convinti che il presente Accordo istituisca condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti,

hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo
(in seguito designato «il presente Accordo»):

I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Gli Stati dell’AELS e il Libano instaurano progressivamente una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in vista di stimolare le attività economiche nei loro territori, migliorando così le condizioni di vita e d’impiego e contribuendo all’integrazione economica della regione euro-mediterranea.

Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di:

  1. liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio4 (denominato qui di seguito «GATT 1994»);
  2. istaurare progressivamente un contesto propizio all’incremento dei flussi di investimenti e degli scambi di servizi;
  3. garantire un’adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
  4. liberalizzare progressivamente i mercati degli appalti pubblici; e
  5. sostenere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche fra le Parti mediante l’espansione degli scambi commerciali e la cooperazione economica e tecnica.

Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e il Libano dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

Art. 3 Campo d’applicazione territoriale

L’Accordo si applica al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell’Allegato I.

II. Scambi commerciali

Art. 4 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

  1. a tutti i prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci5 (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato II;
  2. ai prodotti agricoli trasformati elencati nel Protocollo A, tenuto conto delle disposizioni previste in questo Protocollo; e
  3. al pesce e agli altri prodotti del mare, conformemente alle disposizioni dell’Allegato III,
  4. originari di uno Stato dell’AELS o del Libano.

Il Libano ha concluso con ciascuno Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Questi accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il
Libano.

Art. 5 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa

Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6 Dazi sulle importazioni e gravami con effetto equivalente

Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Libano non sarà introdotto alcun nuovo dazio sulle importazioni né alcun gravame con effetto equivalente.

Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Libano, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente.

Il Libano abolirà progressivamente, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente, conformemente alle disposizioni dell’Allegato IV.

Art. 7 Dazi di base

I tassi applicabili fra le Parti corrispondono ai tassi applicati il 21 novembre 2003 per la nazione più favorita (dazi della NPF) o, se inferiori, ai tassi dei dazi applicati dall’entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una riduzione tariffaria è applicata erga omnes , si applica il dazio ridotto.

Le Parti si comunicano i rispettivi tassi applicati alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 8 Dazi fiscali

Le disposizioni dell’articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.

Art. 9 Restrizioni quantitative alle importazioni e provvedimenti
con effetto equivalente

Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e il Libano non saranno introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni né alcun provvedimento con effetto equivalente.

All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e il Libano aboliranno le restrizioni quantitative alle importazioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 10 Dazi e restrizioni quantitative alle esportazioni

Negli scambi commerciali fra gli Stati dell’AELS e il Libano non si applicano dazi sulle esportazioni, gravami con effetto equivalente o restrizioni quantitative alle esportazioni o provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 11 Imposizioni e regolamenti interni

Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposizione interna, provvedimento o regolamento conformemente all’articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC.

Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso delle imposizioni interne superiore all’importo dell’imposizione diretta o indiretta che ha gravato tali prodotti.

Art. 12 Regolamenti tecnici

Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità e adottano provvedimenti adeguati per favorire soluzioni internazionali e, se del caso, accordi di mutuo riconoscimento nonché per garantire che il presente Accordo sia applicato effettivamente e armoniosamente nell’interesse di tutte le Parti.

Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto, istituito ai sensi dell’articolo 30 del presente Accordo, se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conformemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi 6 .

L’obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli Stati dell’AELS comunicano al Libano le notifiche fatte all’OMC. Il Libano notifica i suoi progetti di regolamenti tecnici al Segretariato dell’AELS, che li comunica alle altre Parti.

Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie

Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.

I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie 7 .

Art. 14 Monopoli di Stato

Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, gli Stati dell’AELS e il Libano adeguano gradualmente tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale, in modo da assicurare, entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, la scomparsa di ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e del Libano per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L’approvvigionamento e la commercializzazione di questi prodotti devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

Art. 15 Aiuti statali

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo, i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni degli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 8 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 9 .

L’estensione dell’obbligo delle Parti di assicurare la trasparenza in materia di aiuti statali è disciplinata dai criteri definiti nell’articolo XVI:1 del GATT 1994 e dall’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Gli Stati dell’AELS comunicano al Libano le notifiche di sovvenzioni fatte all’OMC. Il Libano notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell’AELS, che le comunica alle altre Parti.

Prima di avviare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Libano o in uno Stato dell’AELS conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura ne informa per scritto la Parte i cui prodotti sono sottoposti a inchiesta e accorda una scadenza di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 16 Anti-dumping

Se uno Stato dell’AELS constata nelle sue relazioni commerciali con il Libano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, o se il Libano constata tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 10 .

Le Parti s’impegnano, su richiesta di una di loro, a verificare il contenuto del presente articolo in seno al Comitato misto.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e il Libano:

  1. gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
  2. lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

Per quanto concerne le aziende pubbliche e quelle che beneficiano di privilegi speciali o esclusivi, le Parti provvedono affinché, dal quarto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che interferiscano negli scambi di prodotti e servizi fra le Parti in modo tale da ledere gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l’adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non vanno interpretate in modo tale da introdurre un obbligo diretto per le aziende.

Le Parti applicano le loro rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto delle esigenze di confidenzialità. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano al fine di facilitare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate sostengono il Comitato misto con ogni mezzo necessario per l’esame del caso e fanno cessare all’occorrenza la pratica contestata. Se, entro la scadenza stabilita dal Comitato misto, la Parte implicata non ha posto fine alla pratica contestata oppure se il Comitato misto non è in grado, al termine delle consultazioni o 30 giorni dopo aver sollecitato dette consultazioni, di raggiungere un’intesa, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati volti a porre rimedio alle difficoltà derivanti dalle pratiche in questione. L’applicazione e la revoca di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni dell’articolo 33.

Art. 18 Misure di salvaguardia concernenti l’importazione di determinati prodotti

Le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia 11 sono applicabili fra le Parti, comprese quelle inerenti le concessioni accordate in virtù del presente Accordo.

Prima di applicare misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1, la Parte che intende applicarle trasmette al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Al fine di trovare una tale soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto senza pregiudicare le misure provvisorie in circostanze critiche secondo il paragrafo 2 dell’articolo XIX del GATT 1994. Se dopo 30 giorni dall’inizio delle consultazioni non scaturisce un’intesa fra le Parti, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia.

Nella scelta delle misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo, le Parti danno la priorità a quelle che meno pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni regolari al suo interno, segnatamente in vista di una loro revoca non appena le circostanze lo consentano.

Art. 19 Adeguamento strutturale

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, il Libano può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi.

Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in particolare se sono all’origine di importanti problemi sociali.

I dazi sulle importazioni introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Libano ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Non devono oltrepassare i dazi prelevati dal Libano sull’importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi altro Stato. Il valore totale dei prodotti importati gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore totale medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS, ai sensi dell’articolo 4 lettera a, negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici.

Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt’al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo, il 1° marzo 2015.

Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall’abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative o di altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente.

Il Libano informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali provvedimenti, il Libano comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, può autorizzare il Libano a mantenere in via eccezionale i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni dallo scadere del periodo transitorio.

Art. 20 Riesportazione e penuria grave

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati.

Qualora l’applicazione dell’articolo 10 comporti:

  1. la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente; oppure
  2. una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria;

La Parte che intende adottare provvedimenti conformemente al presente articolo lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e può prendere tutte le decisioni necessarie alla sua soluzione. Qualora esso non abbia preso una decisione entro 30 giorni da quando si è ricorso ad esso, la Parte interessata può adottare i provvedimenti adeguati per porre rimedio al problema. Il Comitato misto dev’esserne informato immediatamente. Nella scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che compromettono il meno possibile il funzionamento dell’Accordo.

Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento immediato, impediscano, a seconda del caso, un’informazione o un esame preliminari, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comitato misto, in vista della loro revoca non appena le condizioni lo permettano.

Art. 21 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

  1. impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
  2. proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:(i)relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare, o(ii)relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici, o(iii)adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi per far fronte a difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle pertinenti disposizioni del GATT 1994, i provvedimenti restrittivi necessari per rimediare alla situazione; ne informa non appena possibile le altre Parti fornendo loro un calendario sulla revoca di tali provvedimenti.

III. Protezione della proprietà intellettuale

Art. 24

Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti per tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 12 (qui di seguito: Accordo TRIPS).

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

IV. Investimenti e servizi

Art. 25 Scambi di servizi

Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un’apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale sugli scambi di servizi 13 (GATS) e in considerazione dei lavori in corso nell’ambito dell’OMC.

Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all’accesso ai mercati di servizi, essa offre un’adeguata opportunità di negoziare l’estensione di questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

Le Parti sono pronte a considerare lo sviluppo delle disposizioni summenzionate in vista di concludere un accordo d’integrazione economica conformemente all’articolo V del GATS.

Art. 26 Promozione degli investimenti tra le Parti

Gli Stati dell’AELS e il Libano si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnatamente attraverso:

  1. iniziative in favore dell’informazione e della diffusione di informazioni relative alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di investimento;
  2. l’istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati dell’AELS e il Libano volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione;
  3. lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e
  4. lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese delle Parti.

V. Pagamenti e trasferimenti

Art. 27

I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e il Libano, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.

Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Resta convenuto che le disposizioni del presente Accordo non debbano pregiudicare l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure afferenti a reati o a decisioni o sentenze emesse nell’ambito di procedure giudiziarie o di diritto amministrativo.

VI. Appalti pubblici

Art. 28

Le Parti perseguono una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalti pubblici.

Il Comitato misto adotta i necessari provvedimenti per attuare il paragrafo 1.

Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all’accesso agli appalti pubblici, essa accetta l’avvio di negoziati al fine di estendere questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

VII. Cooperazione economica e assistenza tecnica

Art. 29

Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione economica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente, prestando particolare attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell’economia libanese.

Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le Parti convengono le modalità di assistenza tecnica e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e dei provvedimenti sanitari e fitosanitari inclusa la normalizzazione e la certificazione nell’industria alimentare. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti. Le Parti emanano direttive per l’esecuzione del presente paragrafo.

VIII. Disposizioni istituzionali e procedurali

Art. 30 Comitato misto

L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio fra gli Stati dell’AELS e il Libano.

Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 31 Procedure del Comitato misto

Per un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti, ogni qual volta lo ritenga necessario, ma normalmente una volta ogni due anni.

Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.

Art. 32 Adempimento degli obblighi e consultazioni

Le Parti adottano i provvedimenti necessari all’adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente Accordo. In caso di divergenza sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte delle consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le informazioni utili.

Se una delle Parti ne fa domanda, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 33 Provvedimenti temporanei

Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che il Libano, oppure qualora il Libano ritenga che uno Stato dell’AELS non adempia agli obblighi conformemente al presente Accordo, e nel caso in cui il Comitato misto non abbia trovato entro 90 giorni una soluzione di comune accordo, la Parte svantaggiata può adottare i provvedimenti temporanei adeguati e assolutamente necessari a ristabilire l’equilibrio dei vantaggi derivanti dall’Accordo. Occorre dare la priorità ai provvedimenti che compromettano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono da notificare immediatamente alle Parti e al Comitato misto; quest’ultimo, al fine di una loro revoca, tiene regolari consultazioni. Le misure devono essere revocate non appena le condizioni non giustifichino più il loro mantenimento oppure nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta alla procedura d’arbitrato, non appena esiste una decisione del tribunale arbitrale e la si è ottemperata.

Art. 34 Procedura d’arbitrato

Qualora una controversia fra le Parti contraenti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta, conformemente all’articolo 32 del presente Accordo, mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono aprire una procedura di arbitrato indirizzando una notifica scritta alla Parte in causa nella controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti.

In caso di apertura di una procedura d’arbitrato, ogni Parte alla controversia nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, un arbitro; i due arbitri designano, entro 30 giorni dall’ultima nomina, un terzo arbitro che presiede il tribunale arbitrale. Il presidente non è cittadino di una delle parti alla controversia né risiede in modo permanente nel territorio di una delle Parti contraenti. Se più Stati dell’AELS sono parti alla controversia, essi nominano congiuntamente un arbitro.

Se una parte alla controversia omette di nominare il proprio arbitro o se gli arbitri nominati non riescono ad accordarsi sul terzo arbitro entro il termine previsto dal paragrafo 2, ciascuna parte alla controversia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia (CIG) di designare, a seconda del caso, l’arbitro della parte alla controversia negligente o il terzo arbitro.

Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Sempreché il presente Accordo non disponga altrimenti o le parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, per la composizione della controversia fra due Stati si applica il Regolamento facoltativo (stato: 20 ottobre 1992) della Corte permanente d’arbitrato (CPA).

Una Parte contraente che non è parte alla controversia ha il diritto, dopo notifica scritta alle parti alla controversia, di ricevere le proposte scritte delle parti alla controversia e di assistere a tutte le sedute.

Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti.

Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono di regola assunte dalle parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale tuttavia può decidere a propria discrezione che una parte più consistente delle spese sia sopportata da una delle parti alla controversia. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale sottostanno alle tariffe stabilite dal Comitato misto e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.

IX. Disposizioni finali

Art. 35 Clausola evolutiva

Le Parti si impegnano a riesaminare le disposizioni del presente Accordo alla luce degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.

Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 36 Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono i seguenti:

Allegato I

Applicazione territoriale

Allegato II

Prodotti non coperti dall’Accordo

Allegato III

Pesce e altri prodotti del mare

Allegato IV

Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

Allegato V

Protezione della proprietà intellettuale

Protocollo A

Prodotti agricoli trasformati

Protocollo B

Regole d’origine

Protocollo C

Monopoli di Stato

Art. 37 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto – fatti salvi quelli menzionati nell’articolo 36 – sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

Salvo decisione contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 38 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero
e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 39 Adesione

Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L’adesione dev’essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d’adesione.

Art. 40 Ritiro e scadenza

Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Depositario.

Se il Libano si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso.

Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 41 Entrata in vigore

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per gli Stati firmatari che a quella data avranno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo, a condizione che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno due mesi prima dell’entrata in vigore e a condizione che il Libano sia fra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Se non entra in vigore il 1° gennaio 2005, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte del Libano e di almeno uno Stato dell’AELS.

Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell’AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo conformemente al presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.

Art. 42 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Lista degli allegati14

Annex I

Referred to in Article 3 – Territorial application

Annex II

Referred to in Paragraph 1(a) of Article 4 – Products not covered by the Agreement

Annex III

Referred to in Paragraph 1(c) of Article 4 – Fish and other marine products

Annex IV

Referred to in Paragraph 3 of Article 6 – Customs duties on imports and
charges having equivalent effect

Table to annex IV

Annex V

Protection of intellectual property

Protocol A

Referred to in Paragraph 1(b) of Article 4 – Processed agricultural products

Table I to Protocol A

Table II to Protocol A – Iceland

Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland

Table IV to Protocol A – Norway

Table V to Protocol A – Lebanon

Protocol B

Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation

Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II

Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Annex III A to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

Annex III B to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED

Annex IV A to Protocol B – Text of invoice declaration

Annex IV B to Protocol B – Text of EUR-MED invoice declaration

Protocol C

Referred to in Article 14 – State monopolies

Joint Declarations

Concerning improvement of rules of origin

Concerning the adaptation of Protocol B in accordance with the Euro-Mediterranean provisions on rules of origin

Concerning the application of Article 15 of Protocol B

On rules of competition concerning undertakings

Joint Committee Decisions

No 4-09

Amendments to Protocol B – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation

No 3-09

Amendments to Protocol A – Concerning processed agricultural products

No 2-09

Amendments to Annex II – Concerning products not covered by the Agreement

No 1-09

Establishing the rules of procedure of the Joint Committee

Campo d’applicazione il 1° gennaio 2007

Stati contraenti

Ratifica

Entrata in vigore

Islanda

22 novembre

2005

1° giugno

2007

Libano

25 ottobre

2006

1° giugno

2007

Liechtenstein

24 agosto

2005

1° giugno

2007

Norvegia

25 febbraio

2005

1° giugno

2007

Svizzera

30 giugno

2006

1° giugno

2007