Lexipedia

0.632.315.14

Protocollo concernente l’applicazione al principato del Liechtenstein della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio Conchiuso a Stoccolma il 4 gennaio 1960 Entrato in vigore il 3 maggio 1960

RU 1960 665

Traduzione1

(Stato 3 maggio 1960)

Gli Stati firmatari della Convenzione che istituisce l’Associazione europea di libero scambio 2 e il Principato del Liechtenstein

considerando che il Principato del Liechtenstein costituisce una unione doganale con la Svizzera, in conformità al trattato del 29 marzo 1923 3 4 e che in base a tale trattato non tutte le disposizioni della convenzione possono essere applicate al Liechtenstein senza ulteriore autorizzazione e

considerato che il Principato del Liechtenstein ha espresso il desiderio che tutte le disposizioni della convenzione gli siano applicate e, a tale scopo, nei limiti del necessario, ha proposto di dare poteri speciali alla Svizzera,

hanno concordato quanto segue:

1. La convenzione si applicherà al Principato del Liechtenstein finché esso costituirà un’unione doganale con la Svizzera e la Svizzera sia membro dell’Associazione.

2. Ai fini della presente convenzione, il Principato del Liechtenstein sarà rappresentato dalla Svizzera.

3. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo di Svezia che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

4. Il presente protocollo entrerà in vigore all’atto del deposito degli strumenti di ratificazione da parte di tutti gli Stati firmatari.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Stoccolma il 4 gennaio 1960, in un’unica copia, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede, che sarà depositata presso il Governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)