0.632.315.201.11
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli
RU 2004 400; FF 2001 852
Traduzione
Concluso a Zurigo il 19 giugno 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20011
Entrato in vigore il 1° maggio 2002
(Stato 1° aprile 2022)
Milijana B. Danevska | |
Signor Pascal Couchepin | |
Zurigo, 19 giugno 2000 |
Pregiato Signor Couchepin,
In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera dal seguente tenore:
«Stimata signora Danevska,
Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia 2 e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo.
Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:
- concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Macedonia alle condizioni enunciate nell’allegato I alla presente lettera;
- concessioni tariffali accordate dalla Macedonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell’allegato II alla presente lettera;
- ai fini dell’applicazione degli allegati I e II, l’allegato III alla presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- gli allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo.
La Svizzera e la Macedonia esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell’ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 3 .
Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.
Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Macedonia.
La denuncia, da parte della Macedonia o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell’Accordo di libero scambio.
Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo della Macedonia in merito al contenuto della presente lettera.»
Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.
Gradisca, pregiato signor Couchepin, l’espressione della mia alta considerazione.
Per la Repubblica di Macedonia: | |
Milijana B. Danevska |