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0.632.315.491.1

Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco
relativo al commercio dei prodotti agricoli

RU 2003 3171; FF 1998 555

Traduzione1

Concluso a Ginevra il 19 giugno 1997

Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 maggio 1998

Entrato in vigore il 1° dicembre 1999

(Stato 1° gennaio 1999)

Tahar Nejjar

Ambasciatore

Capo della Delegazione marocchina

S.E. Oscar Zosso

Ambasciatore

Capo della Delegazione svizzera

Ginevra, 19 giugno 1997

Signor Ambasciatore,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco 3 e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:

  1. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera al Marocco alle condizioni enunciate nell’Allegato I alla presente lettera;
  2. concessioni tariffali accordate dal Marocco alla Svizzera alle condizioni enunciate all’Allegato II alla presente lettera;
  3. ai fini dell’applicazione degli allegati I e II, l’Allegato III alla presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
  4. gli allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo.

Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Esse riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro prodotti agricoli. Convocheranno inoltre senza indugio consultazioni nel caso in cui si verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante un Trattato di unione doganale 4 .

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.

La denuncia, da parte del Marocco o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire della stessa data dell’Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo del Marocco in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Per il Regno del Marocco:

Tahar Nejjar