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0.632.401.1

Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti Conchiuso il 22 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1972 Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973

RU 1972 2978; FF 1972 II 437

Testo originale

(Stato 1° gennaio 1982)

Sezione A Regime applicabile all’importazione nella Comunità di taluni prodotti originari della Svizzera

Art. 1

1. 1 I dazi doganali all’importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: 2. 2 I dazi doganali all’importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: 3. 3 In deroga all’articolo 3 dell’Accordo 4 la Danimarca e il Regno Unito applicano all’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti: 4. 5 Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell’Allegato A per l’anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1° gennaio 1975 l’importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci
48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D6, 48.13 e 48.15 B

Altri prodotti

Aliquote dei dazi applicabili
in percentuale

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° gennaio 1978

8

65

1° gennaio 1979

6

50

1° gennaio 1980

6

50

1° gennaio 1981

4

35

1° gennaio 1982

4

35

1° gennaio 1983

2

20

1° gennaio 1984

0

0

Calendario

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° gennaio 1978

20

1° gennaio 1979

15

1° gennaio 1980

15

1° gennaio 1981

10

1° gennaio 1982

10

1° gennaio 1983

5

1° gennaio 1984

0

Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci
48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D7, 48.13 e 48.15 B

Altri prodotti

Aliquote dei dazi applicabili
in percentuale

Percentuali dei dazi
della tariffa doganale comune
applicabili

1° gennaio 1978

8

65

1° gennaio 1979

6

50

1° gennaio 1980

6

50

1° gennaio 1981

4

35

1° gennaio 1982

4

35

1° gennaio 1983

2

20

1° gennaio 1984

0

0

L’espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Art. 2

I dazi doganali all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: Per le sottovoci n. 78.01 A Il e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo 8 , arrotondando al secondo decimale.

Calendario

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° aprile 1973

95

1° gennaio 1974

90

1° gennaio 1975

85

1° gennaio 1976

75

1° gennaio 1977

60

1° gennaio 1978

40

con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem
(ad eccezione delle sottovoci n.ri 78.01 A II
e 79.01 A)

1° gennaio 1979

20

1° gennaio 1980

0

I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

No della tariffa
doganale
svizzera9

Designazione delle merci

ex

73.02

Ferro‑leghe, ad esclusione del ferro‑nichelio e dei prodotti di cui al Trattato CECA

76.01

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:

A.

greggio

78.01

Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:

A.

greggio:

II.

altro

79.01

Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:

A.

greggio

81.01

Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato

81.02

Molibdeno, greggio o lavorato

81.03

Tantalio, greggio o lavorato

81.04

Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:

B.

Cadmio

C.

Cobalto:

II.

lavorato

D.10

Cromo:

I.

greggio; cascami e rottami:

b)

altri

II.

lavorato

E.

Germanio

F.

Afnio (celtio)

G.

Manganese

H.

Niobio (colombio)

IJ.

Antimonio

K.

Titanio

L.

Vanadio

M.

Uranio impoverito in U 235

O.

Zirconio

P.

Renio

Q.

Gallio, indio, tallio

R.

Cermets

Art. 3

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera dì cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono: a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’Allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffale il 1° aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1° gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %. Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti nell’Allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %. b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale. c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente. d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi. e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall’importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti. f) In deroga all’articolo 3 dell’Accordo 11 e agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile. I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo. g) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo. h) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo.

In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

  1. la Danimarca e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:12

Anni

Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

  1. l’Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

Art. 4

Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all’importazione dei prodotti seguenti:

No della tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Minimo
di riscossione
mantenuto

91.01

Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)


0,35 UC
per pezzo

91.07

Movimenti finiti per orologi tascabili:

  1. bilanciere munito di spirale


0,28 UC
per pezzo

91.11

Altre forniture di orologeria:

  1. Movimenti di orologi tascabili, non finiti:I.a bilanciere munito di spirale



0,28 UC
per pezzo

I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono aboliti in due scaglioni uguali il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo 13 i dazi così ridotti sono applicati, arrotondando al secondo decimale.

Le disposizioni dell’Accordo sono applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, a condizione che la Svizzera applichi le disposizioni dell’Accordo complementare all’«Accordo tra la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera concernente i prodotti dell’orologeria», del 1967, firmato a Bruxelles il 20 luglio 1972 14 . 15 Gli obblighi previsti dall’Accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell’articolo 22 del presente Accordo 16 .

Sezione B Regime applicabile all’importazione in Svizzera di taluni prodotti
originari della Comunità

Art. 517

Dal 1° gennaio 1978, i dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, di cui all’Allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:

Calendario

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° gennaio 1978

65

1° gennaio 1979

50

1° gennaio 1980

50

1° gennaio 1981

35

1° gennaio 1982

35

1° gennaio 1983

20

1° gennaio 1984

0

I dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:

Calendario

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° gennaio 1978

65

1° gennaio 1979

50

1° gennaio 1980

40

1° gennaio 1981

20

1° gennaio 1982

0

Dal 1° gennaio 1978, in deroga all’articolo 3 dell’Accordo 18 , la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all’importazione dei prodotti indicati nell’Allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali:

Calendario

Percentuali dei dazi di base
applicabili

1° gennaio 1978

65

1° gennaio 1979

50

1° gennaio 1980

50

1° gennaio 1981

35

1° gennaio 1982

35

1° gennaio 1983

20

1° gennaio 1984

0

Art. 619

Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Allegato A20

Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974

Danimarca, Regno Unito

No della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo (in tonnellate)

Danimarca

Regno Unito

Capitolo 48

Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone


2834

48.01

Carta e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:

C.

Carta e cartoni kraft:

ex II.

altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertina, detti «kraffliner», e la carta kraft per sacchi di grande
capienza




ex F.

altri:

– Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno
meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 %






– Carta supporto greggia per
tappezzeria


48.03

Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli



48.07

Carta e cartoni patinati intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:

C.

altri:

– Carta patinata per la stampa o la scrittura

– altri

ex C.

di pasta imbianchita, patinati o intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m2:

– carta patinata per la stampa o la scrittura

ex D.

altri:

– carta patinata per la stampa o la scrittura

48.07

ex C.

di pasta imbianchita, patinati o intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m2:

– non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura


ex D.

altri:

– non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura


48.16

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:

A.

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone


48.21

Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:

B.

Assorbenti per bambini piccoli (bébés),
condizionati per la rendita al minuto


D.

altri

ex

Capitolo 48

Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti della sottovoce 48.01 A



1261

ex

Capitolo 49

Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)




190




918,989

Allegato B

Elenco dei massimali per l’anno 1973

No della tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Importo
(in tonnellate)

73.02

Ferro‑leghe:
C. Ferro‑silicio


6.617

76.01

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:
A. Alluminio greggio


9.824

Allegato C21

Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà
i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo
transitorio prolungato

No della tariffa
doganale
svizzera22

Designazione delle merci

4801.

Carte e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotoli od in fogli

4803.

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta
«cristallo», in rotoli od in fogli:

20

– altri

4807.

Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli

4815.

Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato:

22

– altri

4821.

Altri lavori di pasta di carta, cartone od ovatta di cellulosa:

20

– tovaglie, tovaglioli e fazzoletti

Accordo 23AS
sotto forma di scambio di lettere24
che modifica l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo
tra la Comunità Economica Europea
e la Confederazione Svizzera

Conchiuso a Bruxelles l’8 dicembre 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1977

Bruxelles, 8 dicembre 1976

Signor Presidente,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

  1. «Nel contesto del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera, firmato il 22 luglio 197225, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti inclusi nell’allegato A del protocollo n. 1. Il contingente per taluni prodotti del capitolo 49 della tariffa doganale comune è espresso in lire sterline, in quanto nel periodo di riferimento 1968–1971 non tutte le importazioni dei suddetti prodotti erano registrate in peso. Nel frattempo, l’inflazione e le fluttuazioni delle parità monetarie hanno falsato tale base. Per questo motivo si è ravvisata l’opportunità di esprimere in peso il contingente di cui trattasi. Il confronto dei valori e dei pesi delle importazioni del Regno Unito degli ultimi anni ha consentito di convertire in tonnellate la media delle importazioni del periodo 1968–1971. Questa cifra è di 756,055 tonnellate.
  2. La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo summenzionato, il contingente iniziale a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 49 e che è citato nella colonna «Regno Unito» dell’allegato A di tale protocollo debba leggersi 918,989 tonnellate anziché 756,918 lire sterline. Ne deriva che, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà di aprire per il 1976 è di 1013,186 tonnellate.
  3. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarLe che il mio governo è d’accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

In nome del Governo
della Confederazione Svizzera:

Claude Caillat

26AS Accordo
sotto forma di scambio di lettere27
modificante l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo
tra la Comunità Economica Europea
e la Confederazione Svizzera

Conchiuso a Bruxelles il 17 maggio 1978
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 maggio 1978

Bruxelles, 17 maggio 1978

Signor Presidente,

Mi pregio cofermarLe ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

  1. «Nel quadro del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dall’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera firmato il 22 luglio 197228, il Regno Unito è autorizzato ad aprire annualmente contingenti tariffali a dazio nullo per taluni prodotti del capitolo 48 ripreso nell’allegato A del protocollo n. 1.
  2. La Svizzera ha sollecitato la sostituzione di un contingente unico ai contingenti esistenti.
  3. Le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno desunto dalle loro discussioni tecniche, che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffale unico, amalgama dei livelli di contingenti delle nove voci attuali.
  4. La regola della facoltà d’accrescimento del 5 per cento annuo rimane applicabile ai contingenti unici.
  5. Conseguentemente, la Comunità giudica che, in virtù dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire alla Svizzera nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 48 dell’allegato A del detto protocollo n. 1 dovrebbero essere sostituiti da un contingente unico. Ne deriva quindi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà d’aprire per il 1978 è di 2834 tonnellate.
  6. Le sarei grato di volermi confermare che il suo Governo accetta il contenuto della presente lettera.»

Mi onoro di poterle confermare che il mio Governo accetta il contenuto della Sua lettera.

Gradisca, signor Presidente, l’espressione della mia massima considerazione.

In nome del Governo
della Confederazione Svizzera:

Claude Caillat