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0.632.401.2

Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati Conchiuso il 22 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1972 Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973

RU 1972 2997; FF 1972 II 437

Testo originale

(Stato 1° febbraio 2026)

Art. 1 Principi generali

Le disposizioni dell’accordo 1 si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.

Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 .

Art. 2 Applicazione di misure di compensazione del prezzo

Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo 3 non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all’importazione

Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all’importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.

Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.

Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

Art. 4 Misure di compensazione del prezzo all’esportazione

Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.

Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Art. 5 Prezzi di riferimento

I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.

Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.

Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.

Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

Art. 6 Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell’appendice del presente protocollo.

Art. 7 Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

Tabella I4

Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

.10

– Iogurt:

ex

.10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

.90

– altri:

ex

.90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

.20

– Paste da spalmare lattiere:

ex

.20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

.10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex

.10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

.90

– altra:

ex

.90

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.10

– Patate:

ex

.10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.20

– Patate:

ex

.20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

.11

– – Arachidi:

ex

.11

– – Burro di arachidi

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffé, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffé e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffé:

.12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé:

ex

.12

– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a
2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore
a 5 %.

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex

.20

– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a
2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore
a 5 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

.90

– altre:

ex

.90

– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex

.10

– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre
materie grasse o più del 5 % di zuccheri

.90

– altri

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009

.90

– altre:

ex.90

– – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.90

– altri:

ex.90

– – diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine:

.10

– caseina

.90

– altra:

ex

.90

– – altri, diversi dalle colle di caseine

Tabella II5

Prodotti oggetto di libero scambio

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0501

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

.10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine

ex

.90

– Altre, non atte all’alimentazione animale

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

ex

.00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

0509

Spugne naturali di origine animale

0510

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, congelati:

.40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex

.90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

Tè, anche aromatizzato

0903

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex

.20

– Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale)

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

.10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

.20

– Linters di cotone

ex

.90

– Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

ex

.00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

.20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex

.20

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

.90

– Altre:

ex

.90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

ex

.00

– Linossina

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

.50

– Fruttosio chimicamente puro

.90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero,
contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

ex

.90

– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

Burro, grasso e olio di cacao

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

.90

– altri:

ex

.90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate
dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.90

– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex

.90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

ex

.00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

.11

– – Arachidi:

ex

.11

– – – Arachidi, tostate

– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19:

.91

– – Cuori di palma

.99

– – altri:

ex

.99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffè:

.11

– – Estratti, essenze e concentrati

.12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex

.12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte,
zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %,
di zucchero o di amido inferiore al 5 %

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex

.20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte,
zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal
latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero
o di amido inferiore al 5 %

.30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze
e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

ex

.10

– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione
animale)

ex

.20

– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso
dall’alimentazione animale

.30

– Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.10

– Salsa di soia

.30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex

.30

– – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa
preparata

.90

– altra:

ex

.90

– – «Chutney» di mango liquido

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex

.10

– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal
latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:

.10

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate

.91

– Birra senz’alcool

.99

– Altri:

ex.99

– – Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2203

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.20

– Acquaviti di vino o di vinacce

.30

– Whisky

.40

– Rum e tafia

.50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

.60

– Vodka

.70

– Liquori

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

Tabella III6

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno
di riferimento
svizzero

Prezzo interno
di riferimento
dell’UE

Articolo4,
paragrafo 1

Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata in Svizzera

Articolo3,
paragrafo 3

Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata nell’UE

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

EUR per
100 kg netti

Frumento tenero

61,60

20,70

40,90

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segale

49,70

18,95

30,75

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

99,69

41,99

57,70

0,00

Latte intero in polvere

735,42

408,49

326,95

0,00

Latte scremato in polvere

502,50

234,21

268,30

0,00

Burro

1262,92

710,62

552,30

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

43,89

20,87

23,00

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00

Tabella IV7

Regime d’importazione svizzero

  1. Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.
  2. Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato
in Svizzera

articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato
nell’UE

articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

30,65

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segale

24,85

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

47,05

0,00

Latte intero in polvere

266,45

0,00

Latte scremato in polvere

218,65

0,00

Burro

450,10

0,00

Zucchero bianco

Uova

30,95

0,00

Patate fresche

16,10

0,00

Grasso vegetale

138,55

0,00

  1. Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera8

Osservazioni

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex

2103.9000

Diverse dal «chutney» di mango liquido

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

Voce tariffaria svizzera

Osservazioni

ex

2202.9090

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208.9010

2208.9099

  1. Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera

Dazio applicato dall’entrata in vigore

Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore

Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

2208.9021

27.30

13.70

Zero

2208.9022

46.70

23.30

Zero

  1. Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

Appendice della tabella IV

Ricette standard svizzere

Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Voce tariffaria svizzera

Osservazioni

Frumento tenero

Frumento duro

Segala

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

0403.1010

6

8

20

0403.1020

10

8

15

0403.9031

20

18

0403.9041

10

8

0403.9049

10

8

0403.9061

20

20

15

ex
0403.9071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore al 3 %

8

12

15

ex
0403.9071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %

15

12

15

ex
0405.2010

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %

6

85

9

ex
0405.2090

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 %

6

85

9

ex
1517.1010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

80

ex
1517.1061

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

80

ex
1517.1069

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

80

1517.1071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

40

ex
1517.1079

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

40

ex
1517.1081

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

25

ex
1517.1089

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

25

ex
1517.1091

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

10

ex
1517.1099

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

10

ex
1517.9010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

85

ex
1517.9061

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

85

ex
1517.9069

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

15

85

1704.1010

16

74

1704.1020

32

65

1704.1030

40

52

1704.9010

20

45

1704.9020

21

53

1704.9031

16

40

1704.9032

16

10

1704.9041

24

80

1704.9042

56

60

1704.9043

72

37

1704.9050

61

46

10

1704.9060

61

11

45

1704.9091

80

1704.9092

60

1704.9093

40

1806.1010

90

1806.1020

60

1806.2011

105

1806.2012

85

15

1806.2013

45

30

1806.2014

70

10

1806.2015

25

55

1806.2019

70

10

1806.2091

28

50

1806.2092

20

50

1806.2093

11

55

ex
1806.2094

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

55

20

ex
1806.2094

Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %

55

8

ex
1806.2095

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

6

8

45

20

ex
1806.2095

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %

6

8

45

8

1806.2096

6

8

45

ex
1806.2097

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %

45

30

ex
1806.2097

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %

45

10

1806.2099

55

1806.3111

12

2

40

5

1806.3119

6

8

45

1806.3121

45

15

1806.3129

55

1806.3211

28

50

1806.3212

17

50

1806.3213

9

55

1806.3290

55

ex
1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

6

8

45

17

ex
1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %

6

8

45

12

ex
1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %

6

8

45

6

1806.9019

6

8

45

ex
1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

45

17

ex
1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %

45

12

ex
1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %

45

6

1806.9029

55

1901.1011

30

50

20

ex
1901.1012

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

40

15

18

20

4

ex
1901.1012

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

40

25

10

20

4

ex
1901.1013

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore all’ 1,5 %

40

4

18

20

4

ex
1901.1013

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

40

10

18

20

4

1901.1021

30

55

18

1901.1022

35

65

1901.2011

50

10

8

5

1901.2012

50

10

8

5

1901.2018

50

10

8

5

1901.2019

50

10

8

5

1901.2081

55

5

40

1901.2082

70

10

20

ex
1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

52

6

1

15

8

5

ex
1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3% e uguale o inferiore al 6%

52

8

4

15

8

5

ex
1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

52

10

10

15

8

5

1901.2091

50

50

1901.2092

50

22

25

ex
1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

55

3

20

10

ex
1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

55

6

20

10

ex
1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

55

12

20

10

1901.2099

90

20

1901.9011

60

5

2

5

1901.9012

60

5

2

5

1901.9018

60

5

2

5

1901.9019

60

5

2

5

1901.9021

166

1901.9022

140

1901.9031

10

25

100

1901.9032

15

25

70

1901.9033

25

40

30

1901.9034

5

85

10

1901.9035

5

40

55

1901.9036

50

4

40

10

1901.9037

50

40

10

1901.9041

15

25

60

1901.9042

15

40

40

10

1901.9043

40

1901.9044

40

10

1901.9045

10

1901.9046

12

15

1901.9047

20

15

1901.9081

45

5

50

1901.9082

50

15

20

15

1901.9089

54

10

8

15

8

5

1901.9091

35

60

5

1901.9092

50

22

25

1901.9093

15

55

20

20

1901.9094

30

60

20

1901.9095

20

5

1901.9096

20

8

30

ex
1902.1100

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale

145

15

ex
1902.1100

Altri

30

115

15

ex
1902.1900

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale

160

ex
1902.1900

Altri

30

130

1902.2000

60

20

10

1902.3000

60

20

10

ex
1902.4010

Destinati all’alimentazione umana

160

ex
1902.4010

Altri

30

130

1902.4090

60

20

10

1904.1010

25

15

5

13

5

1904.1090

110

20

1904.2000

35

5

5

3

2

6

1904.3000

120

1904.9010

80

1904.9090

100

5

1905.1010

136

1905.1020

125

10

ex
1905.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

35

3

25

ex
1905.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %

35

8

25

ex
1905.2010

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %

35

10

25

1905.2020

35

25

15

1905.2030

50

25

ex
1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

50

3

20

12

ex
1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

50

6

20

9

ex
1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

50

15

20

3

ex
1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %

50

20

20

ex
1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

50

20

2,5

ex 1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

50

20

5

ex
1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

50

20

13

ex
1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

50

20

20

1905.3210

95

1905.3220

40

20

25

1905.4010

90

5

1905.4021

80

5

5

1905.4029

40

25

15

1905.9021

105

1905.9025

105

1905.9029

16

95

1905.9031

110

1905.9032

105

1905.9039

16

95

1905.9071

50

10

8

5

1905.9072

50

10

8

5

1905.9078

50

10

8

5

1905.9079

50

10

8

5

1905.9091

5

370

35

1905.9092

85

10

1905.9093

35

8

25

8

ex
1905.9094

Pangrattato

105

ex
1905.9094

Diversi dal pangrattato

35

25

8

15

ex
1905.9095

Pangrattato

105

ex
1905.9095

Diversi dal pangrattato

50

25

ex
2004.1011

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

5

570

ex
2004.1019

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

5

570

ex
2004.1091

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

5

570

ex
2004.1099

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

5

570

2005.2011

5

570

2005.2012

2

8

410

2

2008.1110

25

ex
2101.1210

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

20

45

15

ex
2101.1290

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

10

35

10

ex
2101.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

20

55

ex
2101.2090

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

10

35

2104.2000

5

40

3

ex
2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %

10

20

ex
2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %

10

20

7

ex
2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %

10

20

13

ex
2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %

10

7

20

ex
2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %

10

11

20

ex
2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %

10

14

20

ex
2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %

10

19

20

2106.1011

10

12

10

10

5

2106.9021

75

2106.9022

55

2106.9023

45

2106.9070

15

1

5

5

5

2106.9081

100

10

ex
2106.9085

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

35

40

ex
2106.9085

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

50

40

ex
2106.9086

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

35

ex
2106.9086

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

50

ex
2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

10

6

5

30

ex
2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

10

12

5

30

ex
2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %

10

20

5

30

ex
2106.9088

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 1,5 %

10

5

30

30

ex
2106.9088

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

10

10

30

30

ex
2106.9091

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %

20

50

ex
2106.9091

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %

20

70

ex
2106.9092

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %

15

25

6

18

ex
2106.9092

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %

15

25

6

32

ex
2106.9093

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 5 %

10

35

5

ex
2106.9093

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %

10

35

10

2106.9094

60

2106.9095

5

35

2106.9096

40

20

ex
3501.1010

Diversi dalle colle caseiniche

301

ex
3501.1090

Diversi dalle colle caseiniche

301

ex
3501.9010

Diversi dalle colle caseiniche

301

ex
3501.9090

Diversi dalle colle caseiniche

301

Appendice del protocollo n. 2

Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa

1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.

2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.

3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:

  1. il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;
  2. il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;
  3. il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti.
  2. Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto.
  3. Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.

5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L’avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.