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Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

RU 2005 1533; FF 2004 5273

Testo originale

Concluso il 26 ottobre 2004
Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 20041
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 marzo 2005

(Stato 30 marzo 2005)

La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata la «Svizzera», da un lato
e
la Comunità europea,

in seguito denominata «Comunità», dall’altro,

in prosieguo denominate «parti contraenti»,

visto l’accordo stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in data 22 luglio 1972 2 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità e i suoi Stati membri, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999 3 ,

considerando che il protocollo n. 2 dell’accordo del 22 luglio 1972 4 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, in seguito denominato «l’accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell’Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,

considerando che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea,

al fine di migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,

visto l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 5 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’accordo è modificato come segue:

  1. L’allegato I dell’accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.
  2. Il protocollo n. 2 dell’accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.

Art. 2

Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:

  1. accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 20006 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera,
  2. scambio di lettere tra la Commissione europea ed il Governo federale svizzero del 29 novembre 19887 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.

Art. 3

Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l’appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.

Art. 4

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l’unione doganale con la Svizzera 8 .

Art. 5

Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.

Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.

Art. 6

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.

La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

In fede di che , i plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

Per la
Confederazione Svizzera:

Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss

Per la
Comunità europea:

Piet Hein Donner
António Vitorino

Allegato 1

Allegato I

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Allegato 2

Protocollo n. 2
riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

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