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0.632.401.5

Protocollo N. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all’importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie Conchiuso il 22 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1972 Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972 Entrato in vigore il 1° gennaio 1973

(Stato 20 marzo 2001)0.632.401.5Nicht löschen bitte "1 " !!

Testo originale

(Stato 20 marzo 2001)

Art. 1

La Svizzera può assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell’esercito in tempo di guerra, non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte. La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta, diretta o indiretta, tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione.

Art. 22

Alla data della firma del presente Accordo 3 sono sottoposti al regime di cui all’articolo 1 i seguenti prodotti:

Voce della tariffa
doganale svizzera4

Designazione delle merci

1516.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati:

– grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex

2091/

– – altri:

2099

– olio di ricino idrogenato («opal-wax»), per la fabbricazione di saponi
o di agenti organici di superficie

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato
bianco):

– altri:

ex

9010

– – cioccolato bianco, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

1806.

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

ex

1010/
1020

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in
recipienti di contenuto eccedente 1 kg

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso eccedente 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili,
in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto eccedente 2 kg:

2091/

– – altre

2099

ex

3111/
3290

– altre, presentate in tavolette, pani o bastoncini, in recipienti di
contenuto eccedente 1 kg

ex

9011/

– altre, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg

9029

1905.

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con
aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

– altri:

– – pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse,
di formaggio o di frutta:

– – – non condizionati per la vendita al minuto:

– – – – grattatura di pane:

9021

– – – – – per l’alimentazione degli animali

2510.

Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminocalcici naturali e crete
fosfatiche:

ex

1000/

– fosfati naturali, per concimazione

2000

2707.

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon
fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i
costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non
aromatici:

– destinati a essere utilizzati come carburante:

1010

– – benzoli

2010

– – toluoli

3010

– – xiloli

4010

– – naftalene

5010

– – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro
volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo
ASTM D 86

6010

– – fenoli

9110

– – oli di creosoto

9910

– – altri

– destinati a essere utilizzati per il riscaldamento:

ex

4090

– – naftalene

ex

5090

– – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro
volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo
ASTM D 86

ex

6090

– – fenoli

ex

9190

– – oli di creosoto

ex

9990

– – altri

2709.

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

0010

– destinati a essere utilizzati come carburante

0090

– altri

2710.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base:

– destinati a essere utilizzati come carburante:

– – benzina e sue frazioni:

0011

– – – non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata
come carburante

0012

– – – altra

0013

– – white spirit

0014

– – olio Diesel

0015

– – petrolio

0019

– – altri

– destinati a altri usi:

ex

0021

– – benzina e sue frazioni:

– per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica
nonché per il riscaldamento industriale

0022

– – white spirit

0023

– – petrolio

0024

– – oli per il riscaldamento

ex

0025

– – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima
di 300°C, non miscelati, esclusa la paraffina liquida farmaceutica

0026

– – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima
di 300°C, miscelati

0027

– – grassi minerali lubrificanti

0029

– – altri distillati e prodotti

2809.

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici:

ex

2000

– acido fosforico e acidi polifosforici:

– acido fosforico, per concimazione

2814.

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa:

ex

1000

– ammoniaca anidra, per concimazione

ex

2000

– ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca), per concimazione

2827.

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e
ossiioduri:

ex

1000

– cloruro di ammonio, per concimazione

Nitriti; nitrati:

2834.

– nitrati:

ex

2100

– – di potassio, per concimazione

ex

2900

– – altri:

– di magnesio e di calcio, per concimazione

2835.

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati:

– fosfati:

ex

2400

– – di potassio, per concimazione

ex

2500

– – idrogenoortofosfato di calcio («fosfato dicalcico»), per concimazione

ex

2600

– – altri fosfati di calcio, per concimazione

ex

2900

– – altri, per concimazione

– polifosfati:

ex

3900

– – altri, per concimazione

2836.

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:

ex

4000

– carbonati di potassio, per concimazione

2842.

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi:

– silicati doppi o complessi

ex

1090

– – altri:

– sali doppi o complessi, (addolcificatori d’acqua), per la fabbricazione
di liscivie

– altri:

ex

9090

– – altri:

– sali doppi o complessi, (addolcificatori d’acqua), per la fabbricazione
di liscivie

2901.

Idrocarburi aciclici:

– saturi:

– – diversi da quelli gassosi:

1091

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– non saturi:

– – buta-1,3-diene e isoprene:

– – – isoprene:

2421

– – – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – altri:

– – – diversi da quelli gassosi:

2991

– – – – destinati a essere utilizzati come carburante

2902.

Idrocarburi ciclici:

– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

– – cicloesano:

1110

– – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – altri:

1910

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– benzene:

2010

– – destinato a essere utilizzato come carburante

– toluene:

3010

– – destinato a essere utilizzato come carburante

– xileni:

– – o-xilene:

4110

– – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – m-xilene:

4210

– – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – p-xilene:

4310

– – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – miscele di isomeri dello xilene:

4410

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– etilbenzene:

6010

– – destinato a essere utilizzato come carburante

– cumene:

7010

– – destinato a essere utilizzato come carburante

– altri:

9010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– monoalcoli saturi:

– – metanolo (alcole metilico):

1110

– – – destinato a essere utilizzato come carburante

– – propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):

1210

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – altri butanoli:

1410

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri:

1510

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:

1610

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

ex

1690

– – – altri:

– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie

ex

1700

– – dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e
ottadecan-1-olo (alcole stearico):

– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie

– – altri:

1910

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

ex

1990

– – – altri:

– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie

– monoalcoli non saturi:

– – alcoli terpenici aciclici:

2210

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – altri:

2910

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – – altri:

ex

2999

– – – – altri:

– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie

2907.

Fenoli; fenoli-alcoli:

– monofenoli:

ex

1300

– – ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti, per la
fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

ex

1500

– – naftoli e loro sali, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

– – altri:

ex

1990

– – – altri, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

ex

3000

– fenoli-alcoli, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie

2909.

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– – altri:

1910

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

– eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

3010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

– eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– – eteri monometilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:

4210

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:

4310

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:

4410

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– – altri:

4910

– – – destinati a essere utilizzati come carburante

– eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati
o nitrosi:

5010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

– perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

6010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

2910.

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico,
e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

ex

1000

– ossirano (ossido di etilene), per la fabbricazione di saponi o di agenti
organici di superficie

2915.

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri:

ex

6090

– – altri:

– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie

– acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

ex

7090

– – altri:

– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie

– altri:

ex

9090

– – altri:

– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie

– esteri di acidi monocarbossilici per la fabbricazione di lubrificanti
sintetici

2916.

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi:

– acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri,
perossidi, perossiacidi e loro derivati:

– – acidi oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri:

ex

1590

– – – altri:

– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie

– – altri:

ex

1990

– – – altri:

– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie

2917.

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi;
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi,
perossiacidi e loro derivati:

ex

1200

– – acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

– esteri dell’acido adipico per la fabbricazione di lubrificanti sintetici

2922.

Composti amminici a funzioni ossigenate:

– ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a varie funzioni ossigenate;
sali di tali prodotti:

– – altri:

ex

4990

– – – altri:

– nitrilotriacetati per la fabbricazione di liscivie

2933.

Composti eterociclici a eteroatomo (i) di solo azoto:

ex

4000

– composti contenenti una struttura a anelli chinolina o isochinolina
(idrogenati o no) senza altre condensazioni:

–– sostanze ad attività antibiotica

– composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o
non) o piperanzinico:

– – altri:

ex

5910

– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

– sostanze ad attività antibiotica

– altri:

ex

9010

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

– sostanze ad attività antibiotica

2934.

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici:

– altri:

ex

9020

– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:

– sostanze ad attività antibiotica

2941.

1000/
9000

Antibiotici

3003.

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da
prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto:

1000

– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

2000

– contenenti altri antibiotici

3004.

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, preparati per scopi terapeutici o
profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:

1000

– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

2000

– contenenti altri antibiotici

3102.

1000/
9000

Concimi minerali o chimici azotati

3103.

1000/
9000

Concimi minerali o chimici fosfatici

3104.

1000/
9000

Concimi minerali o chimici potassici

3105.

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg:

2000

– concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto,
fosforo e potassio

3000

– idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

4000

– diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in
miscuglio con l’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti:
azoto e fosforo:

5100

– – contenenti nitrati e fosfati

5900

– – altri

6000

– concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti:
fosforo e potassio

ex

9000

– altri:

– contenenti azoto, acido fosforico o potassio

3401.

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone,
in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

– saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani,
pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute,
impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

ex

1100

– – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) esclusi carta, ovatte,
feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o
di detergenti

– – altri:

1910

– – – saponi ordinari

ex

1990

– – – altri esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati,
spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

2000

– saponi in altre forme

3402.

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

– agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

– – anionici:

ex

1190

– – – altri:

– per la fabbricazione di liscivie

– – cationici:

ex

1290

– – – altri:

– per la fabbricazione di liscivie

– – non ionici:

ex

1390

– – – altri:

– per la fabbricazione di liscivie

ex

1900

– – altri:

– per la fabbricazione di liscivie

ex

2000

– preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

– preparazioni per liscivie, pronte per l’uso

ex

9000

– altri:

– per la fabbricazione di liscivie

– preparazioni per liscivie, pronte per l’uso

3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

ex

1900

– – altre:

– lubrificanti sintetici

– altre:

ex

9900

– – altre:

– lubrificanti sintetici

3505.

Destrina e altri amidi e fecole modificati (p. es., amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati:

– destrina e altri amidi e fecole modificati:

1010

– – per l’alimentazione di animali

– colle:

2010

– – per l’alimentazione di animali

ex 3807.0000

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi
resinici o di peci vegetali:

– per il riscaldamento

3811.

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti,
preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

– altri:

9010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:

0010

– destinati a essere utilizzati come carburante

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

– alchilbenzeni in miscele:

1010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

ex

1090

– – altri:

– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

– alchilnaftalene in miscele:

2010

– – destinati a essere utilizzati come carburante

ex

2090

– – altri:

– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

3819.

0000

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70 % in peso

3823.

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

ex

1300

– – acidi grassi del tallolio

– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

– altri:

9030

– – prodotti destinati a essere utilizzati come carburante

– – altri:

ex

9099

– – – altri:

– addolcificatori d’acqua, preparati

3902.

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

– altri:

ex

9090

– – altri:

– polialfaolefina (PAO), per la fabbricazione di lubrificanti sintetici»

Art. 3

In caso di modificazione dell’elenco dei prodotti citati all’articolo 2, il regime definito all’articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili, o di sostituzione. La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d’applicazione definito all’articolo I.

Art. 4

Il comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente Protocollo.