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0.632.401.7

Atto finale Conchiuso il 22 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1972 Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972 Entrato in vigore il 1° gennaio 1973

RU 1972 3127; FF 1972 II 437

Testo originale

(Stato 29 maggio 1975)

La Confederazione Svizzera,

ed
i rappresentanti della Comunità Economica Europea,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea 1 ,

hanno, al momento della firma di questo Accordo,

  1. adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:1.Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all’articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 12,2.Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al trasporto di merci in transito,3.Dichiarazione relativa ai lavoratori,
  2. preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:1.Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’Accordo,2.Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all’articolo 23, paragrafo 1 dell’Accordo.

I rappresentanti sopraddetti
e quello del Principato di Liechtenstein,

hanno proceduto alla firma dell’Accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972 3 .

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt‑deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Done at Brussels on this twenty‑second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy‑two.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

... 4

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

(Seguono le firme)

Für das Fürstentum Liechtenstein

(Segue la firma)

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità Europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

... 5

(Seguono le firme)

Allegato

Dichiarazioni
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all’articolo 4, paragrafo 3 del protocollo n. 1

Le Parti contraenti constatano che lo scambio di lettere intervenuto il 30 giugno 1967 6 fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera, relativo all’Accordo concernente i prodotti dell’orologeria resta valido e potrebbe essere invocato per il caso che le disposizioni del presente Accordo non fossero più applicabili ai prodotti del Capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 del Protocollo n. 1 7 .

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai trasporti
di merci in transito

Le Parti contraenti considerano che è interesse comune che per i trasporti di merci

  1. che, in provenienza e a destinazione della Comunità, attraversano in transito il territorio della Svizzera
  2. o che, in provenienza e a destinazione della Svizzera, attraversano in transito il territorio della Comunità,

i prezzi e le condizioni non comportino discriminazioni o distorsioni, fondate sul paese di provenienza o di destinazione delle merci, che siano suscettibili di incidere negativamente sul buon funzionamento della libera circolazione di tali merci.

Dichiarazione relativa ai lavoratori

Data l’importanza dell’attività in Svizzera dei lavoratori cittadini degli Stati membri nel contesto delle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti sottolineano l’interesse comune che attribuiscono alle questioni concernenti la manodopera. A tal proposito, esse prendono atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Roma il 22 giugno 1972, di un processo verbale contenente i risultati dei lavori della Commissione mista italo‑svizzera.

Le Parti contraenti hanno notato che durante tali lavori sono stati formulati principi importanti e che si sono così potuti realizzare progressi notevoli, nel rispetto della politica di stabilizzazione adottata dalle autorità svizzere; sono state prese disposizioni adeguate per realizzarne degli altri nel miglior lasso di tempo. Esse hanno notato peraltro che tale stabilizzazione procede di pari passo con la realizzazione di una politica tendente all’istaurazione graduale di un mercato del lavoro il più omogeneo possibile.

Le Parti contraenti sono decise a promuovere, ciascuna per la sua parte, la realizzazione delle soluzioni più idonee per tali questioni d’interesse comune. Esse si dichiarano pronte ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori.

Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’Accordo

La Comunità Economica Europea dichiara che l’applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell’Accordo 8 , secondo la procedura e le modalità dell’articolo 27, ovvero in virtù dell’articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità Economica Europea relativa
all’articolo 23, paragrafo 1 dell’Accordo

La comunità Economica europea dichiara che, nel quadro dell’attuazione autonoma dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo 9 che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall’applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.