Il testo dell’accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
0.632.401.9
Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Conchiuso il 17 luglio 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980
RU 1981 286; FF 1980 III 1
Testo originale
Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1981
(Stato 1° gennaio 1981)
La Confederazione Svizzera,
da un lato,
e
La Comunità economica europea,
dall’altro,
vista l’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,
visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 1 , qui di seguito denominato «accordo»,
hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all’accordo, in seguito all’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,
e di concludere il presente Protocollo:
Titolo I Adeguamenti
Art. 1
Art. 2
La Repubblica ellenica applica le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3 del protocollo n. 1 2 dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, originari della Svizzera e non enumerati nell’allegato I.
La Svizzera applica le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 1 dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai detti paragrafi e provenienti dalla Grecia.
Titolo II Misure transitorie
Art. 3
Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all’importazione applicabili ai prodotti originari della Svizzera secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all’80 % del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:–il 1° gennaio 1983,–il 1° gennaio 1984,–il 1° gennaio 1985,–il 1° gennaio 1986.
Art. 4
Per i prodotti di cui all’allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all’articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Svizzera il 1° luglio 1980.
Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % «ad valorem».
Art. 5
Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % del tasso di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all’80 % del tasso di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:–1° gennaio 1983,–1° gennaio 1984,–1° gennaio 1985,–1° gennaio 1986.
L’aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, è abolita il 1° gennaio 1981.
Art. 6
Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Art. 7
L’elemento mobile, che la Repubblica ellenica può applicare a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 2 3 dell’accordo sui prodotti di cui alla tabella I di detto protocollo ed originari della Svizzera, è modificato dell’importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.
Per quanto riguarda i prodotti enumerati sia nella tabella I del protocollo n. 2 dell’accordo che nell’allegato 1 del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, conformemente al calendario stabilito nell’articolo 3, la differenza esistente tra:
- l’elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell’adesione, e
- il dazio (diverso dall’elemento mobile) di cui all’ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.
Art. 8
La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera.
Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali che sono aperti anche nei confronti delle importazioni originarie dell’Austria, della Finlandia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svezia. I contingenti globali per il 1981 sono elencati nell’allegato II.
Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è del 25 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto, e del 20 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L’aumento è aggiunto a ciascun contingente e l’aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto. Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato nella misura minima del 20 % all’anno e quello espresso in valore nella misura minima del 25 % all’anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell’aumento. Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A 1 della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è però aumentato del 15% all’anno e quello relativo al valore in misura del 20 % all’anno.
Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all’allegato II sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Svizzera e dei paesi di cui al paragrafo 2, se il prodotto in questione è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all’allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Svizzera od aumenta in proporzione il contingente globale.
In merito alle licenze di importazione per prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originarie della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente aperto per i fertilizzanti di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative a diritti esclusivi di commercializzazione.
Art. 9
I depositi cauzionali all’importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.
Le aliquote dei depositi cauzionali all’importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:
- il 1° gennaio 1981: 25 %,
- il 1° gennaio 1982: 25 %,
- il 1° gennaio 1983: 25 %,
- il 1° gennaio 1984: 25 %,
Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l’aliquota dei depositi cauzionali all’importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.
Titolo III Disposizioni generali e finali
Art. 10
Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.
Art. 11
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Art. 12
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 13
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentoottanta.
Seguono le firme
Allegato I
Elenco previsto all’articolo 3
Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD) |
Designazione delle merci |
|
|---|---|---|
Capitolo 15 |
||
ex |
15.10 |
Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso |
Capitolo 17 |
||
17.04 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
|
Capitolo 18 |
||
18.06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
|
Capitolo 19 |
||
ex |
19.02 |
Estratti di malto |
19.03 |
Paste alimentari |
|
19.05 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili |
|
ex |
19.07 |
Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta |
19.08 |
Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
|
Capitolo 21 |
||
ex |
21.02 |
Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta |
ex |
21.04 |
Salse; condimenti composti escluso il «chutney» di mango liquido |
ex |
21.06 |
Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti |
Capitolo 22 |
||
ex |
22.02 |
Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce |
– non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
||
oppure: |
||
– contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |
||
22.03 |
Birra |
|
22.06 |
Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
|
ex |
22.09 |
Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d’uova c/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
Capitolo 25 |
||
25.20 |
Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l’arte dentaria |
|
25.22 |
Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio |
|
25.23 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
|
ex |
25.30 |
Acido borico naturale cori un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco |
ex |
25.32 |
Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate |
Capitolo 27 |
||
27.05bis |
Gas illuminante, gas povero, gas d’acqua e gas simili |
|
27.06 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti |
|
27.08 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
|
ex |
27.10 |
Oli e grassi minerali per lubrificazione |
ex |
27.11 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile |
27.12 |
Vaselina |
|
27.13 |
Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati |
|
27.14 |
Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
|
27.15 |
Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche |
|
27.16 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di Petrolio. eli catrame minerale di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut‑backs, ecc.) |
|
Capitolo 28 |
||
ex |
28.01 |
Cloro |
ex |
28.04 |
Idrogeno, ossigeno (compreso l’ozono) e azoto |
ex |
28.06 |
Acido cloridrico |
28.08 |
Acido solforico; oleum |
|
28.09 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
|
28.10 |
Anidride e acidi fosforici (meta‑, orto‑ e piro‑) |
|
28.12 |
Acido borico e anidride borica |
|
28.13 |
Altri acidi inorganici e composti ossigenati di metalloidi |
|
28.15 |
Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo |
|
28.16 |
Aminoniaca liquefatta o in soluzione |
|
28.17 |
Idrossido di sodio (soda caustica; idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio |
|
ex |
28.19 |
Ossido di zinco |
ex |
28.20 |
Corindoni artificiali |
28.22 |
Ossidi di manganese |
|
ex |
28.23 |
Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3) |
ex |
28.27 |
Minio di piombo e litargirio |
28.29 |
Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali |
|
ex |
28.30 |
Cloruro di magnesio; cloruro di calcio |
ex |
28.31 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti |
28.35 |
Solfuri, compresi i polisolfuri |
|
28.36 |
Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati |
|
28.37 |
Solfiti e iposolfiti |
|
ex |
28.38 |
Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi |
ex |
28.40 |
Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo |
ex |
28.42 |
Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l’idrocarbonato di piombo (cerussa) |
ex |
28.44 |
Fulminati di mercurio |
ex |
28.45 |
Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio |
ex |
28.46 |
Boracce raffinato |
ex |
28.48 |
Arseniti e arseniati |
28.54 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l’acqua ossigenata solida |
|
ex |
28.56 |
Carburi di silicio, di boro, di calcio |
ex |
28.58 |
Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza |
Capitolo 29 |
||
ex |
29.01 |
Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene |
ex |
29.04 |
Alcoli amilici |
29.06 |
Fenoli e fenoli‑alcoli |
|
ex |
29.08 |
Ossido di dipentile (etere n‑amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo |
ex |
29.14 |
Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi |
ex |
29.16 |
Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio |
ex |
29.21 |
Nitroglicerina |
ex |
29.42 |
Solfato di nicotina |
29.43 |
Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42 |
|
Capitolo 30 |
||
ex |
30.02 |
Sieri di animali o di persone immunizzati |
ex |
30.03 |
Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono |
– Sigarette antiasmatiche |
||
– Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di |
||
– Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di |
||
– Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici |
||
– Vitamine e preparazioni a base di vitamine |
||
– Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni |
||
30.04 |
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo |
|
Capitolo 31 |
||
ex |
31.03 |
Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi: |
– Scorie di defosforazione |
||
– Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati |
||
– Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % |
||
31.05 |
Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg |
|
Capitolo 32 |
||
ex |
32.01 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all’acqua |
ex |
32.04 |
Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l’indaco, l’enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «kermes» |
ex |
32.05 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l’indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra |
32.06 |
Lacche coloranti |
|
ex |
32.07 |
Altre sostanze coloranti esclusi: |
|
||
|
||
32.08 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
|
32.09 |
Vernici; pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all’olio di lino, all’acqua ragia minerale, all’essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo |
|
32.11 |
Siccativi preparati |
|
32.12 |
Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura |
|
32.13 |
Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri |
|
Capitolo 33 |
||
ex |
33.01 |
Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d’eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione |
ex |
33.06 |
Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l’igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati |
Capitolo 34 |
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, dancele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria» |
|
Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi, escluse l’ovoalbumina e la lattoalbumina; colle; enzimi |
|
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
|
Capitolo 37 |
||
37.03 |
Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati |
|
Capitolo 38 |
||
38.03 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
|
38.09 |
Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali |
|
ex |
38.11 |
Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l’uso |
38.18 |
Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili |
|
ex |
38.19 |
Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Capitolo 39 |
||
ex |
39.02 |
Cloruro di polivinile |
ex |
39.01 |
Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi:
|
ex |
39.07 |
Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 |
Capitolo 40 |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari |
|
Capitolo 41 |
Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09 |
|
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella |
|
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
|
Capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno |
|
Capitolo 45 |
||
45.03 |
Lavori di sughero naturale |
|
45.04 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato |
|
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie |
|
Capitolo 48 |
||
ex |
48.01 |
Carta e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in toroli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: |
– Carta comune destinata alla stampa di giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato |
||
– Carta per la stampa di periodici |
||
– Carta da sigarette |
||
– Carta di seta |
||
– Carta da filtri |
||
– Ovatta di cellulosa |
||
– Carta e cartoni fabbricati a mano |
||
48.03 |
Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli |
|
48.04 |
Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli |
|
ex |
48.05 |
Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli |
ex |
48.07 |
Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia |
ex |
48.13 |
Carta carbone |
48.14 |
Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
|
ex |
48.15 |
Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni‑filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate |
48.16 |
Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili |
|
48.18 |
Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone |
|
48.19 |
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette |
|
ex |
48.21 |
Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri |
Capitolo 49 |
||
ex |
49.01 |
Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca |
ex |
49.03 |
Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca |
ex |
49.07 |
Francobolli non destinati a servizi pubblici |
49.09 |
Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni |
|
ex |
49.10 |
Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca |
ex |
49.11 |
Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti: |
– Scenari teatrali e per studi fotografici |
||
– Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca |
||
Capitolo 50 |
Seta e cascami di seta |
|
Capitolo 51 |
Materie tessili sintetiche ed artificiali continue |
|
Capitolo 52 |
Filati metallici |
|
Capitolo 53 |
Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04 |
|
Capitolo 54 |
Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01 |
|
Capitolo 55 |
Cotone |
|
Capitolo 56 |
Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco |
|
Capitolo 57 |
Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta |
|
Capitolo 58 |
Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami |
|
Capitolo 59 |
Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili |
|
Capitolo 60 |
Maglierie |
|
Capitolo 61 |
Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto |
|
Capitolo 62 |
Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano |
|
Capitolo 63 |
Oggetti da rigattiere, cenci e stracci |
|
Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti |
|
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti |
|
Capitolo 66 |
||
66.01 |
Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli‑bastone, i parasoli‑tende, gli ombrelloni e simili |
|
Capitolo 67 |
||
ex |
67.01 |
Spolverini e scoprine |
67.02 |
Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali |
|
Capitolo 68 |
||
68.04 |
Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di brasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento |
|
68.06 |
Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti |
|
68.09 |
Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali |
|
68.10 |
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso |
|
68.11 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra articiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito» |
|
68.12 |
Lavori di amianto‑cemento, cellulosa‑cemento e simili |
|
68.14 |
Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie |
|
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l’economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14 |
|
Capitolo 70 |
||
70.04 |
Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare |
|
70.05 |
Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare |
|
ex |
70.06 |
Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi |
ex |
70.07 |
Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate |
70.08 |
Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro |
|
70.09 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
|
70.10 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l’imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
|
ex |
70.13 |
Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc. |
70.14 |
Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune |
|
ex |
70.15 |
Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili |
ex |
70.16 |
Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie |
ex |
70.17 |
Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili |
ex |
70.21 |
Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l’industria |
Capitolo 71 |
||
ex |
71.12 |
Minuterie d’argento (compreso l’argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi |
71.13 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
ex |
71.14 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori |
71.16 |
Minuterie di fantasia |
|
Capitolo 73 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
|
|
||
|
||
|
||
Capitolo 74 |
Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10% di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11 |
|
Capitolo 76 |
Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16) |
|
Capitolo 78 |
Piombo |
|
Capitolo 79 |
Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03 |
|
Capitolo 82 |
||
ex |
82.01 |
Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano |
82.02 |
Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare) |
|
ex |
82.04 |
Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico |
82.09 |
Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame |
|
ex |
82.11 |
Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi |
ex |
82.13 |
Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati |
82.14 |
Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
|
82.15 |
Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14 |
|
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) |
|
Capitolo 84 |
||
ex |
84.06 |
Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm3; motori a combustione interna semi‑diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli |
ex |
84.10 |
Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore |
ex |
84.11 |
Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg |
ex |
84.12 |
Gruppi per il condizionamento dell’aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l’umidità |
ex |
84.14 |
Forni da panetteria e loro pezzi staccati |
ex |
84.15 |
Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero |
ex |
84.17 |
Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici |
84.20 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
|
ex |
84.21 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg |
ex |
84.24 |
Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg |
ex |
84.25 |
Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granoturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali |
84.27 |
Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili |
|
ex |
84.28 |
Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie |
84.29 |
Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie |
|
ex |
84.34 |
Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa |
ex |
84.38 |
Navette; pettini per tessitrici |
ex |
84.40 |
Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico |
ex |
84.47 |
Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l’osso, l’ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili |
ex |
84.56 |
Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali |
ex |
84.59 |
Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone |
84.61 |
Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili |
|
ex |
84.63 |
Riduttori di velocità |
Capitolo 85 |
||
ex |
85.01 |
Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione |
85.03 |
Pile elettriche |
|
85.04 |
Accumulatori elettrici |
|
ex |
85.06 |
Ventilatori per appartamenti |
85.10 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09 |
|
85.12 |
Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24 |
|
ex |
85.17 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica |
ex |
85.19 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.) |
ex |
85.20 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l’illuminazione |
ex |
85.21 |
Tubi catodici per televisori |
85.23 |
Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di mezzi di congiunzione |
|
85.25 |
Isolatori di qualsiasi materia |
|
85.26 |
Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25 |
|
85.27 |
Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
|
Capitolo 87 |
||
ex |
87.02 |
Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) |
87.05 |
Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine |
|
ex |
87.06 |
Telai senza motore e loro parti |
ex |
87.11 |
Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi |
ex |
87.12 |
Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi |
87.13 |
Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati |
|
Capitolo 89 |
||
ex |
89.01 |
Barche, chiatte; navi‑cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali |
Capitolo 90 |
||
ex |
90.01 |
Vetri da occhialeria |
90.03 |
Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature |
|
90.04 |
Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili |
|
ex |
90.26 |
Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d’acqua (volumetrici e tachimetrici) |
Capitolo 92 |
||
92.12 |
Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi |
|
Capitolo 93 |
||
ex |
93.04 |
Fucili da caccia |
ex |
93.07 |
Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni‑fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia |
Capitolo 94 |
Mobilia; mobili medico‑chirurgici; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02 |
|
Capitolo 96 |
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 |
|
Capitolo 97 |
||
97.01 |
Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili |
|
97.02 |
Bambole di ogni specie |
|
97.03 |
Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento |
|
ex |
97.05 |
Stelle filanti e coriandoli |
Capitolo 98 |
Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15 |
|
Allegato II
N. della tariffa |
Designazione delle merci |
Contingenti previsti |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 |
Concimi minerali o chimici azotati |
|||||||||
31.03 |
Concimi minerali o chimici fosfatici |
|||||||||
31.05 |
Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia |
|
||||||||
A. |
altri concimi: |
|||||||||
I. |
contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
|||||||||
II. |
contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo |
|||||||||
IV. |
altri |
|||||||||
ex 73.37 |
Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: |
|||||||||
– Caldaie per il riscaldamento centrale |
49.800 UCE |
|||||||||
ex 84.01 |
Generatori di vapore d’acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: |
|||||||||
– di potenza inferiore o pari a 32 MW |
101.400 UCE |
|||||||||
84.06 |
Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: |
|||||||||
C. |
altri motori: |
|||||||||
ex |
II. |
Motori a combustione interna (con accensione per compressione): |
||||||||
– di potenza inferiore a 37 kW |
279.600 UCE |
|||||||||
84.10 |
Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.): |
|||||||||
ex |
A. |
Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti |
1.000.000 UCE |
|||||||
B. |
altre pompe |
|||||||||
C. |
Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) |
|||||||||
84.14 |
Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11: |
|||||||||
ex |
B. |
altri: |
||||||||
– Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni |
|
|||||||||
ex 84.20 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione: |
|||||||||
– delle bilance pesa‑bambini |
320.000 UCE |
|||||||||
– delle bilance di precisione graduate in g, destinate all’uso domestico |
||||||||||
– dei pesi per qualsiasi bilancia |
||||||||||
85.01 |
Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: |
|||||||||
A. |
Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: |
|||||||||
ex |
II. |
altri: |
44.400 UCE |
|||||||
– Motori con potenza pari o superiore |
||||||||||
ex |
C. |
Parti e pezzi staccati: |
||||||||
– di motori con potenza pari o superiore |
||||||||||
85.15 |
Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: |
|||||||||
A. |
Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: |
|||||||||
ex |
III. |
Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: |
||||||||
– di televisione |
3.048 unità |
|||||||||
777.300 UCE4* |
||||||||||
85.15 |
C. |
Parti e pezzi staccati |
||||||||
I. |
Mobili e cofanetti: |
|||||||||
ex a) |
di legno: |
|||||||||
– per apparecchi riceventi per la |
||||||||||
ex b) |
di altre materie: |
|||||||||
|
|
|
– per apparecchi riceventi per la |
|
||||||
– Telai di apparecchi riceventi per la tele visione e loro parti assemblate o montate |
||||||||||
– Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione |
||||||||||
ex 85.23 |
Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: |
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– Cavi conduttori per antenne di televisione |
66.600 UCE |
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87.02 |
Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: |
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A. |
per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti: |
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I. |
azionati da motore a scoppio o a combustione interna: |
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ex a) |
Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio |
103 unità |
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– Autocorriere, torpedoni e autobus completi |
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ex b) |
altri: |
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– completi, con più di 6 posti a sedere |
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87.05 |
Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine: |
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ex |
A. |
Carrozzerie e cabine metalliche destinate all’industria del montaggio:
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ex |
B. |
altri: |
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– Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione |
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