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Scambio di lettere del 17 luglio 1980 tra la Svizzera e la Commissione delle CE concernente il mantenimento del contingente annuo di 20 000 hl di vino rosso in fusti originario della Grecia Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980 Entrato in vigore il 1° gennaio 1981

(Stato 5 novembre 1999)0.632.401.92Nicht löschen bitte "1 " !!

Testo originale

Commissione

Bruxelles, 17 luglio 1980

delle Comunità europee

Signor Pierre Cuénoud

Ambasciatore di Svizzera

presso le Comunità europee

Bruxelles

Signor Ambasciatore,

ho l’onore di confermarle ricevuta della Sua lettera, in data odierna, del tenore seguente:

  1. «riferendomi al Protocollo addizionale dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 firmato quest’oggi in seguito all’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità2, come pure all’articolo 15 del citato Accordo3, ho l’onore di confermarle che, con l’entrata in vigore di questo Protocollo addizionale, la Svizzera manterrà, a titolo autonomo, in favore della Comunità, il contingente annuale di 20 000 hl di vino rosso in fusti originario della Grecia.»

Ho preso atto di quanto precede e La prego di gradire, signor Ambasciatore, l’espressione della mia più alta considerazione.

P. Duchâteau

Scambio di lettere del 17 luglio 1980 tra la Svizzera e la Commissione delle CE concernente il mantenimento del contingente annuo di 20 000 hl di vino rosso in fusti originario della Grecia Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980 Entrato in vigore il 1° gennaio 1981 | Lexipedia | Lexipedia