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0.641.751.411

Accordo
relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

RU 2010 573

Traduzione

Concluso il 29 gennaio 2010
Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010
In vigore dal 14 aprile 20111

(Stato 12 maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Diritto applicabile

1) Il Principato del Liechtenstein recepisce nel proprio diritto interno conformemente alle seguenti disposizioni le prescrizioni della legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche. 2) La pertinente legislazione federale svizzera in materia di tasse ecologiche è menzionata nell’Allegato I del presente Accordo. L’Allegato II elenca la legislazione federale svizzera direttamente applicabile nel Liechtenstein in relazione alle tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche della legislazione federale svizzera menzionata negli allegati. 3 3) Le competenti autorità federali svizzere informano tempestivamente le competenti autorità del Liechtenstein in merito all’introduzione di nuove tasse ecologiche in Svizzera e ai corrispondenti atti normativi della legislazione federale che vanno comunque inseriti negli Allegati I e II al presente Accordo. 4) Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente le competenti autorità federali svizzere sulle future modifiche della legislazione del Principato in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologiche previste che risultano dalla partecipazione del Liechtenstein nello SEE. 5) A salvaguardia dell’applicazione uniforme della legislazione sulle tasse ecologiche, nel Liechtenstein per i relativi reati sono previste pene almeno analoghe a quelle del diritto svizzero.

Art. 2 Esecuzione

1) Le autorità federali svizzere competenti secondo la legislazione federale menzionata negli allegati eseguono la legislazione sulle tasse ecologiche sul territorio del Liechtenstein nel nome e su mandato di quest’ultimo. È fatto salvo il capoverso 2. Le succitate autorità applicano la pertinente legislazione materiale del Liechtenstein, ma il pertinente diritto di procedura svizzero. I rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero. 2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri nel campo della tassa sul CO 2 , nel campo delle sanzioni per gli esercenti con un impegno di riduzione per il periodo 2025–2040 e in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi. 4 3) I reati contro la legislazione del Liechtenstein emanata sulla base del presente Accordo sono perseguiti e giudicati dalle competenti autorità federali svizzere e dalle competenti autorità del Principato in base alla pertinente legislazione del Liechtenstein. In tale ambito, le autorità competenti applicano il pertinente diritto di procedura, svizzero o del Liechtenstein. I rimedi giuridici sono retti dal diritto applicabile.

Capitolo II Tasse ecologiche senza le tasse destinate a ridurre le emissioni di CO25

Art. 3 Indennizzo per gli oneri di esecuzione

Le autorità del Liechtenstein sono indennizzate come i Cantoni svizzeri per gli oneri derivanti dall’esecuzione della legislazione sulle tasse ecologiche.

Art. 4 Ripartizione dei proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali

1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera. 6 2) La cassa comune compensa a ciascuno Stato contraente le prestazioni che secondo le rispettive legislazioni danno diritto a compensazione.

Art. 5 Ripartizione dei proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione

1) I proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione incassati sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera. 7 2) Ciascuno Stato contraente riceve ogni anno dalla cassa comune la quota del provento netto delle tasse ecologiche di incentivazione che corrisponde al rapporto tra il suo numero di abitanti e il numero totale di abitanti dei due Stati secondo gli ultimi censimenti della popolazione. 3) È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e delle altre autorità esecutive. 8

Capitolo III Disposizioni particolari relative alle tasse destinate a ridurre
le emissioni di CO29

Art. 5a11 Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti10

1) I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera. 12 2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato IV al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti dell’anno di riscossione sono compensate con la quota dell’anno successivo.

Art. 5b13 Campo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.

Art. 6 Ripartizione dei proventi della tassa sul CO2

1) I proventi della tassa sul CO 2 incassati nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera. 14 2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato III al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti relativi all’anno di riscossione sono compensate con la quota dell’anno successivo. 15 3) Per la ridistribuzione della tassa sul CO 2 alle imprese situate nel Liechtenstein valgono i principi applicati a tal fine in Svizzera.

Art. 716

Art. 7a18 Consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–202417

1) Nei casi in cui per il periodo 2013–2024 è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione per ottemperare parzialmente all’obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione. 19 2) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere annullano tutti i certificati di riduzione delle emissioni e i diritti di emissione che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2024 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottemperanza a simile obbligo. 20 3) I certificati di riduzione delle emissioni corrispondono ad accrediti di emissioni secondo il diritto del Liechtenstein. 4) In caso di sanzione le imprese del Liechtenstein trasferiscono il relativo importo alle competenti autorità federali svizzere. 5) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO 2 . 21

Art. 7b22

Art. 7c23

Art. 7d24 Informazioni sugli impegni di riduzione del periodo 2025–2040

Le competenti autorità svizzere forniscono alle competenti autorità del Liechtenstein tutte le informazioni necessarie per valutare l’ottemperanza parziale all’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2025–2040 assunto tramite la consegna di attestati o per disporre la compensazione di una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo.

Art. 825

Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelsgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO 2 . Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’UDSC rimborsa loro le tasse che hanno già versato.

Art. 8a26 Obbligo di compensazione per carburanti

1) Il Liechtenstein garantisce alla Svizzera l’adozione di misure i cui effetti corrispondano alle disposizioni in Svizzera per la compensazione di emissioni a effetto serra prodotte dall’utilizzazione a scopo energetico di carburanti fossili. 2) Quale base per il calcolo della quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare nel Liechtenstein sono prese in considerazione le emissioni di gas a effetto serra generate dalle quantità di carburanti fossili vendute nel Liechtenstein. 3) Nel calcolo delle quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare in Svizzera le competenti autorità federali svizzere tengono conto delle quantità di carburanti determinate secondo il capoverso 2.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 9 Collaborazione tra autorità

1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’espletamento dei loro compiti. 2) Scambiano comunicazioni sui dati inesatti, incompleti o che danno adito a dubbi relativi alle persone e alle imprese assoggettate alle tasse ecologiche. Le competenti autorità federali svizzere informano le competenti autorità del Liechtentstein in merito ai controlli previsti sul territorio del Principato secondo la sua legislazione sulle tasse ecologiche. Le competenti autorità del Liechtentstein presenziano ai controlli. 3) Le decisioni passate in giudicato prese in uno Stato contraente sono esecutive anche nell’altro Stato contraente.

Art. 10 Protezione dei dati

1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente Accordo. 2) I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati contraenti e necessari per garantire l’esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle rispettive disposizioni vigenti sulla protezione dei dati.

Art. 11 Tribunale arbitrale

1) Il Tribunale arbitrale (art. 3 del Trattato) è composto di caso in caso, a richiesta di uno Stato contraente; a tale riguardo ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri così nominati designano di comune intesa il cittadino di uno Stato terzo come presidente; quest’ultimo sarà nominato dai governi dei due Stati contraenti. I membri sono nominati entro tre mesi dal momento in cui uno Stato contraente ha comunicato all’altro l’intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale. 2) Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi e gli Stati contraenti non sono pervenuti a un diverso accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve procedere alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, procede alle designazioni. 3) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

Art. 12 Entrata in vigore e validità

1) Come il Trattato, il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010. 2) Entra in vigore simultaneamente al Trattato. 3) Vige fintanto che ha vigore il Trattato.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 29 gennaio 2010.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Paul Seger

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Hubert Büchel

Allegato I27

(Pertinente legislazione federale svizzera)

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01 ), articolo 32 e capoversi 1 e 2, articolo 35 a capoversi 1–8, articolo 35 b capoversi 1–4, articolo 35 b bis capoversi 1–5, articolo 35 c , articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2 e 3, articolo 61 a , articolo 61 a , articolo 62 b e articolo 62 capoverso 2.

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (legge sul CO 2 ; RS 641.71 ), articolo 1, articolo 2 lettere a, b e g, articolo 3 capoverso 1, articoli 10–13 b , articoli 29 e 30, articoli 31, 31 a , 31 b , 31 c e 32, articoli 32 a e 32 b , articolo 32 c , articolo 33, articolo 36 capoversi 3 e 4, articolo 38, articoli 40 a , 40 b e 40 c , articoli 42–45 e articolo 49.

Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681 ), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoversi 1 e 2, articoli 4–8 e articolo 17 capoverso 1.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018 ), articoli 1−3, articolo 4 capoversi 1 e 4, articoli 6−9 b , articolo 9 c capoverso 1, articoli 9 g –9 h , articoli 9 j –9 k , articoli 10–22 b e allegati 1–3.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019 ), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 3 a .

Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020 ), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 4.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (ordinanza sul CO 2 ; RS 641.711 ), articolo 1, articolo 2 lettere a e b, articoli 5–12, articoli 13 e 14, articoli 17–35, articoli 66–79, articoli 86–92, articoli 92 c –92 f , articoli 93–95, articolo 96 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e capoverso 6, articolo 130 a , articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a e b numero 2, c, d e f e capoversi 2 e 3, articolo 135 lettere b–c bis ed e, articoli 146 aa –146 af e allegati 1, 2, 3, 4, 4 a , 5, 10, 11 e 19.

Allegato II28

(Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021 ).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110 ).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32 ).

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0 ).

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01 ), articolo 89 a .

Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0 ), articolo 41 e articolo 46 capoverso 2.

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1 ), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4 e 6 e allegato 1 numero 32.

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (OE-UFAM; RS 814.014 ), articoli 1−9.

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali del 19 giugno 1995 (OATV; RS 741.511 ).

Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0 ), articolo 13.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (ordinanza sul CO 2 ; RS 641.711 ), allegati 4, 4 a e 5.

Allegato III29

(Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO 2 )

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

VK CH i è calcolata applicando la formula:

Spiegazione delle abbreviazioni

  1. anno
  2. quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all’articolo 6 capoverso 1 spettante al Liechtenstein per l’anno «i»
  3. emissioni di CO2 della Svizzera nell’anno «i» in tonnellate, secondo la statistica sul CO2 (valori non adeguati alle variazioni climatiche)
  4. emissioni di CO2 del Liechtenstein nell’anno «i» risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo la statistica dell’energia
  5. importo complessivo (in franchi svizzeri e per l’anno «i») dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni
  6. quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell’anno «i»
  7. aliquota della tassa nell’anno «i» in franchi svizzeri/tonnellata di emissioni di CO2
  8. indennizzo dell’onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell’anno «i» secondo l’articolo 30 dell’ordinanza svizzera sul CO2 nella versione dell’8 giugno 2007, stato 1° luglio 2007 (RU 2007 2915).

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Amt für Umwelt (AU) si comunicano reciprocamente i valori concreti per ogni anno entro il 15 agosto dell’anno successivo.

Allegato IV 30

(Formula di calcolo concernente i proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e di veicoli pesanti)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 5 a capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

XFL= IVFL*SGFL/CHIVFL/CH – IVFL* VKGIVFL/CH

Spiegazione delle abbreviazioni

  1. quota complessiva spettante al Liechtenstein della cassa comune di cui all’articolo 5a capoverso 1 nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri)
  2. numero complessivo di immatricolazioni in Liechtenstein nell’anno civile di computo
  3. numero complessivo di immatricolazioni in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo
  4. proventi della sanzione imposta ai grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri)
  5. spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli nell’anno civile di computo
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