Ai contribuenti svizzeri indicati all’articolo 1 è concesso un termine straordinario di 90 giorni * dalla data d’entrata in vigore del seguente regolamento, per: presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, oppure confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.
Le dichiarazioni, di cui al capoverso precedente, devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l’articolo 45 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente svizzero, trasmetteranno la pratica al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza straordinaria, a Roma, che prenderà in esame i casi controversi e sentirà, se del caso, il contribuente svizzero.
I contribuenti svizzeri, nei cui confronti la tassazione ai fini dell’imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, avranno tuttavia la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al primo capoverso. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate.
I contribuenti svizzeri, menzionati all’articolo 1, che avranno fatto le dichiarazioni in conformità del primo capoverso del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione, o penalità, interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.