0.653.228.1
Scambio di lettere
tra la Svizzera e la Repubblica di Corea concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
RU 2016 5283
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
(Stato 1° gennaio 2017)
Traduzione 1
Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera | Berna, 26 ottobre 2016 |
S. E. Ilho Yoo Vice primo ministro e Ministro per la strategia e le finanze Government Complex-Sejong 477, Galmae-ro, Sejong Special Self-Governing City 339-012 Repubblica di Corea |
Sua Eccellenza,
ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 18 febbraio 2016 in cui la Svizzera e la Repubblica di Corea (qui di seguito «Corea») hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).
Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor mation , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.
Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Corea convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.
Nel caso in cui il Governo coreano accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Ueli Maurer
Consigliere federale
S. E. Ilho Yoo Vice primo ministro e Ministro per la strategia e le finanze Government Complex-Sejong 477, Galmae-ro, Sejong Special Self-Governing City 339-012 Repubblica di Corea | Corea, 16 novembre 2016 |
Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera |
Sua Eccellenza,
esprimo la mia gratitudine per la Sua lettera del 26 ottobre 2016 in cui propone che l’articolo 6 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica (qui di seguito «Convenzione riveduta») e l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»), fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera per il 1° gennaio 2017, siano applicabili tra la Svizzera e la Repubblica di Corea (qui di seguito «Corea») per i periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.
Accetto la proposta contenuta nella Sua lettera del …. Confermo inoltre che la Sua lettera del … e la presente risposta sono considerate un accordo tra i due Governi, applicabile tra la Svizzera e la Corea dalla data di entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.
Secondo questo accordo, che consolida e completa la dichiarazione congiunta del 18 febbraio 2016 firmata da entrambi i Governi, il primo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari su base reciproca si terrà nel 2018. Sono convinto che ciò rafforzerà la collaborazione tra le autorità fiscali dei due Governi in un’economia mondiale sempre più interconnessa.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Ilho Yoo
Vice primo ministro e Ministro per la strategia e le finanze
Repubblica di Corea