0.653.228.5
Scambio di lettere
tra la Svizzera e il Costa Rica
sull’applicabilità della Convenzione sull’assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti
RU 2018243
Entrato in vigore il 1° gennaio 2018
(Stato 1° gennaio 2018)
Traduzione
Carlos Vargas Durán Direttore generale per le imposte Ministerio de Hacienda Avenida 2da 10101 San José Costa Rica | San José, 6 dicembre 2017 |
Signor Jörg Gasser Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Bundesgasse 3 3003 Berna Svizzera |
Egregio Signor Gasser,
Le scrivo in risposta alla lettera del 1° dicembre 2017 dal seguente tenore:
«Ho l’onore di riferirmi all’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali su base reciproca tra la Svizzera e il Costa Rica. Detto scambio di informazioni si fonderà sullo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e sui relativi commentari nonché sulla Convenzione multilaterale del 25 gennaio 1988 1 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione emendata»). A conclusione delle procedure di approvazione interne, lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e il Costa Rica entrerà in vigore nel 2018 con una prima trasmissione di dati nel 2019.
Questo scambio automatico di informazioni poggerà sull’articolo 6 della Convenzione emendata e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 2 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte.
La Convenzione emendata è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 e si applica pertanto ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2018. Dato che in Costa Rica l’anno fiscale inizia il 1° ottobre, al momento la Convenzione emendata non sarebbe applicabile per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018, di conseguenza gli istituti finanziari svizzeri non sarebbero legalmente tenuti a raccogliere dati relativi a tale periodo.
Alla luce di quanto esposto e considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o agli obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Costa Rica convengano che, in virtù delle disposizioni dell’Accordo SAI, per l’assistenza amministrativa secondo l’Accordo SAI l’articolo 6 della Convenzione emendata sia applicabile indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono in Svizzera o in Costa Rica. Resta inteso che, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI, non saranno scambiate informazioni relative ad anni civili antecedenti al 2018.
Nel caso in cui il Governo del Costa Rica accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i nostri due Governi, applicabile dal 1° gennaio 2018.»
Ho il piacere di informarla che il Governo del Costa Rica accetta la Sua proposta. La Sua lettera e la presente risposta saranno pertanto considerate come un accordo tra i Governi del Costa Rica e della Svizzera, applicabile dal 1° gennaio 2018.
Gradisca, Egregio Signor Gasser, l’espressione della mia alta stima.
Carlos Vargas Durán
Direttore generale per le imposte
Costa Rica