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Scambio di lettere
tra la Svizzera e Guernsey in merito all’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa

RU 20164759

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione 1

S. E. Deputato Gavin A. St. Pier

Primo ministro

Sir Charles Frossard House

La Charroterie

St Peter Port, Guernsey

GY1 1FH

Guernsey, 10 novembre 2016

Signor Ambasciatore

Dominik Furgler

Ambasciata di Svizzera

16-18 Montagu Place

London W1H 2BQ

Regno Unito

Onorevole Consigliere federale,

ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 15 gennaio 2016 in cui la Svizzera e Guernsey hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.

Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Guernsey convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta e l’Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.

Nel caso in cui il Governo di Guernsey accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»

Posso confermare che Guernsey approva il contenuto della Sua lettera.

Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia massima stima.

Per Guernsey:

Gavin A. St. Pier
Il Primo ministro